CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2021
Cassazione n. 45225/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, adito quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 30 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, denominata "clan Trigila". Per i giudici della cautela, risultano adeguatamente dimostrate, a livello di gravità indiziaria, la perduranza e l'operatività del sodalizio mafioso denominato "clan Trigila" nel periodo oggetto di contestazione, dal gennaio 2017 all'agosto 2018, nonché il contribuito partecipativo offerto dal Trigila, sulla scorta delle evidenze investigative costituite principalmente da numerose conversazioni intercettate in ambientale durante i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA], capo storico del clan detenuto in regime penitenziario speciale, ed i suoi familiari, tra culli nipote [OSCURATO:PERSONA], la figlia [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA]. In risposta alle doglianze difensive, il Tribunale ha evidenziato che le conversazioni utilizzate a fini accusatori, nonostante il ricorso ad un linguaggio criptico, attinente al settore lavorativo cui erano dediti i componenti della famiglia Trigila (la pastorizia), contengono chiari riferimenti a questioni associative e alla gestione delle attività illecite, oltre che alla condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] 1.1. In dettaglio, sono state indicate come sintomatiche della sussistenza del sodalizio e del contributo di [OSCURATO:PERSONA], classe 1974, al raggiungimento degli scopi sociali i seguenti dialoghi. Conversazione del 24 ottobre 2017. Parlando con la moglie, [OSCURATO:PERSONA], ed il nipote, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: - ricorda la necessità di rispettare le gerarchie nello svolgimento dell'attività illecita ed in particolare il ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA], classe 1974; - auspica l'uscita dal carcere del figlio, [OSCURATO:PERSONA], classe 1974, l'unico in grado di prendere le redini e consentire al gruppo di superare le difficoltà che stava incontrando; - invita il Monaco a rapportarsi con altro esponente del clan, il cugino [OSCURATO:PERSONA], classe 1978, per esternargli alcune indicazioni; - commenta negativamente le iniziative assunte dal fratello Carmelo in merito alla distribuzione dei proventi illeciti perché contrastanti con quelle date dal figlio Giuseppe, l'unico abilitato a dare direttive nel settore anche se detenuto; - invita il nipote, che prontamente accetta, ad affiancare, a partire dal momento in cui fosse arrivato il necessario assenso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], indicato con l'appellativo di "veterinario", nella gestione di alcune attività di interesse del sodalizio; - ordina al Monaco di andare a cercare uno dei debitori dell'associato [OSCURATO:PERSONA] per intimargli di provvedere al pagamento di almeno una parte del debito. Conversazione di 12 dicembre 2017. - [OSCURATO:PERSONA] informa il nonno dell'iniziativa intrapresa dai cugini di aprire un attività economica potenzialmente concorrente con quella controllata dallo zio [OSCURATO:PERSONA] classe 1974, provocando le ire di quest'ultimo. - [OSCURATO:PERSONA] informa la moglie del contenuto di una lettera ricevuta dal figlio Giuseppe contenente un dettagliato resoconto sull'attività che [OSCURATO:PERSONA] aveva espletato per suo conto di carattere, se non estorsivo, quanto meno sintomatica dell'infiltrazione in attività commerciali di terzi. Conversazione del 13 marzo 2018. - [OSCURATO:PERSONA] riferisce al marito che il nipote Angelo aveva invaso con gli animali un terreno per contrastare il rifiuto oppostogli dal proprietario di cederne una parte per incrementare le somme percepite dal sodalizio a titolo di contributi europei per i fondi destinati a pascolo. - [OSCURATO:PERSONA] e la moglie si lamentano del minor afflusso di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della possibilità di coinvolgere, previo assenso di [OSCURATO:PERSONA] che andava interpellato con lettera o per il tramite della moglie, [OSCURATO:PERSONA], il quale già in passato aveva collaborato con loro, per destinarlo ad un settore diverso da quello affidato a [OSCURATO:PERSONA], sotto la supervisione di Albergo. Conversazione del 26 giugno 2018. - [OSCURATO:PERSONA] invita il nipote a dichiararsi apertamente come uno dei «Pinnintula» ripudiando il padre che in passato aveva reso dichiarazioni accusatorie quale collaboratore di giustizia. Conversazione del 10 luglio 2018. - [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Angela, dopo avere discusso di guadagni, riferiti espressamente alle "pecore", ma commisurati con le unità di misura utilizzate per determinare l'estensione dei terreni, commentano le difficoltà