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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2026

Cassazione n. 26179/2026

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[OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di2026 Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;3587 - intimati -avverso la sentenza n. 342/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 22/07/2022 R.G.N. 108/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], ingegnere, socia al 33% e amministratricedella società La tua casa s.r.l. in data 20/01/2020 ricevevaNumero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/2026notifica di avviso di addebito INPS – sede di Verbano-Cusio-Ossola n. 438 2019 00007272 90 000 del 23.11.2019 di euro15.687,51 per contributi gestione commercianti dal 10/2011 al12/2019, a seguito di precedente verbale di accertamento chele aveva contestato l’obbligo di iscrizione alla gestionecommercianti con decorrenza da dicembre del 2011 per l’attivitàprestata all’interno della medesima società.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di addebito innanzi alTribunale di Verbania assumendo che la società non era unasocietà di intermediazione immobiliare e che in seno ad essa laricorrente svolgeva solo le attività tipiche dell’amministrazionesenza intervenire nel concreto quanto alle attività esecutivedell’oggetto sociale, attività per le quali si adoperavano deidipendenti.2.1.

Il Tribunale di Verbania accoglieva parzialmente il ricorso,solo con riguardo ai contributi richiesti per il 2011 per i qualiriteneva essere maturata una duplicazione, rigettava nel restol’opposizione all’avviso di addebito ritenendo dovuta lacontribuzione pretesa dall’INPS.3.

L’INPS svolgeva appello in via principale lamentandol’erroneità della sentenza di primo grado con riguardoall’annullamento della pretesa quanto ai contributi del 2011.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di secondo gradochiedendo il rigetto dell’appello principale e spiegando, a suavolta, appello incidentale con il quale tornava a contestareintegralmente la pretesa contributiva riproponendo gliargomenti già spesi innanzi al Tribunale.

Con la sentenza n.342/2022 depositata in data 22/07/2022 la Corte di Appello diTorino, sezione lavoro, accoglieva l’appello principale erespingeva l’appello incidentale.Numero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/20265. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversodetta sentenza articolando sei motivi di ricorso.

L’INPS è rimastointimato nonostante rituale e tempestiva notifica del ricorsopresso i difensori domiciliatari nel giudizio di secondo grado.6.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 17/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 25, primo comma, d.lgs. n. 26/02/1999 n. 46: omessanotifica dell’avviso di addebito entro i termini di decadenzaprevisti dall’art. 25 d.lgs. n. 46/1999.

Si ripropone in sostanzal’eccezione di decadenza specificamente disattesa dallasentenza impugnata.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Assumono rilievo, in tal senso, i principi costantementeaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai limitidi applicabilità della disposizione invocata alle pretesecontributive dell’INPS.

In tema di riscossione mediante ruolo, itermini di decadenza per la notifica della cartella di pagamentoprevisti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, comemodificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli entiprevidenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999,n. 46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui alcapo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anchealle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cuirientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quantoprevisto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettanouna disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativaNumero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/2026opposizione (Cass. 05/06/2014, n. 12631; Cass.03/11/2015, n. 22436; Cass 24134/2021).2.2.

Si consideri, poi, Cass. 06/07/2018, n. 17858 secondo laquale in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi,il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritengaillegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare taleillegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza delladomanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo glistessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.Ed ancora: l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo deicontributi previdenziali prima di una intimazione di pagamentoè una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione diaccertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché laritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimitàdella stessa, non esimono il giudice dalla verifica dellafondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum",seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il merorigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specificadomanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine allasussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domandanuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente alpagamento del credito di cui alla cartella (Cass.23/01/2020, n. 1558; nel medesimo senso Cass. 10/02/2020,n. 3062).3.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2935, 2943 e 2948 c.c. per intervenuta prescrizionedei contributi antecedenti al 2015.

La ricorrente ritiene che solol’avviso di addebito abbia interrotto la prescrizione nel 2020, cheil verbale ispettivo non era idoneo a interrompere la prescrizioneNumero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/2026e che, per questa via, si sarebbero prescritti i contributiantecedenti al 2015.3.1.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha affermato,invece, che il verbale ispettivo valeva ad interrompere il decorsodella prescrizione.3.2.

