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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38632/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1966 avverso la sentenza resa il 18 Marzo 2022 dalla CORTE di APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Trani il 6 Aprile 2021 ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa e gli ha concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 2.Avverso la detta sentenza ricorre l'imputato, deducendo: 2.1 nullità della sentenza in relazione agli articoli 157 e 159 codice penale e all'articolo 83 comma 4 del d.

Igs. 18/2020 per la mancata declaratoria di estinzione del reato per decorrenza del termine di prescrizione.

Osserva il ricorrente che è imputato per il reato di truffa commesso il 13 marzo 2013 per aver acquistato dei capi di abbigliamento e averli pagati mediante 7 assegni recanti la sottoscrizione di un terzo soggetto.

Già alla data dell'udienza di appello il reato doveva ritenersi ormai prescritto, e la corte ha errato nel calcolo del termine ex art. 159 cod.pen., poiché ha sommato un termine ulteriore di 36 giorni, per la cosiddetta emergenza COVID.

Nel giudizio di primo grado sono intervenute due cause di sospensione, per astensione e per richiesta del difensore; la prima ha causato il rinvio del processo dal 26 giugno 2018 al 23 Aprile 2019, la seconda dal 15 ottobre 2019 al 5 maggio 2020, per un totale complessivo di anno uno, mesi quattro e giorni

18. Il ricorrente ritiene che a queste sospensioni non debbano aggiungersi altri 36 giorni in forza della normativa emergenziale COVID , che ha impedito la celebrazione di processi e comportato l'astensione dalle attività di udienza nel periodo compreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 e che si applica a tutti quei processi in cui le udienze sono state rinviate d'ufficio, perché fissate in quel determinato periodo.

Al presente procedimento dovrebbe applicarsi la sospensione di 64 giorni, ma va detto che questo periodo di sospensione è ricompreso nel lasso temporale 15 ottobre - 5 maggio 2020, durante il quale già operava una causa di sospensione della prescrizione, perché il processo è stato rinviato su richiesta della difesa.

Pertanto il periodo di sospensione del termine di prescrizione deve essere prolungato di soli sei giorni e cioè sino all'il maggio 2020 e non per l'intero periodo di 64 giorni.

Se così è, il termine prescrizionale è maturato al 6 Febbraio 2022 e la Corte avrebbe dovuto all'udienza del 18 Marzo 2022 emettere sentenza di non doversi procedere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti emerge che il processo è stato rinviato dal 26/6/2018 al 23/4/2019 per astensione del difensore; dal 23/4/2019 sino al 15/10/2019 su richiesta di parte e ancora sino al 5 maggio 2020.

Pertanto oltre alle sospensioni del termine di prescrizione indicate in sentenza, è intervenuto altro rinvio, il 23/4/2019 sino al 15/10/2019, su richiesta della difesa per la discussione, dopo che il giudice aveva revocato l'esame dell'imputato, il quale non era presente in udienza.

Pertanto le sospensioni del termine di prescrizione, anche a non volere tener conto della sospensione Covid oggetto del presente ricorso, ammontano complessivamente a un anno, dieci mesi e dieci giorni, sicchè all'epoca della sentenza di secondo grado il reato non era ancora estinto, poiché il termine sarebbe maturato non prima del 30/7/2022, a prescindere dalla cd. sospensione COVID.

Non è comunque superfluo ricordare che questa Corte nella sua più autorevole composizione ha stabilito che la sospensione causa Covid si applica a tutti i procedimenti per i quali un'udienza è stata fissata nel periodo di sospensione ricompreso tra il 9 Marzo e 1'11 maggio 2020, e nel caso in esame l'udienza è stata fissata al 5 maggio 2020, quindi nel periodo interessato dalla sospensione, e poi rinviata con provvedimento depositato in cancelleria.

E' stato inoltre precisato che per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo. (Sez.

U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Ud. (dep. 10/02/2021 ) Rv. 280432 - 03) Facendo applicazione di questi principi, la circostanza che sino alla data del 5 maggio 2020, già operasse una differente causa di sospensione della prescrizione legata all'astensione del difensore dalle udienze, non potrebbe incidere sulla efficacia della sospensione COVID, intervenuta il 5 maggio per 64 giorni, e non si palesa rilevante la costatazione che dall'Il maggio 2020 le attività giudiziarie sono riprese regolarmente.

Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 4 maggio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1966 avverso la sentenza resa il 18 Marzo 2022 dalla CORTE di APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Trani il 6 Aprile 2021 ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa e gli ha concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 2.Avverso la detta sentenza ricorre l'imputato, deducendo: 2.1 nullità della sentenza in relazione agli articoli 157 e 159 codice penale e all'articolo 83 comma 4 del d. Igs. 18/2020 per la mancata declaratoria di estinzione del reato per decorrenza del termine di prescrizione. Osserva il ricorrente che è imputato per il reato di truffa commesso il 13 marzo 2013 per aver acquistato dei capi di abbigliamento e averli pagati mediante 7 assegni recanti la sottoscrizione di un terzo soggetto. Già alla data dell'udienza di appello il reato doveva ritenersi ormai prescritto, e la corte ha errato nel calcolo del termine ex art. 159 cod.pen., poiché ha sommato un termine ulteriore di 36 giorni, per la cosiddetta emergenza COVID. Nel giudizio di primo grado sono intervenute due cause di sospensione, per astensione e per richiesta del difensore; la prima ha causato il rinvio del processo dal 26 giugno 2018 al 23 Aprile 2019, la seconda dal 15 ottobre 2019 al 5 maggio 2020, per un totale complessivo di anno uno, mesi quattro e giorni 18. Il ricorrente ritiene che a queste sospensioni non debbano aggiungersi altri 36 giorni in forza della normativa emergenziale COVID , che ha impedito la celebrazione di processi e comportato l'astensione dalle attività di udienza nel periodo compreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 e che si applica a tutti quei processi in cui le udienze sono state rinviate d'ufficio, perché fissate in quel determinato periodo. Al presente procedimento dovrebbe applicarsi la sospensione di 64 giorni, ma va detto che questo periodo di sospensione è ricompreso nel lasso temporale 15 ottobre - 5 maggio 2020, durante il quale già operava una causa di sospensione della prescrizione, perché il processo è stato rinviato su richiesta della difesa. Pertanto il periodo di sospensione del termine di prescrizione deve essere prolungato di soli sei giorni e cioè sino all'il maggio 2020 e non per l'intero periodo di 64 giorni. Se così è, il termine prescrizionale è maturato al 6 Febbraio 2022 e la Corte avrebbe dovuto all'udienza del 18 Marzo 2022 emettere sentenza di non doversi procedere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti emerge che il processo è stato rinviato dal 26/6/2018 al 23/4/2019 per astensione del difensore; dal 23/4/2019 sino al 15/10/2019 su richiesta di parte e ancora sino al 5 maggio 2020. Pertanto oltre alle sospensioni del termine di prescrizione indicate in sentenza, è intervenuto altro rinvio, il 23/4/2019 sino al 15/10/2019, su richiesta della difesa per la discussione, dopo che il giudice aveva revocato l'esame dell'imputato, il quale non era presente in udienza. Pertanto le sospensioni del termine di prescrizione, anche a non volere tener conto della sospensione Covid oggetto del presente ricorso, ammontano complessivamente a un anno, dieci mesi e dieci giorni, sicchè all'epoca della sentenza di secondo grado il reato non era ancora estinto, poiché il termine sarebbe maturato non prima del 30/7/2022, a prescindere dalla cd. sospensione COVID. Non è comunque superfluo ricordare che questa Corte nella sua più autorevole composizione ha stabilito che la sospensione causa Covid si applica a tutti i procedimenti per i quali un'udienza è stata fissata nel periodo di sospensione ricompreso tra il 9 Marzo e 1'11 maggio 2020, e nel caso in esame l'udienza è stata fissata al 5 maggio 2020, quindi nel periodo interessato dalla sospensione, e poi rinviata con provvedimento depositato in cancelleria. E' stato inoltre precisato che per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo. (Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 Ud. (dep. 10/02/2021 ) Rv. 280432 - 03) Facendo applicazione di questi principi, la circostanza che sino alla data del 5 maggio 2020, già operasse una differente causa di sospensione della prescrizione legata all'astensione del difensore dalle udienze, non potrebbe incidere sulla efficacia della sospensione COVID, intervenuta il 5 maggio per 64 giorni, e non si palesa rilevante la costatazione che dall'Il maggio 2020 le attività giudiziarie sono riprese regolarmente. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 4 maggio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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