CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05931/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e di 30.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge relativamente al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, sul presupposto dell'illegittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., laddove esclude l'ammissibilità di tale giudizio di prevalenza; Considerato che il motivo espone censure volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, oltre che prive di specificità, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve applicarsi la recidiva reiterata specifica e perché non sono in alcun modo concedibili le circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 7 della decisione della Corte d'appello), così rendendo superflua ed irrilevante qualunque osservazione sul divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, posto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.