Questa affermazione va esente da censure e il motivo èinfondato: in proposito assume rilievo il principio affermato daCass. 12/11/2012, n. 19649 e rimasto costante, secondo ilquale in materia di omissioni contributive,il verbale ispettivo dell'INPS (a differenzadel verbale dell'Ispettorato del lavoro) ha valore interruttivodella prescrizione del credito contributivo.4.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1 comma 203 l. n. 662/1996 e dell’art. 29 primo commalegge n. 160/1975 per assenza dei presupposti di legge perl’iscrizione alla gestione commercianti.4.1.

Ci si duole che si sia considerato sussistente il requisitooggettivo perché la società in questione sarebbe stataqualificata quale impresa a conduzione familiare e di naturacommerciale.4.2.

Il motivo, innanzi tutto, travisa la motivazione dellasentenza impugnata: la sentenza non afferma che la società èa conduzione familiare, ma deduce che la questione è nuova nondedotta nel giudizio di primo grado e come tale inammissibile.Il ricorso, sotto questo profilo, non coglie e non attinge lamotivazione.4.3.

In via assorbente, è peraltro da rilevare che la sentenza diappello afferma in positivo che l’INPS aveva provato che lasocietà svolgesse attività commerciale e che la ricorrente sidedicasse ad essa in via prevalente ed abituale: è quantoNum ero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Numero sezionale 358n7/2e0c26essario e sufficiente a rendere obbligatoria l’iscrizDioantae p aulblabl icazione 04/10/2026gestione commercianti e giustificata la pretesa dell’INPS.4.4.

In tal senso la Corte di Appello ha ravvisato i presupposticome emergenti dalla normativa di settore e come elaboratidalla giurisprudenza di questa Corte.

In tema di iscrizione allagestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità eprevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferireall'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in senoall'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata inquanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suoapporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi(naturali, materiali e personali); tale accezione del requisitodella "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell’art. 1,comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzarel'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendonell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attivitàdel socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto dellesue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispettoagli altri fattori produttivi dell'impresa (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4440; Cass. 19/07/2018, n. 19273).4.5.

La questione della conduzione familiare della società era,cioè, irrilevante nella misura in cui trattavasi di societàcommerciale alla quale la ricorrente si adoperava in modoprevalente e abituale e al netto di quelle che sono le attivitàtipiche dell’amministratore, svolgendo anche attività esecutive,tipiche dell’oggetto sociale.5.

Con il terzo motivo di ricorso si critica la sentenza impugnataanche per avere affermato che la società in questione avessenatura commerciale, così incorrendo in violazione di legge.5.1.

Il profilo di censura è infondato: la sentenza richiamainnanzi tutto lo stesso oggetto sociale della società che riguardaNum ero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Numero sezionale 358l7’/i2n02t6ermediazione immobiliare e descrive i servizi offDerattia dpaulblabl icazione 04/10/2026società ai proprietari e ai clienti, ma l’accertamento in fatto nonsi limita all’oggetto sociale, che rimarrebbe astratto, ma nelconcreto si estende ai servizi rilevando che essi non silimitavano alla gestione di mandati, come sostenuto in ricorso,ma appunto riguardavano un servizio offerto secondo logichecommerciali e nel campo della intermediazione immobiliare.

Lasentenza impugnata non merita alcuna censura sul puntoperché qualifica in modo analitico e rispondente agli atti dicausa la natura della società in questione.6.

La parte ricorrente, sotto altro profilo e sempre con il terzomotivo di ricorso, deduce violazione di legge perché la sentenzaimpugnata avrebbe ritenuto sussistente il requisito soggettivocirca l’impegno diretto e prevalente della ricorrente nellasocietà.6.1.

