CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto separato allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla piazza [OSCURATO:PERSONA] in Lauro n. 13 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5588, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.06.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Irpef, Iva, Irap - Amministratore occulto - Ricorsi riuniti -Tardività di un ricorso - Violazione del litisconsorzio tra società di persone e soci -Conseguenze. 1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 13.11.2014 (ric., p. 3) a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TF502AD04925/2014, attinente ad Iva, Irap ed accessori, in relazione all’anno di imposta 2008, per l’importo dichiarato di Euro 7.629,00, oltre accessori. Mediante l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria attribuiva al contribuente la qualifica di socio di fatto della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che ne dichiarava l’inammissibilità per decorso dei termini di impugnazione. 3. L’Agenzia delle Entrate notificava successivamente a [OSCURATO:PERSONA],il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ric., p. 21), l’avviso di accertamento integrativo n. TF3011100092/2015, attinente ad Irpef ed accessori, sempre in relazione all’anno di imposta 2008, per l’importo dichiarato di Euro 17.749,00 oltre accessori. Mediante l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria attribuiva ancora al contribuente la funzione di socio di fatto della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cancellata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e gli contestava il maggior reddito di partecipazione conseguito. 4. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, proponendo plurime contestazioni di merito e di rito. La CTP rigettava il ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] spiegava separati appelli avverso le decisioni sfavorevoli conseguite nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania che, riuniti i ricorsi, confermava le decisioni pronunciate dalla CTP. 6. Avverso la decisione della CTR, che ha pronunciato sui ricorsi riuniti, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad otto motivi di ricorso, uno relativo al primo processo e sette relativi al secondo. Resistemediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso proposto avverso la decisione della CTR in relazione all’avviso di accertamento n. TF502AD04925/2014, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2699 cod. civ., per avere il giudice dell’appello errato nel ritenere che non risulti provata la proposizione di istanza di accertamento con adesione, la quale ha comportato la tempestività dell’impugnazione dell’atto impositivo nel primo grado del giudizio. 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto avverso la decisione della CTR in relazione all’avviso di accertamento n. TF3011100092/2015 e proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello rilevato la violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i suoi soci. 3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 2495 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per non aver rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento indirizzato a società estinta. 4. Mediante il suo quarto strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, e del conseguente raddoppio dei termini di accertamento, perché l’Amministrazione finanziaria era ben a conoscenza delle vicende di causa, e tuttavia non ha tempestivamente attivato la procedura di contestazione. 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta ancora la violazione dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, perché comunque il raddoppio dei termini di accertamento non opera in materia di Irap. 6. Mediante il sesto mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in conseguenza della criticata violazione del disposto di cui all’art. 40 del Dpr n. 600 del 1973, il ricorrente contesta la decisione assunta dalla CTR, perché alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società ed associazioni occorre procedere con unico atto nei confronti dell’ente collettivo e dei partecipi. 7. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000, per non avere il giudice dell’appello rilevato la violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei confronti del ricorrente. 8. Mediante l’ottavo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta il vizio di “carenza e illogicità di motivazione” (ric., p. 55) in cui è incorsa la CTR in materia di arbitraria imputazione di un reddito di partecipazione al contribuente, e di sua quantificazione. 9. Mediante il suo motivo di ricorso relativo al giudizio di impugnazione avverso l’avviso di accertamento n. TF502AD04925/2014, [OSCURATO:PERSONA] contesta le pronunce adottate dai giudici di merito, che hanno ritenuto l’inammissibilità del ricorso proposto nel primo grado del giudizio, perché introdotto tardivamente. 9.1. Ricorda il ricorrente che l’atto impositivo gli è stato notificato il 13.11.2014, ed il dato non è contestato. La CTR ha osservato che la notifica del ricorso di primo grado è stata effettuata dal ricorrente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] “oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell’avviso di accertamento” (sent. CTR, p. 1), e pertanto tardivamente. Nel caso di specie non trova quindi applicazione l’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 nella formula sostituita dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 156 del 24.9.2015. 9.2. Il contribuente contesta che il termine per la proposizione del ricorso doveva intendersi sospeso avendo la società proposto istanza di accertamento con adesione il 9.1.2015, pertanto prima della scadenza del termine utile per l’impugnazione dell’atto impositivo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Al fine di provare la circostanza produce in copia, riprodotta nel testo del ricorso, la ricevuta di accettazione e, nella prospettazione della parte, la tempestiva presentazione dell’istanza di accertamento con adesione avrebbe comportato la sospensione dei termini di proposizione del ricorso per novanta giorni. Allega pure copia di invito alla presentazione in Ufficio. rivolta anche a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio.Non essendo stata raggiunta un’intesa, il contribuente ha notificato il ricorso all’Agenzia delle Entrate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della scadenza del termine utile per la proposizione dell’impugnativa, conseguente alla sospensione, che sarebbe scaduto il 13.4.2015 (giorni 60 + 90). 9.3. Scrive in proposito la CTR che “nel caso in esame, invocandosi una causa di sospensione del termine di impugnazione, questa deve essere non solo dedotta ma provata dalla parte che vi ha interesse, nella specie il contribuente … dal ricorso introduttivo emerge che, sebbene invocata la sospensione, non viene indicata la data di presentazione della istanza di adesione, né viene data prova della stessa, non risultando allegata copia e ricevuta di presentazione … risulta invece indicata tra gli atti depositati e presente nel fascicolo il verbale di contraddittorio … e il contraddittorio si sarebbe istaurato il 25 febbraio 2015 a seguito di istanza di adesione … in secondo grado, a sostegno del motivo, la parte contribuente non ha prodotto alcunché sul punto, in particolare non ha prodotto la istanza e soprattutto la ricevuta di presentazione … in assenza di prova della tempestiva proposizione della istanza di adesione, cui era onerata la parte e che non consente alcun potere officioso di accertamento del Giudice, deve ritenersi intempestivo il ricorso … essendo certa solo” la data “del 25.2.2015 di istaurazione del contraddittorio, successiva alla scadenza del termine di impugnazione, nel caso da individuarsi nel 12 gennaio 2015” (sent. CTR, p. 1 s.). L’argomento proposto dalla CTR per ritenere l’inammissibilità del gravame a causa della tardiva proposizione del ricorso di primo grado è chiaro, il giudice dell’appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse provato la tempestiva proposizione dell’accertamento con adesione, che avrebbe comportato la sospensione dei termini di impugnazione per novanta giorni. 9.4 Come anticipato, il ricorrente ha riprodotto copia di documentazione nel suo ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA], però, neppure allega di aver prodotto questa documentazione nei gradi di merito del giudizio. Riferisce, peraltro, che aveva già prodotto processo verbale di contraddittorio del 24.2.2015, redatto dall’Agenzia delle Entrate alla presenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], assistente della parte “Global trading Sas di [OSCURATO:PERSONA] e C.”, in cui risulta annotato che si riferisce ad “istanza di definizione prodotta in data 09/01/2015” a seguito di due avvisi di accertamento, tra cui quello in esame, n. TF502AD04925/2014. L’Amministrazione finanziaria conclude scrivendo “L’Ufficio prende atto e si riserva di valutare”. 9.5. La CTR parla di una istaurazione del contraddittorio intervenuta il 25.2.2015, nulla dice del processo verbale di contraddittorio del 24.2.2015. Queste essendo le emergenze di causa, occorre confermare la decisione della CTR. Quest’ultima, infatti, afferma che non era stata prodotta in atti l’istanza di accertamento con adesione (tuttora non conosciuta) e la ricevuta di presentazione, e la parte non dimostra di aver provato nel corso dei gradi di merito di averla tempestivamente depositata. Invoca quindi un atto, il verbale di contraddittorio del 24.2.2015, che avrebbe tempestivamente prodotto, e che non risulta esaminato dalla CTR, essendo possibile anche ipotizzare che il giudice dell’appello lo abbia esaminato, indicando una data errata (25.2.2015), ed equivocando sul contenuto. In entrambi i casi la CTR sarebbe incorsa in un errore di percezione, pertanto in un vizio revocatorio, che non può essere esaminato in sede di giudizio di legittimità. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato. 10. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il suo secondo motivo di ricorso, proposto avverso la decisione del giudice dell’appello sull’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TF3011100092/2015, la violazione di legge in cui è incorsa la CTR per non aver rilevato la sussistenza della violazione del litisconsorzio necessario che sussiste tra la società di persone ed i soci, in materia di accertamento del maggior reddito societario e di conseguenziale distribuzione ai soci del reddito di partecipazione. 10.1. La CTR scrive, in proposito, che il Minerva ha criticato la “violazione del litisconsorzio necessario con l’altro socio e la società: la tesi è manifestamente infondata atteso che nel caso di specie la società è estinta, sicché non vi è alcuna questione, la partecipazione dell’altro socio cui è stato imputato il reddito (Cirillo) è estranea alla questione, essendo imputato al [OSCURATO:PERSONA] un reddito classificato correttamente come da partecipazione ma relativo alla attribuzione induttiva personale” (sent. CTR, p. 3). L’argomentare della CTR appare non agevolmente comprensibile. In ogni caso questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l'una che gli altri anche se proposto dal socio occulto di società di persone per contestare tale posizione, atteso il principio dell'unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari”, Cass. sez. V, 27.7.2016, n. 15566; e non si è mancato, più di recente, di ribadire che “il giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti”, Cass. sez. V, 3.10.2018, n. 24025. 10.2. Il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto accolto, conseguendone la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado. I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti. 11. In definitiva deve essere rigettato il primo motivo di ricorso proposto dal contribuente, relativo al processo conseguente l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TF502AD04925/2014, mentre deve essere accolto il secondo motivo di impugnazione, assorbiti gli ulteriori. La Corte, P.Q.M. rigetta ilprimo motivo di ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all’avviso di accertamento n. TF502AD04925/2014. Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata, dichiarando la nullità dell’intero giudizio con riferimento al processo conseguente alla contestazione dell’avviso di accert