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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02081/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1-RekLUCIAst ?,\ lette/sente le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del riesame, ha annullato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione all'attentato dinamitardo perpetrato, in concorso con altri quattro soggetti, ai danni dell'abitazione dei cugini Luciano e [OSCURATO:PERSONA], ubicata nell'abitato di Siniscola (Nuoro).

Secondo il Tribunale gli elementi descritti ed esaminati nel provvedimento applicativo della misura non sono sufficienti a fondare un valido giudizio cautelare di verosimiglianza sulla partecipazione al delitto da parte dell'indagato.

In assenza di elementi di fatto significativi, di valenza diretta o anche solo indiretta, i dati contenuti nell'ordinanza applicativa assumono valenza di meri argomenti di sospetto e non di indizio vero e proprio, qualificato da gravità e precisione.

Le indicazioni degli agenti di polizia - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che procedettero all'apprensione e alla visione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza collocati nei pressi dei luoghi del fatto, si risolvono unicamente nella constatazione della presenza di due soggetti non chiaramente identificabili, siccome da quelle immagini non si ricava alcun tratto particolare associabile all'indagato piuttosto che ad altri.

Le dichiarazioni rese dai due agenti di polizia, al pari delle immagini acquisite, appaiono, in punto di individuazione dei soggetti ivi ripresi, incerte ed equivoche.

Gli ulteriori elementi, costituiti dalle conversazioni delle persone offese, oggetto di intercettazione, e dalla considerazione del possibile movente non conducono ad alcun riscontro univoco. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, che ha dedotto difetti di motivazione.

Il Tribunale del riesame ha irragionevolmente negato il carattere di gravità indiziaria al complesso di elementi illustrato nell'ordinanza applicativa della misura.

Ha trascurato la consistenza indiziaria del riconoscimento dell'indagato ad opera di due agenti di Polizia - Conte e Biagetti - che visionarono le immagini delle telecamere; e delle conversazioni tra le persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggetto di intercettazione, che individuarono l'indagato tra i responsabili del fatto e confermarono le indicazioni già autonomamente elaborate dagli investigatori, che avevano orientato le indagini su soggetti abitanti nelle aree cittadine periferiche, specificamente sull'indagato, residente appunto in Siniscola, via Indipendenza n. 54.

Ha quindi svilito la rilevanza del movente costituito dal fatto che l'indagato è figlio di [OSCURATO:PERSONA], che fu protagonista di una controversia con le persone offese per una risalente vicenda lavorativa, ed è anche amico e complice di [OSCURATO:PERSONA], che subì un affronto da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un litigio avvenuto in un bar.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha preso in esame gli elementi indiziari e, con motivazione adeguata, coerente e logica, non ha ad essi riconosciuto il carattere della gravità.

Ha dato conto di tale giudizio, strettamente di merito, osservando che gli agenti di polizia, che procedettero all'estrapolazione e quindi alla visione delle immagini di videosorveglianza, hanno riferito della presenza sui luoghi di due soggetti, che però non hanno chiaramente identificato dal momento che non è stato tratto alcun elemento particolare che possa essere riferito all'indagato invece che ad altri.

Non v'è allora stata alcuna individuazione di persona, meno che mai operata con la necessaria univocità.

Le incertezze dichiarative, ha proseguito il Tribunale, sono diretta conseguenza del contenuto delle immagini acquisite, che non consente di pervenire al riconoscimento personale.

3. Intorno a questa valutazione del dato che nel provvedimento applicativo è emerso come più significativo il Tribunale ha preso in considerazione gli ulteriori aspetti del compendio indiziario, e ha argomentato in ordine alla loro non concludenza sia per l'individuazione degli autori dell'attentato che per la messa a fuoco delle ragioni del fatto.

Ciò ha fatto con deduzioni complete e logiche, con cui ha messo in evidenza il contenuto di sospetto, di mera congettura, delle indicazioni provenienti dalle conversazioni captate tra Luciano e [OSCURATO:PERSONA] e tra Luigi e [OSCURATO:PERSONA], e la !abilità ed equivocità del possibile movente, la cui funzione di catalizzatore e di rafforzativo della valenza degli altri elementi si può esplicare, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a condizione che "essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione" - Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Rv. 252889; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Rv. 265148; Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Rv. 269287 -.4.

Il ricorso ha contestato le conclusioni e le valutazioni operate dal Tribunale, proponendo una diversa lettura del materiale indiziario, di cui ha predicato la gravità pur riconoscendo che "manca una lettura certamente univoca degli eventi, e che sono ancora possibili sviluppi investigativi sui margini di incertezza sussistenti..." (fl. 10).

Non ha in tale prospettiva denunciato illogicità o carenze argomentative, né violazioni di legge, ma si è limitato a dissentire sul giudizio di (mancanza di) gravità indiziaria, insistendo su apprezzamenti del merito cautelare sui quali non è certo il giudice di legittimità a potersi esprimere e prendere posizione.