Sotto questo profilo va premesso, sulla scorta di Cass.28434/2019 che:quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione allagestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalleSezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che «dettaassicurazione è posta a protezione, fin dalla sua inizialeintroduzione, non già dell'elemento imprenditoriale dellavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore direttoo artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ailavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativaabituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi dettoimpegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altrifattori produttivi) all'interno dell'impresa».6.2.

Orbene la sentenza impugnata, incentrata su un giudizio difatto che sfugge ai rilievi di legittimità - quale quello dellaNumero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/2026riscontrata prova, da parte dell'Inps, del presupposto impositivo- non merita alcuna censura perché conforme al principio didiritto sopra richiamato; la Corte territoriale, con attivitàriservata al giudice di merito, ha valutato le emergenzeistruttorie e ha riscontrato che le attività svolte dalla ricorrentenon si limitavano a quelle tipiche dell’amministratore mariguardavano l’esercizio e l’esecuzione in concreto dell’oggettosociale e della attività di intermediazione immobiliare; la Cortedi Appello afferma alle pagine 12 e 13 della sentenza chel’attività svolta, descritta con puntuali riferimenti alleemergenze istruttorie era «operativa, essenziale per garantirela realizzazione dell’oggetto dell’impresa, di intermediazioneimmobiliare, svolta dall’odierna appellante in manieraprofessionale e sistematica (pressoché tutti i giorni) essadunque è un’attività commerciale abituale ma anche prevalenterispetto alle altre attività svolte dall’appellante».6.3.

Il motivo di ricorso si riduce, sotto questo profilo, ad unainammissibile istanza di rivalutazione del materiale istruttorio,già condotta dal giudice di merito secondo i parametriincontestabili già evidenziati, e per questa via sottratta alsindacato di questa Corte.

Si consideri, in proposito, il principioespresso da Cass. 16/07/2024, n.19651 secondo il quale: il viziodi violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) pererronea sussunzione si distingue dalla carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta, sottratta al sindacato dilegittimità, perché postula che l'accertamento in fatto operatodal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso e lacensura attiene, infatti, all'erronea ricognizione della fattispecieastratta normativa, senza contestare la valutazione dellerisultanze di causa.Numero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/20267.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sotto il profilodell’infondatezza della pretesa previdenziale per mancatoassolvimento dell’onere della prova da parte dell’ente, perinsussistenza di prova dei fatti ascritti al contribuente e perinammissibile inversione dell’onere probatorio circa la provadella debenza dei contributi travisamento dei fatti e delle provealla luce della istruttoria di primo grado.7.1.

Secondo la parte ricorrente la Corte di Appello avrebbe dato«una interpretazione delle risultanze istruttorie del tuttocontraria ad una corretta interpretazione della norma di leggesul tema oggetto di giudizio».7.2.

Sotto questo profilo va rilevato che, contrariamente rispettoa quanto dedotto nel motivo di ricorso, la sentenza della Corteparte dal corretto presupposto secondo il quale spettavaall’INPS dedurre e dimostrare in giudizio la sussistenza deirequisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione della ricorrente allagestione commercianti.

La sentenza va, allora, esente dal viziodenunciato perché valuta alla luce di corretti principi l’istruttoriacondotta e rileva come emergano in positivo e in base aglielementi istruttori offerti dal verbale ispettivo, dalle provedocumentali e dalle prove testimoniali i presupposti di legge perla iscrizione.7.3.

Dal momento che la Corte ha accertato in modo puntuale erigoroso la sussistenza dei requisiti in contestazione, il motivosi riduce dunque a una critica del convincimento raggiunto dallaCorte ma senza che lo strumento di impugnazione sia statonemmeno dedotto in modo adeguato e specifico sotto il profilodella critica in ordine all’accertamento inferenziale della Corte dimerito.Numero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/20268.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360,primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sotto il profilodell’infondatezza della pretesa previdenziale per mancatoassolvimento dell’onere della prova da parte dell’ente, perinsussistenza di prova dei fatti ascritti al contribuente e perinammissibile inversione dell’onere probatorio: sulla assenza diun accertamento ispettivo per gli anni successivi al 2016.8.1.

Il motivo è infondato, la motivazione della sentenzaimpugnata si fonda sulle prove raccolte in istruttoria e non solosul verbale ispettivo e dette prove, riferisce la Corte,riguardavano tutto il periodo contestato e non solo quelloconcluso da verbale ispettivo.

La Corte di Appello evidenzia pureche dall’istruttoria condotta non emergevano modifiche dellaorganizzazione societaria e nemmeno esse erano state dedottedalla ricorrente.

La motivazione è congrua, va esente da censuree non incorre nel vizio denunciato di inversione dell’onereprobatorio.

Né poteva predicarsi che, una volta inquadrata lanatura commerciale dell’impresa e l’attività esercitata in viaprevalente ed abituale dalla ricorrente, in difetto di allegate ecomprovate modifiche dell’organizzazione, fosse necessario perl’INPS compiere periodici accessi diretti a confermare la bontàdella iscrizione obbligatoria disposta.9.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazionedell’artt. 91-92 c.p.c. in punto condanna alle spese di lite dientrambi i gradi di giudizio.

Ci si duole che, anche nell’ipotesidenegata di iscrizione alla gestione commercianti, la Corte diAppello abbia condannato la ricorrente alle spese del doppiogrado di giudizio perché stante la novità e la complessità dellaNumero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/2026questione trattata doveva essere disposta la compensazionedelle spese di lite.9.1.

Il motivo non merita accoglimento; la parte ricorrenteaveva visto respinte le sue istanze nel primo e nel secondogrado di giudizio e non ricorreva alcuna ipotesi di soccombenzareciproca.

In tema di spese processuali, il sindacato della Cortedi cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato ilprincipio secondo il quale le spese non possono essere poste acarico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da talesindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di meritola valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in partele spese di lite e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca,sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi. (Cass.19/06/2013, n. 15317).10.

Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente respinto.11.