insorte dopo l'arresto dell'affilato, [OSCURATO:PERSONA], addetto alla raccolta del denaro provento delle attività illecite e alla sua distribuzione agli affilati. - [OSCURATO:PERSONA], per risolvere il momento di criticità determinato dall'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] detto "u caliddu", che non stava rispettando gli accordi trattenendo per sé i profitti conseguiti con l'attività di autotrasporto gestita per conto del clan così da decurtare le somme destinate agli affiliati, ordina alla figlia di prendere in mano la situazione fino alla rimessione in libertà del fratello Giuseppe e le impartisce precise indicazidni dal chiaro contenuto vincolante. Deve recarsi, in questa nuova veste, dal Caruso, insieme con [OSCURATO:PERSONA], per comunicargli che da quel momento in poi sarebbe stata lei, su ordine del padre, ad occuparsi dei conti. Nel caso in cui il Caruso avesse tergiversato, il Monaco doveva prontamente reagire schiaffeggiandolo e intimandogli, perentoriamente anche mostrandogli un laccio, di abbandonare l'attività che sarebbe stata affidata ad un'altra persona di fiducia. - [OSCURATO:PERSONA] ordina alla figlia di ridurre, in ogni caso, lo stipendio percepito dal Caruso. - [OSCURATO:PERSONA], avvicinatasi al padre in modo da parlargli all'orecchio, lo informa di essere stata contattata dal titolare di un'agenzia di Avola che si era lamentato di non avere più ricevuto adeguata protezione da quando il capo indiscusso era stato arrestato. 2. Avverso la pronunzia [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso, sviluppando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen. in relazione ai criteri di cui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata ha illegittimamente ritenuto sussistente la gravità indiziaria nonostante il mancato svolgimento di attività investigative e di controllo dirette nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in grado di avvalorare la tesi della sua partecipazione al sodalizio mafioso con il ruolo di capo -promotore. Tale carenza è particolarmente grave perché il Trigila, nel periodo oggetto di osservazione, dal gennaio 2017 all'agosto 2018, è stato ininterrottamente detenuto, con eccezione di alcuni permessi premio dal mese di aprile 2018 prodromici all'ammissione al regime di semilibertà nel 2019, mentre le emergenze investigative a suo carico sono costituite da conversazioni intercorse tra terzi e più precisamente da frasi pronunciate da suo padre prive di riscontro sul carattere illecito dei fatti commentati e financo della loro verità storica. Nonostante l'ampio spettro degli strumenti utilizzabili per accertare i presunti stratagemmi con cui il Trigila è riuscito a mettersi in contato con il padre detenuto in regime di 41-bis Ord. pen. non ne è stato adoperato alcuno: né il sequestro della corrispondenza né la perquisizione della cella né l'intercettazione dei colloqui coi familiari. Non è stato preso in esame il memoriale inviato alla DDA, sin dall'inizio della semilibertà, in cui il Trigila ha espresso la sua intenzione di recidere i legami con il passato criminale, allontanandosi dalle dinamiche associative tanto da stabilirsi in provincia di Macerata. Siffatte lacune non possono essere colmate con il richiamo al principio giurisprudenziale che esclude l'applicabilità dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alle dichiarazioni accusatorie contenute nelle intercettazioni ambientali. E' comunque necessario verificare se le conversazioni abbiano un contenuto coerente rispetto a quanto emerso nelle indagini senza ricorrere a ragionamenti suggestivi. Il criterio interpretativo di tutti i dialoghi, costituto dal ricorso ad un linguaggio criptico attinente alla pastorizia, presenta criticità logiche. Oltre a non avere esaminato le questioni poste dalla difesa sulla reale identità dei soggetti citati nelle conversazioni, l'ordinanza è incorsa in una insanabile contraddizione laddove ha interpretato alcuni dialoghi come effettivamente riferiti all'attività economica lecita della pastorizia, nonostante la premessa inziale, espressa per di più in termini perentori, secondo la quale gli interlocutori utilizzavano i termini relativi a detta attività solo al fine di rendere incomprensibili i dialoghi. Non sono state chiarite le ragioni della rilevanza penale della condotta attribuita al ricorrente sulla scorta delle singole conversazioni. La conversazione del 24 ottobre 2017, a prescindere dalla difficoltà di identificare con certezza le persone a vario titolo coinvolte, non assume il valore di grave indizio non essendo stato possibile individuare con certezza l'oggetto del dialogo in cui si risulta inserita la considerazione sul ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA], classe 1974. In particolare, il contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 1978, può essere riferito all'attività economica lecita. Né in senso contrario può argomentarsi dall'entità delle somme di denaro oggetto di discussione di valore modesto, tremila euro, considerato il numero di familiari coinvolti. Quanto agli ordini che il Trigila avrebbe dato dall'interno del carcere agli associati in libertà e all'assenso che avrebbe dovuto dare allo svolgimento in comune di una imprecisata attività da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non hanno alcuna rilevanza posto che l'assenza di elementi investigativi a supporto non hanno consentito di accertare il carattere illecito dell'attività interessata ed hanno, addirittura, determinato il rigetto della misura chiesta a carico dell'Albergo. Meramente assertivo è il commento sul contenuto della conversazione del 12 dicembre 2017 non essendo stati precisati né gli elementi che consentono di ritenere controllata da [OSCURATO:PERSONA] classe 1974 l'attività imprenditoriale danneggiata dalla decisione di [OSCURATO:PERSONA], classe 1978, e [OSCURATO:PERSONA] di aprire un'impresa occorrente né la riferibilità alla consorteria delle attività economiche coinvolte né infine il tipo di attività illecita nel corso del quale l'Albergo, per come asseritamente riferito da [OSCURATO:PERSONA] al padre e alla madre, avrebbe conseguito utilità economiche da una donna nell'interesse del clan. Nell'esaminare la conversazione del 13 marzo 2018, Il Tribunale non si è curato di affrontare le questioni sollevate dalla difesa inerenti la natura lecita dell'operazione di acquisizione dei terreni destinati a pascolo ai fini dell'accesso alle sovvenzioni dell'Unione europea, anche con riferimento al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]. Nell'analisi dei contatti tra i soggetti monitorata il Tribunale, disattendendo la giurisprudenza di legittimità richiamata, ha finito per confondere la mera frequentazione, per di più tra persone legate da vincoli di parentela e dediti alla medesima attività economica lecita, con l'intraneità e la messa a disposizione per la consumazione di una sere indefinita di reati che deve necessariamente riguardare i fini associativi e non il supporto ad un singolo esponente, per quanto con ruolo di vertice.2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione. Il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] è stato affermato senza specificare le condotte di direzione e controllo del gruppo poste in essere dal Trigila in stato di detenzione e senza prendere me esame le plurime allegazioni di segno contrario dedotte alla difesa sul distacco della realtà associativa. Non è stata approfondita l'esigenza in capo al Trigila di una autonoma decisionale e deliberativa ed anzi il Tribunale ha ritenuto accertato che in caso di contrasto tra le sue direttive e quelle del padre a prevalere erano queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi, relativi alla provvista indiziaria, che possono essere trattati congiuntamente, stante la connessione logica delle questioni poste, non superano il preventivo vaglio di ammissibilità. 2. Le censure sono incentrate sulla contestazione del significato attribuito ai dialoghi intercettati e sull'assenza di riscontri alla condotta partecipativa desunta dalle dichiarazioni captate, a tutto concedere dimostrative dell'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di coinvolgere il figlio nelle attività del clan, ma priva di riferimenti all'avvenuta accettazione delle proposte da parte dell'odierno ricorrente il quale nel periodo di riferimento si trovava o detenuto o lontano dal territorio controllato dal clan in esecuzione di una scelta, comunicata all'autorità giudiziaria, di recidere ogni legame con il sodalizio mafioso. Si tratta di profili di criticità non sindacabili nel giudizio di legittimità laddove denunciano vizi motivazionali, perché si risolvono nella sollecitazione di nuovi apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, dei giudici del merito cautelare, e nel resto manifestamente infondati. 2.1. Plausibile è l'iter argomentativo che l'ordinanza impugnata ha posto a fondamento della interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati (pagg. da 3 a 7). E' stato, infatti, ritenuto criptico ed allusivo all'attività illecita del sodalizio solo laddove l'uso di parole formalmente riferite all'attività della pastorizia, tradizionalmente svolta da tutti i componenti della famiglia Trigila, rendeva i dialoghi privi di senso logico compiuto. Per di più, in molti casi all'interno del dialogo non comprensibile erano inseriti da uno degli interlocutori o da entrambi riferimenti espliciti all'attività illecita di interesse dell'intero sodalizio. Non vi è, dunque, spazio per il sindacato di legittimità costituendo l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito che, nel caso in esame, risulta priva di vizi logici anche in' ragione delle massime di esperienza consolidate che sono state applicate (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). Peraltro, il ricorrente non ha indicato in modo specifico quali siano i dialoghi che, a causa del supposto fraintendimento del linguaggio, abbiano inciso negativamente sulla provvista indiziaria a suo carico. 2.2. Quanto all'assenza di riscontri esterni, va ricordato che le dichiarazioni a contenuto accusatorio captate ai sensi degli artt. 266 e seg. cod. proc. peri. non sono equiparabili alla chiamata in correità, anche quando ai dialoghi di interesse non abbia, come nel caso in esame, partecipato il soggetto nei cui confronti sono utilizzate, sicché esse costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, cod. proc. pen. La loro valutazione non è, quindi, soggetta ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. e non vi è necessità di reperire riscontri esterni ma il contenuto di ogni conversazione deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio richiedendo la loro utilizzazione in chiave accusatoria non solo che i fatti e le circostanze oggetto di commento siano chiari e che gli interlocutori ne parlino seriamente senza avere ragioni plausibili di riferire il falso (Sez. 6 , n. 5224 del 02/10/2019 dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 02; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509 - 01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260842). Nel caso in verifica l'assenza di riscontri è efficacemente compensata, sul piano della credibilità intrinseca ed estrinseca, come rilevato dal Tribunale, dalla particolare confidenza esistente tra gli interlocutori, legati da vincoli familiari e privi di qualunque interesse a riferire circostanze false o a pendere impegni con la riserva mentale di non mantenerli. 2.3. Con argometazioni plausibili, il Tribunale ha escluso che l'odierno ricorrente, in ragione dello stato di detenzione e della lontananza dal territorio controllato dal clan, si sia disinteressato delle attività del sodalizio cui hanno fatto riferimento i suoi familiari, coinvolgendolo espressamente, e sia, pertanto, rimasto estraneo alla vita associativa come comunicato all'autorità giudiziaria, sia pure in epoca successiva al periodo oggetto di contestazione. Risulta, infatti, da plurime conversazioni che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto in costante rapporto con il padre, il quale non solo ritiene la sua imminente scarcerazione un evento in grado di risollevare le sorti del clan, ma lo addita ripetutamente ai suoi interlocutori come un affiliato, per il ruolo verticistico, dotato di un potere decisionale così elevato da prevalere su altri esponenti di spicco, come [OSCURATO:PERSONA], e da rendere necessario il suo preventivo assenso affinché gli affiliati in libertà possano intraprendere le iniziative più significative. È lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad affermare esplicitamente, peraltro parlando confidenzialmente con la moglie che ben poteva verificare quanto riferitogli colloquiando con il figlio, di essere in contatto con l'odierno ricorrente il quale gli aveva fatto recapitare lettere in cui dava conto di iniziative intraprese in autonomia ma nell'interesse del clan anche grazie alla collaborazione di alcuni affilati in libertà. D'altra parte, che [OSCURATO:PERSONA], anche durante la detenzione e comunque nel periodo in cui sono state captate le conversazioni, continuasse ad occupare un ruolo apicale che gli consentiva di dare ordini agli altri associati e di occuparsi in prima persona delle attività economiche più redditizie è patrimonio conoscitivo anche degli interlocutori diversi da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno mai messo in discussione i ripetuti inviti di [OSCURATO:PERSONA] ad attendere l'assenso che [OSCURATO:PERSONA] era in grado di esternare dal carcere dove era detenuto, evidentemente perché in passato ciò era avvenuto senza particolari problemi. La condotta della Trigila, cosi ricostruita, integra gli estremi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per essere qualificata ai sensi dell'art. 416-bis, comma 2, cod. pen., ossia come reato di promozione e direzione del gruppo criminale. Il suo ruolo verticistico, infatti, oltre ad essergli stato formalmente attribuito all'interno della consorteria è stato anche in concreto esercitato, attraverso ordini ed atti di assenso vincolanti (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482 - 01; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila, giudicata equa, in favore della Cassa delle ammende. Vanno eseguiti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma