CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso digelishanGiuseppe; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, inerenti il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., e alla violazione dell'art.192 cod. proc. pen., per essere il giudizio di colpevolezza basato su mere prove indiziarie non dotate del requisito della gravità (il verbale di arresto e l'annotazione di servizio), risultano riproduttivi di profili di censura già vagliati dal giudice di merito, la cui motivazione risulta congrua e priva di fratture logiche; ritenuto che, in ogni caso, tali motivi si articolano in mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, non ammesse in sede di legittimità; considerato che il terzo motivo, con cui si ipotizza la sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità per il reato contestato, risulta altresì generico nella sua formulazione specie nella parte in cui, a sostegno del prospettato dubbio, vengono addotti elementi confutati, con pertinenti e congrui riferimenti fattuali e giuridici, in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euto tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il