Nulla in ordine alle spese in difetto di formale costituzionedell’Istituto resistente che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di2026 Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;3587 - intimati -avverso la sentenza n. 342/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 22/07/2022 R.G.N. 108/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], ingegnere, socia al 33% e amministratricedella società La tua casa s.r.l. in data 20/01/2020 ricevevaNumero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/2026notifica di avviso di addebito INPS – sede di Verbano-Cusio-Ossola n. 438 2019 00007272 90 000 del 23.11.2019 di euro15.687,51 per contributi gestione commercianti dal 10/2011 al12/2019, a seguito di precedente verbale di accertamento chele aveva contestato l’obbligo di iscrizione alla gestionecommercianti con decorrenza da dicembre del 2011 per l’attivitàprestata all’interno della medesima società.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di addebito innanzi alTribunale di Verbania assumendo che la società non era unasocietà di intermediazione immobiliare e che in seno ad essa laricorrente svolgeva solo le attività tipiche dell’amministrazionesenza intervenire nel concreto quanto alle attività esecutivedell’oggetto sociale, attività per le quali si adoperavano deidipendenti.2.1. Il Tribunale di Verbania accoglieva parzialmente il ricorso,solo con riguardo ai contributi richiesti per il 2011 per i qualiriteneva essere maturata una duplicazione, rigettava nel restol’opposizione all’avviso di addebito ritenendo dovuta lacontribuzione pretesa dall’INPS.3. L’INPS svolgeva appello in via principale lamentandol’erroneità della sentenza di primo grado con riguardoall’annullamento della pretesa quanto ai contributi del 2011.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di secondo gradochiedendo il rigetto dell’appello principale e spiegando, a suavolta, appello incidentale con il quale tornava a contestareintegralmente la pretesa contributiva riproponendo gliargomenti già spesi innanzi al Tribunale. Con la sentenza n.342/2022 depositata in data 22/07/2022 la Corte di Appello diTorino, sezione lavoro, accoglieva l’appello principale erespingeva l’appello incidentale.Numero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/20265. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversodetta sentenza articolando sei motivi di ricorso. L’INPS è rimastointimato nonostante rituale e tempestiva notifica del ricorsopresso i difensori domiciliatari nel giudizio di secondo grado.6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 17/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 25, primo comma, d.lgs. n. 26/02/1999 n. 46: omessanotifica dell’avviso di addebito entro i termini di decadenzaprevisti dall’art. 25 d.lgs. n. 46/1999. Si ripropone in sostanzal’eccezione di decadenza specificamente disattesa dallasentenza impugnata.2. Il motivo è infondato.2.1. Assumono rilievo, in tal senso, i principi costantementeaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai limitidi applicabilità della disposizione invocata alle pretesecontributive dell’INPS. In tema di riscossione mediante ruolo, itermini di decadenza per la notifica della cartella di pagamentoprevisti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, comemodificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli entiprevidenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999,n. 46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui alcapo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anchealle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cuirientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quantoprevisto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettanouna disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativaNumero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/2026opposizione (Cass. 05/06/2014, n. 12631; Cass.03/11/2015, n. 22436; Cass 24134/2021).2.2. Si consideri, poi, Cass. 06/07/2018, n. 17858 secondo laquale in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi,il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritengaillegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare taleillegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza delladomanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo glistessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.Ed ancora: l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo deicontributi previdenziali prima di una intimazione di pagamentoè una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione diaccertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché laritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimitàdella stessa, non esimono il giudice dalla verifica dellafondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum",seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il merorigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specificadomanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine allasussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domandanuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente alpagamento del credito di cui alla cartella (Cass.23/01/2020, n. 1558; nel medesimo senso Cass. 10/02/2020,n. 3062).3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2935, 2943 e 2948 c.c. per intervenuta prescrizionedei contributi antecedenti al 2015. La ricorrente ritiene che solol’avviso di addebito abbia interrotto la prescrizione nel 2020, cheil verbale ispettivo non era idoneo a interrompere la prescrizioneNumero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/2026e che, per questa via, si sarebbero prescritti i contributiantecedenti al 2015.3.1. Il motivo è infondato. La Corte di Appello ha affermato,invece, che il verbale ispettivo valeva ad interrompere il decorsodella prescrizione.3.2. Questa affermazione va esente da censure e il motivo èinfondato: in proposito assume rilievo il principio affermato daCass. 12/11/2012, n. 19649 e rimasto costante, secondo ilquale in materia di omissioni contributive,il verbale ispettivo dell'INPS (a differenzadel verbale dell'Ispettorato del lavoro) ha valore interruttivodella prescrizione del credito contributivo.4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1 comma 203 l. n. 662/1996 e dell’art. 29 primo commalegge n. 160/1975 per assenza dei presupposti di legge perl’iscrizione alla gestione commercianti.4.1. Ci si duole che si sia considerato sussistente il requisitooggettivo perché la società in questione sarebbe stataqualificata quale impresa a conduzione familiare e di naturacommerciale.4.2. Il motivo, innanzi tutto, travisa la motivazione dellasentenza impugnata: la sentenza non afferma che la società èa conduzione familiare, ma deduce che la questione è nuova nondedotta nel giudizio di primo grado e come tale inammissibile.Il ricorso, sotto questo profilo, non coglie e non attinge lamotivazione.4.3. In via assorbente, è peraltro da rilevare che la sentenza diappello afferma in positivo che l’INPS aveva provato che lasocietà svolgesse attività commerciale e che la ricorrente sidedicasse ad essa in via prevalente ed abituale: è quantoNum ero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Numero sezionale 358n7/2e0c26essario e sufficiente a rendere obbligatoria l’iscrizDioantae p aulblabl icazione 04/10/2026gestione commercianti e giustificata la pretesa dell’INPS.4.4. In tal senso la Corte di Appello ha ravvisato i presupposticome emergenti dalla normativa di settore e come elaboratidalla giurisprudenza di questa Corte. In tema di iscrizione allagestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità eprevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferireall'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in senoall'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata inquanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suoapporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi(naturali, materiali e personali); tale accezione del requisitodella "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell’art. 1,comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzarel'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendonell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attivitàdel socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto dellesue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispettoagli altri fattori produttivi dell'impresa (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4440; Cass. 19/07/2018, n. 19273).4.5. La questione della conduzione familiare della società era,cioè, irrilevante nella misura in cui trattavasi di societàcommerciale alla quale la ricorrente si adoperava in modoprevalente e abituale e al netto di quelle che sono le attivitàtipiche dell’amministratore, svolgendo anche attività esecutive,tipiche dell’oggetto sociale.5. Con il terzo motivo di ricorso si critica la sentenza impugnataanche per avere affermato che la società in questione avessenatura commerciale, così incorrendo in violazione di legge.5.1. Il profilo di censura è infondato: la sentenza richiamainnanzi tutto lo stesso oggetto sociale della società che riguardaNum ero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Numero sezionale 358l7’/i2n02t6ermediazione immobiliare e descrive i servizi offDerattia dpaulblabl icazione 04/10/2026società ai proprietari e ai clienti, ma l’accertamento in fatto nonsi limita all’oggetto sociale, che rimarrebbe astratto, ma nelconcreto si estende ai servizi rilevando che essi non silimitavano alla gestione di mandati, come sostenuto in ricorso,ma appunto riguardavano un servizio offerto secondo logichecommerciali e nel campo della intermediazione immobiliare. Lasentenza impugnata non merita alcuna censura sul puntoperché qualifica in modo analitico e rispondente agli atti dicausa la natura della società in questione.6. La parte ricorrente, sotto altro profilo e sempre con il terzomotivo di ricorso, deduce violazione di legge perché la sentenzaimpugnata avrebbe ritenuto sussistente il requisito soggettivocirca l’impegno diretto e prevalente della ricorrente nellasocietà.6.1. Sotto questo profilo va premesso, sulla scorta di Cass.28434/2019 che:quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione allagestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalleSezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che «dettaassicurazione è posta a protezione, fin dalla sua inizialeintroduzione, non già dell'elemento imprenditoriale dellavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore direttoo artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ailavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativaabituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi dettoimpegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altrifattori produttivi) all'interno dell'impresa».6.2. Orbene la sentenza impugnata, incentrata su un giudizio difatto che sfugge ai rilievi di legittimità - quale quello dellaNumero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/2026riscontrata prova, da parte dell'Inps, del presupposto impositivo- non merita alcuna censura perché conforme al principio didiritto sopra richiamato; la Corte territoriale, con attivitàriservata al giudice di merito, ha valutato le emergenzeistruttorie e ha riscontrato che le attività svolte dalla ricorrentenon si limitavano a quelle tipiche dell’amministratore mariguardavano l’esercizio e l’esecuzione in concreto dell’oggettosociale e della attività di intermediazione immobiliare; la Cortedi Appello afferma alle pagine 12 e 13 della sentenza chel’attività svolta, descritta con puntuali riferimenti alleemergenze istruttorie era «operativa, essenziale per garantirela realizzazione dell’oggetto dell’impresa, di intermediazioneimmobiliare, svolta dall’odierna appellante in manieraprofessionale e sistematica (pressoché tutti i giorni) essadunque è un’attività commerciale abituale ma anche prevalenterispetto alle altre attività svolte dall’appellante».6.3. Il motivo di ricorso si riduce, sotto questo profilo, ad unainammissibile istanza di rivalutazione del materiale istruttorio,già condotta dal giudice di merito secondo i parametriincontestabili già evidenziati, e per questa via sottratta alsindacato di questa Corte. Si consideri, in proposito, il principioespresso da Cass. 16/07/2024, n.19651 secondo il quale: il viziodi violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) pererronea sussunzione si distingue dalla carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta, sottratta al sindacato dilegittimità, perché postula che l'accertamento in fatto operatodal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso e lacensura attiene, infatti, all'erronea ricognizione della fattispecieastratta normativa, senza contestare la valutazione dellerisultanze di causa.Numero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/20267. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sotto il profilodell’infondatezza della pretesa previdenziale per mancatoassolvimento dell’onere della prova da parte dell’ente, perinsussistenza di prova dei fatti ascritti al contribuente e perinammissibile inversione dell’onere probatorio circa la provadella debenza dei contributi travisamento dei fatti e delle provealla luce della istruttoria di primo grado.7.1. Secondo la parte ricorrente la Corte di Appello avrebbe dato«una interpretazione delle risultanze istruttorie del tuttocontraria ad una corretta interpretazione della norma di leggesul tema oggetto di giudizio».7.2. Sotto questo profilo va rilevato che, contrariamente rispettoa quanto dedotto nel motivo di ricorso, la sentenza della Corteparte dal corretto presupposto secondo il quale spettavaall’INPS dedurre e dimostrare in giudizio la sussistenza deirequisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione della ricorrente allagestione commercianti. La sentenza va, allora, esente dal viziodenunciato perché valuta alla luce di corretti principi l’istruttoriacondotta e rileva come emergano in positivo e in base aglielementi istruttori offerti dal verbale ispettivo, dalle provedocumentali e dalle prove testimoniali i presupposti di legge perla iscrizione.7.3. Dal momento che la Corte ha accertato in modo puntuale erigoroso la sussistenza dei requisiti in contestazione, il motivosi riduce dunque a una critica del convincimento raggiunto dallaCorte ma senza che lo strumento di impugnazione sia statonemmeno dedotto in modo adeguato e specifico sotto il profilodella critica in ordine all’accertamento inferenziale della Corte dimerito.Numero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/20268. Con il quinto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360,primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sotto il profilodell’infondatezza della pretesa previdenziale per mancatoassolvimento dell’onere della prova da parte dell’ente, perinsussistenza di prova dei fatti ascritti al contribuente e perinammissibile inversione dell’onere probatorio: sulla assenza diun accertamento ispettivo per gli anni successivi al 2016.8.1. Il motivo è infondato, la motivazione della sentenzaimpugnata si fonda sulle prove raccolte in istruttoria e non solosul verbale ispettivo e dette prove, riferisce la Corte,riguardavano tutto il periodo contestato e non solo quelloconcluso da verbale ispettivo. La Corte di Appello evidenzia pureche dall’istruttoria condotta non emergevano modifiche dellaorganizzazione societaria e nemmeno esse erano state dedottedalla ricorrente. La motivazione è congrua, va esente da censuree non incorre nel vizio denunciato di inversione dell’onereprobatorio. Né poteva predicarsi che, una volta inquadrata lanatura commerciale dell’impresa e l’attività esercitata in viaprevalente ed abituale dalla ricorrente, in difetto di allegate ecomprovate modifiche dell’organizzazione, fosse necessario perl’INPS compiere periodici accessi diretti a confermare la bontàdella iscrizione obbligatoria disposta.9. Con il sesto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazionedell’artt. 91-92 c.p.c. in punto condanna alle spese di lite dientrambi i gradi di giudizio. Ci si duole che, anche nell’ipotesidenegata di iscrizione alla gestione commercianti, la Corte diAppello abbia condannato la ricorrente alle spese del doppiogrado di giudizio perché stante la novità e la complessità dellaNumero registro generale 3064/2023 Numero di raccolta generale 26179/2026Num ero sezionale 3587/2026 Data pubblicazione 04/10/2026questione trattata doveva essere disposta la compensazionedelle spese di lite.9.1. Il motivo non merita accoglimento; la parte ricorrenteaveva visto respinte le sue istanze nel primo e nel secondogrado di giudizio e non ricorreva alcuna ipotesi di soccombenzareciproca. In tema di spese processuali, il sindacato della Cortedi cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato ilprincipio secondo il quale le spese non possono essere poste acarico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da talesindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di meritola valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in partele spese di lite e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca,sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi. (Cass.19/06/2013, n. 15317).10. Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente respinto.11. Nulla in ordine alle spese in difetto di formale costituzionedell’Istituto resistente che non ha svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 26179/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris