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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36925/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3AN nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di falso documentale e dichiarativo, ascrittigli ai capi da a) a d) della rubrica, siccome aggravati dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo - che contesta la correttezza in diritto nonché la logicità e la coerenza della motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto del tutto reiterative delle censure articolate con il gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto -, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, persino nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3AN nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di falso documentale e dichiarativo, ascrittigli ai capi da a) a d) della rubrica, siccome aggravati dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo - che contesta la correttezza in diritto nonché la logicità e la coerenza della motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto del tutto reiterative delle censure articolate con il gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto -, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, persino nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 36925/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris