Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 33609/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ricorso iscritto al n.9533/2017 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t.

Intimati avverso la sentenza n. 1481/ 34 /1 6 della C ommissione Tributaria Regionale d el l a Sicilia , sezione distaccata di Catania , depositata il 13/04/2016; Oggetto: giudicato formale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiole lla. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello proposto dalla stessa amministrazioneerariale avverso la sentenza n. 2 68 /2011 , emessa dalla CTP diCatania.

2. La controversia origina dall’emissione di cartella di pagamento n. 29320080066631420, poi emessa a titolo definitivo, scaturenteda avviso di accertamento(n.

RI604T100213/2006) , per l’annualità 2001, per Irpeg, Irap ed Iva emesso nei confronti dell’Associazione culturale [OSCURATO:PERSONA],di [OSCURATO:PERSONA], quale autore della violazione, e di [OSCURATO:PERSONA],quale presidente dell’Associazione.

3. Il giudice di primo grado annullò la cartella per mancanza di notifica dell'avviso di accertamentoprodromico. 4.

La CTRrigettò l’appello dell’Agenzia del le entrate sulla base della seguente motivazione: «[…] L’appello dell'ufficio è infondato e va rigettato.

Invero, risulta dagli atti processuali, che l'avviso di accertamento sulla base del quale è stataeffettuata l'iscrizione a ruolo, è stato annullato con sentenza n. 1999 / 17 / 15 del 22 gennaio 2015.

Pertanto, pur essendo erronea la decisione di primo grado che ha annullato la cartella sulla base dell' erroneo convincimento della mancanzadi notifica dell'avviso di accertamento , non sussist o no più i presupposti per la riscossione di un credito portato da un atto impositivo annullato con sentenza.

Data l'alternanza degli esiti del giudizio del primo e de l secondo grado , in relazione all'avviso di accertamento,si ritiene opportuno compensare le spese del giudiz io»

5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 14 d.P.R. del 29settembre 1973 n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., e dell’art. 324 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art.1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per aver la CTR ritenuto illegittima la cartella di pagamento in quanto l’avviso di accertamento prodromico si era reso definitivo per mancata impugnazione, senza considerare che la sentenza della CTR n. 1999/17/15 nonera ancora passata in giudicato; in particolare, imputa alla CTR l’errore di aver considerato che tale sentenza «possa fare stato nel giudizio avverso la cartella di pagamento emessa a titolo definitivo a fronte di un prodromico accertamento la cui regolare notifica alla società è indicato in sentenza quale presupposto accertato», violando, così, anche le regole del giudicato formale.

1.1. Col secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 , primo comma, n . 4 ), la violazione dell'articolo 295 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art.1, comma 2, d . lgs . 31 dicembre 19 92 n . 546, in quanto « qualora la CTR avesse ritenuto che il processo pendente tra il signor Ciravolo e l'Agenzia, sull'a vv iso di accertamento che costituisce atto presupposto della cartella esattoriale,o ggetto del presentegiudizio, fosse pregiudiziale , avrebbe dovuto sospenderlo in attesa della definizione del primo».

2. Il ricorso – i cui motivi si esaminano congiuntamente per connessione di censure –è fondato e va accolto. 2.1.Anzitutto, mette conto di rilevare che la sentenza della CT R di Catania,n. 1999/17/2015 del 22/01/2015 - su l cui supposto “giudicato” si è basata la CTR per rigettare l’appello instaurato dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che tale sentenza ave sse annullato l’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento oggetto di impugnazione - è stata impugnat a con ricorso in cassazione dall’Agenzia delle entrate(procedimento n.

R. G . 15857/2016) decis o con ordinanzadi questa Corte n. 11712 del 12 a prile 20 22 .

2.1. Con tale decisione,avente ad oggetto l’avviso di accertamento prodromico alla cartella (per Ireg,Irap ed Iva, relativo all’anno 2001), la Corte ha accertat o la carenza di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA](in quanto non ha partecipato al giudizio di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio) e, decidendo nel merito,ha dichiarato inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] .

2.3. Orbene, poiché con la dichiarazione di inammissibilità dell'appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio avverso l’ avviso di accertamentoprodromico, è divenuta definitiva la sentenza di primo gradoche ha dichiarato inammissibile il ricorso originario , confermando sostanzialmente l'avviso di accertamento, ha errato la CTR a ritenere che la sentenza n. 1999 del 2015 possa fare stato nel giudizio avverso la cartella di pagamento emessa a titolo definitivo a fronte del (prodromico)avviso accertamento, la cui regolare notifica alla società è, invece,presupposto da accertare ai fini della validità della cartella .

3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n.9533/2017 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del l.r.p.t. Intimati avverso la sentenza n. 1481/ 34 /1 6 della C ommissione Tributaria Regionale d el l a Sicilia , sezione distaccata di Catania , depositata il 13/04/2016; Oggetto: giudicato formale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiole lla. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello proposto dalla stessa amministrazioneerariale avverso la sentenza n. 2 68 /2011 , emessa dalla CTP diCatania. 2. La controversia origina dall’emissione di cartella di pagamento n. 29320080066631420, poi emessa a titolo definitivo, scaturenteda avviso di accertamento(n. RI604T100213/2006) , per l’annualità 2001, per Irpeg, Irap ed Iva emesso nei confronti dell’Associazione culturale [OSCURATO:PERSONA],di [OSCURATO:PERSONA], quale autore della violazione, e di [OSCURATO:PERSONA],quale presidente dell’Associazione. 3. Il giudice di primo grado annullò la cartella per mancanza di notifica dell'avviso di accertamentoprodromico. 4. La CTRrigettò l’appello dell’Agenzia del le entrate sulla base della seguente motivazione: «[…] L’appello dell'ufficio è infondato e va rigettato. Invero, risulta dagli atti processuali, che l'avviso di accertamento sulla base del quale è stataeffettuata l'iscrizione a ruolo, è stato annullato con sentenza n. 1999 / 17 / 15 del 22 gennaio 2015. Pertanto, pur essendo erronea la decisione di primo grado che ha annullato la cartella sulla base dell' erroneo convincimento della mancanzadi notifica dell'avviso di accertamento , non sussist o no più i presupposti per la riscossione di un credito portato da un atto impositivo annullato con sentenza. Data l'alternanza degli esiti del giudizio del primo e de l secondo grado , in relazione all'avviso di accertamento,si ritiene opportuno compensare le spese del giudiz io» 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 14 d.P.R. del 29settembre 1973 n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., e dell’art. 324 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art.1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per aver la CTR ritenuto illegittima la cartella di pagamento in quanto l’avviso di accertamento prodromico si era reso definitivo per mancata impugnazione, senza considerare che la sentenza della CTR n. 1999/17/15 nonera ancora passata in giudicato; in particolare, imputa alla CTR l’errore di aver considerato che tale sentenza «possa fare stato nel giudizio avverso la cartella di pagamento emessa a titolo definitivo a fronte di un prodromico accertamento la cui regolare notifica alla società è indicato in sentenza quale presupposto accertato», violando, così, anche le regole del giudicato formale. 1.1. Col secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 , primo comma, n . 4 ), la violazione dell'articolo 295 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art.1, comma 2, d . lgs . 31 dicembre 19 92 n . 546, in quanto « qualora la CTR avesse ritenuto che il processo pendente tra il signor Ciravolo e l'Agenzia, sull'a vv iso di accertamento che costituisce atto presupposto della cartella esattoriale,o ggetto del presentegiudizio, fosse pregiudiziale , avrebbe dovuto sospenderlo in attesa della definizione del primo». 2. Il ricorso – i cui motivi si esaminano congiuntamente per connessione di censure –è fondato e va accolto. 2.1.Anzitutto, mette conto di rilevare che la sentenza della CT R di Catania,n. 1999/17/2015 del 22/01/2015 - su l cui supposto “giudicato” si è basata la CTR per rigettare l’appello instaurato dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che tale sentenza ave sse annullato l’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento oggetto di impugnazione - è stata impugnat a con ricorso in cassazione dall’Agenzia delle entrate(procedimento n. R. G . 15857/2016) decis o con ordinanzadi questa Corte n. 11712 del 12 a prile 20 22 . 2.1. Con tale decisione,avente ad oggetto l’avviso di accertamento prodromico alla cartella (per Ireg,Irap ed Iva, relativo all’anno 2001), la Corte ha accertat o la carenza di legittimazione passiva dell’[OSCURATO:PERSONA](in quanto non ha partecipato al giudizio di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio) e, decidendo nel merito,ha dichiarato inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] . 2.3. Orbene, poiché con la dichiarazione di inammissibilità dell'appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio avverso l’ avviso di accertamentoprodromico, è divenuta definitiva la sentenza di primo gradoche ha dichiarato inammissibile il ricorso originario , confermando sostanzialmente l'avviso di accertamento, ha errato la CTR a ritenere che la sentenza n. 1999 del 2015 possa fare stato nel giudizio avverso la cartella di pagamento emessa a titolo definitivo a fronte del (prodromico)avviso accertamento, la cui regolare notifica alla società è, invece,presupposto da accertare ai fini della validità della cartella . 3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di le
Sentenza Cassazione n. 33609/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris