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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 dicembre 2022

Cassazione n. 02704/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25791-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, pressola CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1667/2021/02 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti all’imputazione alla contribuente di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato, per effetto della rideterminazione del prezzo di vendita di un immobile; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 7037/2021, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1667/2021/02, depositata il 22/02/2021 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva - come (a) l’avviso di accertamento impugnato risultasse correttamente sottoscritto e la plusvalenza riscontrata dall’Ufficio in relazione all’immobile compravenduto correttamente determinata; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione e/o errata interpretazione dell’art. 42 DPR 600/73 e dell’art. 2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente posto a carico di essa contribuente l’onere di dimostrare l’inesistenza di una valida delega al funzionario che ebbe a sottoscrivere l’atto impositivo ovvero, laddove spettava all’amministrazione fornire la prova dell’esistenza di una delega valida e, soprattutto, dotata di tutti i requisiti all’uopo necessari; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68, co. 1, T.U.I.R., dell’art. 32, DPR 600/73, dell’art. 53 Cost., dell’art.2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 17), per avere la C.T.R. erroneamente determinato il valore della plusvalenza sottesa al maggior reddito poi imputato alla contribuente e sotteso all’avviso di accertamento impugnato, senza tener conto dei valori indicati da essa contribuente; che parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 9.12.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima l. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25791-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, pressola CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1667/2021/02 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti all’imputazione alla contribuente di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato, per effetto della rideterminazione del prezzo di vendita di un immobile; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 7037/2021, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1667/2021/02, depositata il 22/02/2021 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva - come (a) l’avviso di accertamento impugnato risultasse correttamente sottoscritto e la plusvalenza riscontrata dall’Ufficio in relazione all’immobile compravenduto correttamente determinata; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione e/o errata interpretazione dell’art. 42 DPR 600/73 e dell’art. 2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente posto a carico di essa contribuente l’onere di dimostrare l’inesistenza di una valida delega al funzionario che ebbe a sottoscrivere l’atto impositivo ovvero, laddove spettava all’amministrazione fornire la prova dell’esistenza di una delega valida e, soprattutto, dotata di tutti i requisiti all’uopo necessari; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68, co. 1, T.U.I.R., dell’art. 32, DPR 600/73, dell’art. 53 Cost., dell’art.2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 17), per avere la C.T.R. erroneamente determinato il valore della plusvalenza sottesa al maggior reddito poi imputato alla contribuente e sotteso all’avviso di accertamento impugnato, senza tener conto dei valori indicati da essa contribuente; che parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 9.12.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima l. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria.
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