5. Le doglianze di ricorso non sono dunque proponibili nella sede del sindacato di legittimità e ciò ne determina la inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1-RekLUCIAst ?,\ lette/sente le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del riesame, ha annullato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione all'attentato dinamitardo perpetrato, in concorso con altri quattro soggetti, ai danni dell'abitazione dei cugini Luciano e [OSCURATO:PERSONA], ubicata nell'abitato di Siniscola (Nuoro). Secondo il Tribunale gli elementi descritti ed esaminati nel provvedimento applicativo della misura non sono sufficienti a fondare un valido giudizio cautelare di verosimiglianza sulla partecipazione al delitto da parte dell'indagato. In assenza di elementi di fatto significativi, di valenza diretta o anche solo indiretta, i dati contenuti nell'ordinanza applicativa assumono valenza di meri argomenti di sospetto e non di indizio vero e proprio, qualificato da gravità e precisione. Le indicazioni degli agenti di polizia - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che procedettero all'apprensione e alla visione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza collocati nei pressi dei luoghi del fatto, si risolvono unicamente nella constatazione della presenza di due soggetti non chiaramente identificabili, siccome da quelle immagini non si ricava alcun tratto particolare associabile all'indagato piuttosto che ad altri. Le dichiarazioni rese dai due agenti di polizia, al pari delle immagini acquisite, appaiono, in punto di individuazione dei soggetti ivi ripresi, incerte ed equivoche. Gli ulteriori elementi, costituiti dalle conversazioni delle persone offese, oggetto di intercettazione, e dalla considerazione del possibile movente non conducono ad alcun riscontro univoco. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, che ha dedotto difetti di motivazione. Il Tribunale del riesame ha irragionevolmente negato il carattere di gravità indiziaria al complesso di elementi illustrato nell'ordinanza applicativa della misura. Ha trascurato la consistenza indiziaria del riconoscimento dell'indagato ad opera di due agenti di Polizia - Conte e Biagetti - che visionarono le immagini delle telecamere; e delle conversazioni tra le persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggetto di intercettazione, che individuarono l'indagato tra i responsabili del fatto e confermarono le indicazioni già autonomamente elaborate dagli investigatori, che avevano orientato le indagini su soggetti abitanti nelle aree cittadine periferiche, specificamente sull'indagato, residente appunto in Siniscola, via Indipendenza n. 54. Ha quindi svilito la rilevanza del movente costituito dal fatto che l'indagato è figlio di [OSCURATO:PERSONA], che fu protagonista di una controversia con le persone offese per una risalente vicenda lavorativa, ed è anche amico e complice di [OSCURATO:PERSONA], che subì un affronto da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un litigio avvenuto in un bar. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha preso in esame gli elementi indiziari e, con motivazione adeguata, coerente e logica, non ha ad essi riconosciuto il carattere della gravità. Ha dato conto di tale giudizio, strettamente di merito, osservando che gli agenti di polizia, che procedettero all'estrapolazione e quindi alla visione delle immagini di videosorveglianza, hanno riferito della presenza sui luoghi di due soggetti, che però non hanno chiaramente identificato dal momento che non è stato tratto alcun elemento particolare che possa essere riferito all'indagato invece che ad altri. Non v'è allora stata alcuna individuazione di persona, meno che mai operata con la necessaria univocità. Le incertezze dichiarative, ha proseguito il Tribunale, sono diretta conseguenza del contenuto delle immagini acquisite, che non consente di pervenire al riconoscimento personale. 3. Intorno a questa valutazione del dato che nel provvedimento applicativo è emerso come più significativo il Tribunale ha preso in considerazione gli ulteriori aspetti del compendio indiziario, e ha argomentato in ordine alla loro non concludenza sia per l'individuazione degli autori dell'attentato che per la messa a fuoco delle ragioni del fatto. Ciò ha fatto con deduzioni complete e logiche, con cui ha messo in evidenza il contenuto di sospetto, di mera congettura, delle indicazioni provenienti dalle conversazioni captate tra Luciano e [OSCURATO:PERSONA] e tra Luigi e [OSCURATO:PERSONA], e la !abilità ed equivocità del possibile movente, la cui funzione di catalizzatore e di rafforzativo della valenza degli altri elementi si può esplicare, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a condizione che "essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione" - Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Rv. 252889; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Rv. 265148; Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Rv. 269287 -.4. Il ricorso ha contestato le conclusioni e le valutazioni operate dal Tribunale, proponendo una diversa lettura del materiale indiziario, di cui ha predicato la gravità pur riconoscendo che "manca una lettura certamente univoca degli eventi, e che sono ancora possibili sviluppi investigativi sui margini di incertezza sussistenti..." (fl. 10). Non ha in tale prospettiva denunciato illogicità o carenze argomentative, né violazioni di legge, ma si è limitato a dissentire sul giudizio di (mancanza di) gravità indiziaria, insistendo su apprezzamenti del merito cautelare sui quali non è certo il giudice di legittimità a potersi esprimere e prendere posizione. 5. Le doglianze di ricorso non sono dunque proponibili nella sede del sindacato di legittimità e ciò ne determina la inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il
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