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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39653/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato BARLETTA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 01/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani- sez. distaccata di Barletta - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di lesioni personali in concorso e di ingiuria, - le ha assolte dal delitto di cui all'art. 594 cod. pen., non previsto più dalla legge come reato, e ha rideterminato la pena per il residuo reato di lesioni.

2. Propongono ricorso per cassazione entrambe le imputate, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo denunciando vizio della motivazione, contraddittoria carente e illogica in ordine all'affermazione di responsabilità, dolendosi, in particolare, della contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e della loro incompatibilità con il certificato medico.3`.

I ricorsi sono inammissibili, in quanto riversati in fatto e reiterativi di motivi già affrontati dalla Corte di appello, che ha effettuato un puntuale vaglio della doglianza difensiva, attraverso uno scrutinio fondato su evidenze probatorie che gli argomenti delle ricorrenti non scalfiscono in alcun modo.

Invero, condivisibilmente, la Corte di appello ha segnalato, da un lato, la irrilevanza della mancata descrizione nel certificato medico del gonfiore e rossore alla mano sinistra, tenuto conto del complessivo tenore dello stesso, indicativo del trauma da schiacciamento, della presenza di ecchimosi e di dolore, tutti elementi di riscontro oggettivo alle dichiarazioni della vittima.

D'altro canto, la Corte territoriale ha opportunamente segnalato come la stessa difesa, nel formulare la propria critica, abbia, tuttavia, omesso di esplicitare le ragioni della asserita incompatibilità delle lesioni con la dinamica descritta dalla parte civile, risolvendosi la doglianza in una mera contestazione, generica, della ricostruzione dei fatti e delle prove offerta dalla Corte di appello.

I motivi con i quali il ricorrente pretende di accreditare una versione alternativa dei fatti consistono esclusivamente in osservazioni di tipo assertivo, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, e che ora si vorrebbe nuovamente sottoporre all'esame di questa Corte, sotto la prospettiva della esistenza di un vizio motivazionale.

Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento.

A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche delle ricorrenti all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, dando adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna &ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 ' Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]riae_&:treres [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato BARLETTA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 01/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani- sez. distaccata di Barletta - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di lesioni personali in concorso e di ingiuria, - le ha assolte dal delitto di cui all'art. 594 cod. pen., non previsto più dalla legge come reato, e ha rideterminato la pena per il residuo reato di lesioni. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambe le imputate, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo denunciando vizio della motivazione, contraddittoria carente e illogica in ordine all'affermazione di responsabilità, dolendosi, in particolare, della contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e della loro incompatibilità con il certificato medico.3`. I ricorsi sono inammissibili, in quanto riversati in fatto e reiterativi di motivi già affrontati dalla Corte di appello, che ha effettuato un puntuale vaglio della doglianza difensiva, attraverso uno scrutinio fondato su evidenze probatorie che gli argomenti delle ricorrenti non scalfiscono in alcun modo. Invero, condivisibilmente, la Corte di appello ha segnalato, da un lato, la irrilevanza della mancata descrizione nel certificato medico del gonfiore e rossore alla mano sinistra, tenuto conto del complessivo tenore dello stesso, indicativo del trauma da schiacciamento, della presenza di ecchimosi e di dolore, tutti elementi di riscontro oggettivo alle dichiarazioni della vittima. D'altro canto, la Corte territoriale ha opportunamente segnalato come la stessa difesa, nel formulare la propria critica, abbia, tuttavia, omesso di esplicitare le ragioni della asserita incompatibilità delle lesioni con la dinamica descritta dalla parte civile, risolvendosi la doglianza in una mera contestazione, generica, della ricostruzione dei fatti e delle prove offerta dalla Corte di appello. I motivi con i quali il ricorrente pretende di accreditare una versione alternativa dei fatti consistono esclusivamente in osservazioni di tipo assertivo, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, e che ora si vorrebbe nuovamente sottoporre all'esame di questa Corte, sotto la prospettiva della esistenza di un vizio motivazionale. Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche delle ricorrenti all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, dando adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna &ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 ' Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]riae_&:treres [OSCURATO:PERSONA]
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