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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 1992

Cassazione n. 22467/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/05/1992 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 settembre 2022 il Tribunale di Trento applicava (tra gli altri) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena rispettivamente di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa, e di anni tre mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine a molteplici episodi riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato congiuntamente proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata lamentata l'assenza di motivazione quanto alla misura della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.

3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

3.1.1. Nel caso di specie è invece denunciata la mancata valutazione circa la congruità della pena siccome concordata tra le parti.

In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge, concernenti solamente un presunto vizio motivazionale quanto alla misura della pena, peraltro irrogata nei termini oggetto dell'accordo processuale e, quanto alla pena base, pressoché coincidente col minimo edittale.

Infatti deve considerarsi inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cit. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/05/1992 [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2022 il Tribunale di Trento applicava (tra gli altri) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena rispettivamente di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa, e di anni tre mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine a molteplici episodi riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. E' stato congiuntamente proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata lamentata l'assenza di motivazione quanto alla misura della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. 3.1.1. Nel caso di specie è invece denunciata la mancata valutazione circa la congruità della pena siccome concordata tra le parti. In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge, concernenti solamente un presunto vizio motivazionale quanto alla misura della pena, peraltro irrogata nei termini oggetto dell'accordo processuale e, quanto alla pena base, pressoché coincidente col minimo edittale. Infatti deve considerarsi inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cit. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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