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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12940/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/9/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 settembre 2021 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 26 febbraio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli stessi erano dichiarati responsabili di plurime contestazioni del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (capi A, C e D), nonché del reato di cui agli artt. 2 e 7

I. 895/67 (capo B) e condannati alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione ciascuno e 26.000,00 euro di multa, ha rideterminato tali pene, conformemente all'accordo raggiunto dagli imputati con il pubblico ministero ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., avendo gli stessi rinunciato agli altri motivi di impugnazione, in cinque anni e quattro di mesi di reclusione e 22.000,00 euro di multa per i reati di cui ai capi c) e d), in essi assorbite le condotte di cui al capo a), e in otto mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa per il reato di cui al capo b), così pervenendo alla pena finale di sei anni di reclusione e 25.000,00 euro di multa per entrambi gli imputati.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, mediante il quale ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 5, Cost., nella parte in cui esso non prevede che "la Corte non applica la pena concordata quando essa risulta identica per pluralità di coimputati in fattispecie concrete diverse", cui conseguirebbe l'illegalità della pena concordata e applicata al ricorrente, in quanto i due coimputati, che avevano concordato le medesime pene, avevano posto in essere condotte differenti e di diversa gravità, con la conseguente violazione dei principi stabiliti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con un primo motivo ha denunciato l'illogicità della motivazione e la conseguente nullità della sentenza, per essere stata la pena rideterminata secondo un criterio di computo diverso da quello concordato dalle parti; queste, infatti, avevano considerato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con uno dei motivi d'appello non rinunciati, ma la Corte d'appello era pervenuta alla rideterminazione della pena come concordata considerando l'assorbimento del reato di cui al capo a) in quello di cui al capo c), escludendo il relativo aumento di pena per la continuazione, in contrasto con quanto concordato dalle parti, con la conseguente nullità della sentenza. 2 4;

3.2. In secondo luogo, ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato richiamando pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado su tale punto.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, sottolineando l'incensurabilità dei criteri di computo della pena concordata qualora questa non si traduca in pena illegale, la sufficienza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste da [OSCURATO:PERSONA] e l'irrilevanza, alla luce della rinuncia ai motivi d'appello e della non illegalità della pena, della questione di legittimità costituzionale prospettata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2. Va, in premessa, ricordato, che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non ha l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Possono essere utilmente denunciati solamente i vizi attinenti alla determinazione della pena che si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, illegalità che ricorre quando la pena, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi fuori dal sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un processo di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole (cfr. Sez.

U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 - 01; Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 - 01; v. anche Sez. 3, n. 24670 del 26 aprile 2021, non massimata, che si richiama a Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020) Rv. 278170, nonché Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

3. Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al criterio di determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la pena rideterminata dalla Corte d'appello corrisponde a quella concordata dalle parti e non è illegale, nel senso anzidetto, non essendo stata commisurata considerando una cornice edittale diversa da quella stabilita per i reati contestati.

La Corte d'appello, pur dando atto della non riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità dei fatti (desunta dal tipo e dalla quantità di sostanze stupefacenti detenute dagli imputati e dal contesto del loro ritrovamento, in due garage, indicativo di un traffico di stupefacenti di notevole portata), dunque con motivazione adeguata, ha determinato la pena per entrambi gli imputati in sei anni di reclusione e 25.000,00 euro di multa, considerando quale base di computo quella di sei anni di reclusione e 26.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, aumentata a otto anni di reclusione e 33.000,00 euro di multa per la continuazione con il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, ridotta per la diminuente del rito a complessivi cinque anni e quattro mesi di reclusione e 22.000,00 euro di multa, per i capi c) e d), alla quale ha aggiunto, per il cumulo materiale, quella di mesi otto di reclusione e 3.000,00 euro di multa per il reato in materia di armi di cui al capo b), così pervenendo alla suddetta pena finale di sei anni di reclusione e 25.000,00 euro di multa, corrispondente a quella concordata dalle parti.

Non vi è alcun profilo di illegalità di tale pena, né dei relativi criteri di computo, cosicché le doglianze del ricorrente, in ordine al diverso criterio seguito dalla Corte per addivenire alla suddetta rideterminazione della pena risultano manifestamente infondate, essendo detta pena conforme a quella concordata, non essendovi alcuna illegalità nel senso anzidetto del relativo criterio di determinazione (posto che la pena, per specie e per quantità, corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, ed è stata determinata dalla Corte d'appello attraverso un processo di commisurazione basato sulla cornice edittale applicabile), ed essendo stato adeguatamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, cosicché le doglianze in ordine al diverso procedimento di commisurazione della pena seguito dalla Corte d'appello non sono utilmente proponibili in questa sede, stante la piena corrispondenza tra la pena concordata dalle parti e quella rideterminata dal giudice dell'impugnazione, di cui quindi il ricorrente non può utilmente dolersi in questa sede. .49 a

4. La questione di legittimità costituzionale prospettata nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla necessità, in sede di patteggiamento in appello, di applicare la medesima pena ai coimputati ai quali siano state contestate le medesime condotte, e alla conseguente improprietà della applicazione della medesima pena a soggetti imputati di condotte differenti, è manifestamente infondata, non traendosi dagli artt. 3 e 111, comma 5, Cost. un tale obbligo, posto che ai fini della commisurazione della pena il giudice non considera solamente la condotta e la sua gravità, ma anche tutti gli altri criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. e non solamente gli aspetti della condotta e della sua gravità, cosicché ben può addivenirsi alla applicazione della medesima pena a soggetti responsabili di condotte diverse, stante la pluralità di aspetti da considerare ai sensi dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena, con la conseguente inammissibilità anche del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che è stato affidato solamente alla prospettazione di tale questione.

5. Entrambi i ricorsi debbono, dunque, essere dichiarati inammissibili, stante la manifesta infondatezza delle censure alle quali sono stati affidati e anche della questione di legittimità costituzionale proposta.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per entrambi i ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/9/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2021 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 26 febbraio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli stessi erano dichiarati responsabili di plurime contestazioni del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (capi A, C e D), nonché del reato di cui agli artt. 2 e 7 I. 895/67 (capo B) e condannati alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione ciascuno e 26.000,00 euro di multa, ha rideterminato tali pene, conformemente all'accordo raggiunto dagli imputati con il pubblico ministero ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., avendo gli stessi rinunciato agli altri motivi di impugnazione, in cinque anni e quattro di mesi di reclusione e 22.000,00 euro di multa per i reati di cui ai capi c) e d), in essi assorbite le condotte di cui al capo a), e in otto mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa per il reato di cui al capo b), così pervenendo alla pena finale di sei anni di reclusione e 25.000,00 euro di multa per entrambi gli imputati. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, mediante il quale ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3 e 111, comma 5, Cost., nella parte in cui esso non prevede che "la Corte non applica la pena concordata quando essa risulta identica per pluralità di coimputati in fattispecie concrete diverse", cui conseguirebbe l'illegalità della pena concordata e applicata al ricorrente, in quanto i due coimputati, che avevano concordato le medesime pene, avevano posto in essere condotte differenti e di diversa gravità, con la conseguente violazione dei principi stabiliti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena. 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con un primo motivo ha denunciato l'illogicità della motivazione e la conseguente nullità della sentenza, per essere stata la pena rideterminata secondo un criterio di computo diverso da quello concordato dalle parti; queste, infatti, avevano considerato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con uno dei motivi d'appello non rinunciati, ma la Corte d'appello era pervenuta alla rideterminazione della pena come concordata considerando l'assorbimento del reato di cui al capo a) in quello di cui al capo c), escludendo il relativo aumento di pena per la continuazione, in contrasto con quanto concordato dalle parti, con la conseguente nullità della sentenza. 2 4; 3.2. In secondo luogo, ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato richiamando pedissequamente la motivazione della sentenza di primo grado su tale punto. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, sottolineando l'incensurabilità dei criteri di computo della pena concordata qualora questa non si traduca in pena illegale, la sufficienza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste da [OSCURATO:PERSONA] e l'irrilevanza, alla luce della rinuncia ai motivi d'appello e della non illegalità della pena, della questione di legittimità costituzionale prospettata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Va, in premessa, ricordato, che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non ha l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Possono essere utilmente denunciati solamente i vizi attinenti alla determinazione della pena che si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, illegalità che ricorre quando la pena, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi fuori dal sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un processo di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole (cfr. Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 - 01; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 - 01; v. anche Sez. 3, n. 24670 del 26 aprile 2021, non massimata, che si richiama a Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020) Rv. 278170, nonché Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). 3. Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al criterio di determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la pena rideterminata dalla Corte d'appello corrisponde a quella concordata dalle parti e non è illegale, nel senso anzidetto, non essendo stata commisurata considerando una cornice edittale diversa da quella stabilita per i reati contestati. La Corte d'appello, pur dando atto della non riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità dei fatti (desunta dal tipo e dalla quantità di sostanze stupefacenti detenute dagli imputati e dal contesto del loro ritrovamento, in due garage, indicativo di un traffico di stupefacenti di notevole portata), dunque con motivazione adeguata, ha determinato la pena per entrambi gli imputati in sei anni di reclusione e 25.000,00 euro di multa, considerando quale base di computo quella di sei anni di reclusione e 26.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, aumentata a otto anni di reclusione e 33.000,00 euro di multa per la continuazione con il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, ridotta per la diminuente del rito a complessivi cinque anni e quattro mesi di reclusione e 22.000,00 euro di multa, per i capi c) e d), alla quale ha aggiunto, per il cumulo materiale, quella di mesi otto di reclusione e 3.000,00 euro di multa per il reato in materia di armi di cui al capo b), così pervenendo alla suddetta pena finale di sei anni di reclusione e 25.000,00 euro di multa, corrispondente a quella concordata dalle parti. Non vi è alcun profilo di illegalità di tale pena, né dei relativi criteri di computo, cosicché le doglianze del ricorrente, in ordine al diverso criterio seguito dalla Corte per addivenire alla suddetta rideterminazione della pena risultano manifestamente infondate, essendo detta pena conforme a quella concordata, non essendovi alcuna illegalità nel senso anzidetto del relativo criterio di determinazione (posto che la pena, per specie e per quantità, corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, ed è stata determinata dalla Corte d'appello attraverso un processo di commisurazione basato sulla cornice edittale applicabile), ed essendo stato adeguatamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, cosicché le doglianze in ordine al diverso procedimento di commisurazione della pena seguito dalla Corte d'appello non sono utilmente proponibili in questa sede, stante la piena corrispondenza tra la pena concordata dalle parti e quella rideterminata dal giudice dell'impugnazione, di cui quindi il ricorrente non può utilmente dolersi in questa sede. .49 a 4. La questione di legittimità costituzionale prospettata nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla necessità, in sede di patteggiamento in appello, di applicare la medesima pena ai coimputati ai quali siano state contestate le medesime condotte, e alla conseguente improprietà della applicazione della medesima pena a soggetti imputati di condotte differenti, è manifestamente infondata, non traendosi dagli artt. 3 e 111, comma 5, Cost. un tale obbligo, posto che ai fini della commisurazione della pena il giudice non considera solamente la condotta e la sua gravità, ma anche tutti gli altri criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. e non solamente gli aspetti della condotta e della sua gravità, cosicché ben può addivenirsi alla applicazione della medesima pena a soggetti responsabili di condotte diverse, stante la pluralità di aspetti da considerare ai sensi dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena, con la conseguente inammissibilità anche del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che è stato affidato solamente alla prospettazione di tale questione. 5. Entrambi i ricorsi debbono, dunque, essere dichiarati inammissibili, stante la manifesta infondatezza delle censure alle quali sono stati affidati e anche della questione di legittimità costituzionale proposta. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per entrambi i ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
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