CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 04/11/2021 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 20921 la corte di appello di Napoli riformava la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 febbraio 2019 rideterminando la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA]. .PO 2. Avverso la predetta [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo il vizio di violazione degli artt. 65 e 72 DPR 380/01 e quello di mancanza di motivazione in ordine al concorso nel reato di cui agli articoli immediatamente prima indicati. Il reato suindicato, ascrivibile solo al costruttore quale reato omissivo proprio, non poteva essere addebitato al ricorrente quale proprietario e committente. Né sussiste motivazione in ordine ad un concorso del ricorrente nel reato in questione. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. e del principio di cui al brocardo "in dubio pro reo", e il vizio di mancanza di motivazione circa le ragioni del ritenuto mancato decorso del termine di prescrizione. L'accusa avrebbe l'onere di provare che al momento dell'accertamento del reato edilizio non ricorrevano i presupposti per ritenere che l'imputato avesse desistito volontariamente dal continuare gli abusi. Atteso che al momento dell'accertamento non risultava la presenza di lavori in corso, la motivazione a supporto della esclusione della intervenuta prescrizione sarebbe insussistente. 5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e il vizio di contraddittorietà della motivazione circa la richiesta di proscioglimento per tenuità del fatto. La giustificazione del diniego contrasterebbe con la ratio della norma, e non conterrebbe alcun riferimento alla consistenza dell'intervento abusivo, al carico urbanistico come ad latri elementi ritenuti rilevanti ai fini in esame. Inoltre in ragione del positivo rilievo dato dal giudice alla tipologia dell'abuso e alla personalità dell'imputato, il diniego della fattispecie in esame risulta contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le fattispecie di cui al capo b), emergenti dal combinato disposto di cui all'art. 64 commi 2 e 3 e 4 e 71 DPR 380/01 sono articolate nel senso che chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue, le opere previste dal capo di riferimento, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto o con l'ammenda. Il successivo art. 72 stabilisce che il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto o con l'ammenda. Si tratta quindi, di condotte ascrivibili tanto al committente che all'esecutore, e va ( osservato in proposito che, alla luce del capo di imputazione, i reati di cui al capo b), con specifico riguardo alla condotta di cui al combinato disposto sopra citato vengono ascritti al ricorrente perché "realizzava" le condotte contestate e dunque prima che quale committente delle opere medesime - come già indicato rispetto alle opere di cui al capo a) - quale realizzatore diretto delle opere abusive, ovvero costruttore delle stesse; per cui appare corretta l'attribuzione al medesimo del predetto reato proprio, quale, in sostanza, costruttore e committente. A tale ultimo proposito è adeguato il richiamo dei giudici di merito al principio per cui, comunque, il committente al riguardo è responsabile anche per l'omissione di un obbligo di vigilanza ( cfr,. Sez. 3, n. 24241 del 24/03/2010 Rv. 247690 - 01; Cass. sez. 3 n. 37299 del 4.10.2006 rv. 235075). Si tratta quindi, di una questione giuridica che non fonda alcun vizio di violazione di legge, e in ordine alla quale, quanto alla censura proposta anche sotto il profilo motivazionale, trova qui applicazione il principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge (insussistente in questo caso); o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). 2. Inammissibile è anche il secondo motivo. Non può che essere confermato il principio già dedotto in sentenza, per cui in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01) Nel caso in esame, le affermazioni difensive sono del tutto generiche, in assenza di dati puntuali fondanti la tesi del precedente decorso del termine di prescrizione, posto che a fronte di lavori edili ancora non ultimati, come accertato al momento del sequestro, la mera rappresentazione della assenza, al momento dell'accesso degli operanti, di persone sul cantiere, è circostanza del tutto neutra in assenza di altri elementi specificamente descrittivi di una scelta di volontaria desistenza come rappresentata dall'imputato. Anche in considerazione del principio per cui la desistenza deve consistere nella cessazione stabile e consolidata degli abusi edilizi in corso. Infatti la permanenza del reato urbanistico cessa con „i( l'ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture, ovvero, tra l'altro, al momento della desistenza, definitiva, dagli stessi, da dimostrare in base a dati obiettivi ed univoci. (Sez. 3 - n. 13607 del 08/02/2019 Rv. 275900 - 01). 3. Il terzo motivo è infondato, risultando logico e coerente, oltre che conforme a giurisprudenza di questa corte, il diniego della configurabilità della fattispecie ex art. 131 bis cod. pari. in ragione delle plurime disposizioni violate. Laddove la tipologia e dimensioni dell'opera è solo uno degli elementi considerabili, atteso che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01). Né vi è contraddizione rispetto alla considerazione della tipologia dell'opera ai fini del trattamento sanzionatorio. Innanzitutto perché le ragione fondante della esclusione della tenuità è identificata nel diverso profilo delle plurime offese a distinti beni giuridici. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00