CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 marzo 2025
Cassazione n. 41654/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03ergj8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Venezia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Venezia , con la quale è stata respinta l’istanza ex art. 62 9 - bis cod. proc. pen. diretta ad ottenere la rescissione delgiudicato di cui alla sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente il 1.7.2020 dal Tribunale di Padova (irrevocabileil 17.11.2020 ) . 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, nella parte in cui il provvedimento impugnato deduce la conoscenza del processo in capo al prevenuto, rilevando comunque una colpevole ignoranza del processo derivante dall’avere il [OSCURATO:PERSONA] “scientemente abdicato all’onere informativo verso il difensore di fiducia”, il quale aveva rinunciato al mandato difensivo con missiva mai pervenuta al ricorrente (secondo quanto dichiarato dalla madre del medesimo). 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Va premesso che, nel caso di specie, trova applicazione– ai sensi dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 -la disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. vigente fino al 29.12.2022, secondo cui la rescissione del giudicato può essere ottenuta dal condannato che dimostri che l’assenza dal giudizio sia derivata da una “incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”. Sotto questo profilo, si deve osservare che, a seguito dei ripetuti interventi delle Sezioni Unite(cfr., in particolare, Sez. U , n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 –01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 -02) e delle Sezioni semplici di questa Corte , la suddetta disposizione è stata interpretata nel senso che, nella ipotesi di nomina del difensore di fiducia, deve ritenersi instaurato un rapporto professionale tra la persona sottoposta a processo penale e il professionista nominato, rapporto che onera l'interessato dell'obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo che lo riguarda; pertanto, con riferimento alle "vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo", l'interessato deve allegare situazioni o fatti che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l'attività̀di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo (cfr. Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, Rv. 284460 -01). 3. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha puntualizzato, con argomentazioni che non sono state specificamente confutate dal ricorrente, che, anche successivamente alla rinuncia al mandato del suo difensore fiduciario(avv. [OSCURATO:PERSONA]) - comunicata al proprio assistito con nota del 22.6.2018 e all’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] – l’imputato, per tut t a la durata del l a fase processuale,aveva avuto la possibilità di conoscere dell'esistenza del processo , usando quel minimo di diligenza che dallo stesso era esigibile. Difatti, il difensore di fiducia nominato aveva comunque ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio, sicché l’istante avrebbe potuto , in qualsiasi momento e con ogni me z zo agevolmente impiegabile (telefono, e - mail , messaggistica online), met t ersi in contatto con l’avvocato fiduciariamente nominato, il quale lo avrebbe facilmente reso edotto della pendenza del processo e della nomina di nuovo difensore a seguito della sua rinuncia al mandato. In questa prospettiva, la Corte territoriale, preso atto che l'imputato, pur avendone avuto la possibilità, non aveva mantenuto alcun contat t o con il suo precedente difensore fiduciario, ha logicamente desunto da tale atteggiamento una condotta di colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo,tale da rendere inaccoglibile la proposta istanzadi rescissione del giudicato . 4. La decisione impugnata, in tal senso, è in linea con il principio secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, pur se alla stessa abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere cheegli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (cfr. Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022,Rv. 283019 – 01 ). Sotto questo profilo, la Corte territoriale, in maniera non illogica, ha ritenuto inattendibile la dichiarazione resa dalla madre del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la stessa, ricevuta – all’indirizzo indicato dallo stesso imputato - la raccomandata di comunicazione della rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore fiduciario, non l’avrebbe comunicata al figlio. Trattandosi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, la stessa non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 novemb