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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45596/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti del 7 marzo 2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di un piede di porco, strumento atto ad aprire o forzare serrature.

Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

In particolare, a pagina 1, la Corte territoriale ha evidenziato che gli imputati non avevano mostrato sorpresa all'atto del rinvenimento del piede di porco ed erano rimasti in silenzio, né avevano spiegato il motivo per cui si trovavano a transitare in un piccolo comune di campagna a bordo di un furgone, idoneo a trasportare merce, di proprietà di un terzo pregiudicato per analoghi reati.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti del 7 marzo 2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di un piede di porco, strumento atto ad aprire o forzare serrature. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, a pagina 1, la Corte territoriale ha evidenziato che gli imputati non avevano mostrato sorpresa all'atto del rinvenimento del piede di porco ed erano rimasti in silenzio, né avevano spiegato il motivo per cui si trovavano a transitare in un piccolo comune di campagna a bordo di un furgone, idoneo a trasportare merce, di proprietà di un terzo pregiudicato per analoghi reati. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45596/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris