CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 39641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente sostiene che la condotta addebitatagli non sia indicativa di una mancata partecipazione all'opera di rieducazione, considerazione rispetto alla quale il Tribunale di Sorveglianza ha puntualmente notato che le giustificazioni addotte da Lazzaro non potevano legittimare una condotta avente rilevanza disciplinare); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.