CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 22447/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 594/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con citazione notificata il 28 settembre 2004 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., adducendo che il 30 settembre 1998 [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato contratto di finanziamento con [OSCURATO:PERSONA] Italia, all'epoca [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che pertanto avrebbe dovuto erogarle determinate sovvenzioni, in relazione alle quali la società finanziata promuoveva la realizzazione di un progetto di allevamento di specie ittiche in demanio marittimo acquisito in concessione. Gli attori lamentavano di non avere ricevuto nessuna delle sovvenzioni sulla base di motivazioni pretestuose, di avere invece ricevuto la pretesa di una liberatoria e di non aver più potuto realizzare l'originario progetto di impresa sovvenzionato. Chiedevano quindi la condanna della convenuta a risarcire loro tutti i danni, determinandoli anche in via equitativa. La convenuta si costituiva, resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 4 agosto 2010, rigettava le pretese attoree e, compensate le spese per un terzo, condannava solidalmente gli attori a rifondere i due terzi a controparte, nelle more divenuta Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti.Con atto notificato il 17 ottobre 2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, cui Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo [OSCURATO:PERSONA] dell'Impresa resisteva. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 28 gennaio 2019, rigettava il gravame, condannando gli appellanti.a rifondere le spese a controparte. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso - illustrato poi anche con memoria - da cui INVITALIA-Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo [OSCURATO:PERSONA] dell'Impresa si è difesa con controricorso. Considerato che: 1. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1.1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile". Premesso che la società ricorrente aveva "puntualmente illustrato" nell'atto d'appello gli errori del Tribunale quanto alla costituzione di ipoteca sui beni costruiti sul demanio marittimo e di privilegio speciale sui beni aziendali, si riportano due passi della motivazione della sentenza impugnata tratti da pagina 19, con cui (e si preannuncia che ciò "si collega al successivo secondo motivo") il giudice d'appello "ha escluso che le questioni relative alla costituzione delle garanzie avessero la importanza richiesta dall'art. 1355 c.c. per giustificare la risoluzione del contratto di finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] Italia". Il primo passo è il seguente: "... il concessionario di un'area demaniale marittima, che ha ottenuto dal concedente l'autorizzazione a edificare, è titolare di un diritto assimilabile a quello di superficie regolato dal codice civile conformato alle finalità di pubblico interesse per le quali fu accordata la concessione, in ogni caso precario in quanto può essere revocato da parte dell'ente concedente, e non perfettamente sovrapponibile al diritto di superficie in quanto il rapporto tra concedente e concessionario non è regolato dall'art. 952 c.c. Tuttavia, si osserva che anche ai sensi dell'art. 953 del codice civile se la costituzione del diritto di superficie è stata fatta a tempo determinato allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione. Ciò considerato, tenuto conto della demanialità dell'area su cui doveva svolgersi l'attività, il diritto ventennale all'edificazione conseguito dall'appellante risultava soddisfare i requisiti prevedibilmente esigibili al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento". E questo è il secondo passo: "... i dubbi sulla configurabilità del diritto di superficie, sollevati dalla società [OSCURATO:PERSONA] Italia, e le interlocuzioni sull'autorizzazione al rilascio delle garanzie hanno inciso solo marginalmente nell'evoluzione del rapporto anche se contestazioni in ordine al diritto di superficie si rinvengono nelle difese dell'appellata". La corte territoriale - a pagina 20 della sentenza - ha pure affermato che ad [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto "ulteriori documenti" e che queste richieste, "in buona parte evase", erano legittime. Quindi, secondo i ricorrenti, la corte "riconosce il sostanziale adempimento" di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, ancora a pagina 20, il giudice d'appello conclude, individuando "il denunciato vizio" come segue: "- visto il mancato rispetto da parte dell'appellante dei termini previsti dalla delibera di ammissione alle agevolazioni; - visto il ritardo con cui è stata ottenuta dall'appellante la concessione demaniale".È sulla base di ciò - notano i ricorrenti - che la corte territoriale dichiara sussistenti "l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] e la legittimità della risoluzione del contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA] Italia". 1.1.2 Ad avviso dei ricorrenti tale conclusione dovrebbe ritenersi "incompatibile con quanto precedentemente statuito in ordine alla 'marginalità' del rilascio della concessione demaniale e alla 'interlocuzione' (id est: trattativa) sul rilascio delle garanzie; e al riconoscimento del sostanziale adempimento da parte di Agroittica delle richieste documentali avanzate da [OSCURATO:PERSONA] Italia". Sarebbe pertanto incomprensibile accertare al tempo stesso il sostanziale adempimento delle prestazioni e la scarsa importanza di quelle inadempiute per poi però accogliere la domanda di risoluzione proposta da controparte. 1.1.3 In primo luogo, deve rilevarsi che il riferimento, nella rubrica del motivo, alrart. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.", non è corretto, in quanto l'effettivo contenuto della censura, definito già nella medesima rubrica "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", corrisponde in realtà alla denuncia di violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e, prima ancora, a livello costituzionale, di violazione dell'articolo 111, sesto comma, Cost.Tale riqualificazione del motivo, nel caso in cui un motivo del ricorso per cassazione sia rubricato in difformità dal proprio effettivo contenuto - come qui si è verificato, per quanto parzialmente se si considera appunto il richiamo alla "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile" -, qualora esso rimanga comunque entro l'ambito tassativo di cui all'articolo 360, primo comma, c.p.c., rientra nel potere del giudicante - jura novít curia -, la riqualificazione costituendo poi il presupposto per procedere a vagliarlo nella sua effettiva sostanza (sulla non vincolatività per il giudicante della configurazione formale offerta dalla rubrica del motivo se questo è tuttavia riconducibile nel perimetro dell'articolo 360 c.p.c. è ben noto l'insegnamento di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931; su questa linea, tra gli arresti massimati, condivisibilmeinte si pongono Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013 n. 24553, Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 4036, Cass. sez. L, 17 dicembre 2015 n. 25386, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016 n. 24247, Cass. sez. 5, ord. 6 ottobre 2017 n. 23381, Cass. sez. 6-5, orci'. 27 ottobre 2017 n. 25557, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018 n. 10862). 1.1.4 La censura viene dunque proposta sotto il profilo della radicale contraddittorietà dell'iter motivazionale, il che però si compie mediante alcune estrapolazioni artificiose, e non, invece, mediante la necessaria ricostruzione del complessivo ragionamento espresso dalla corte territoriale nella motivazione della sentenza. È agevole, invero, constatare che, nel percorso motivazionale, sussistono anche venature escludenti, per determinati profili, l'esistenza di un grave inadempimento. Questo, peraltro, è un elemento del tutto parziale e insufficiente per raggiungere il livello di radicale contraddittorietà che giustifichi le violazioni di legge in effetti invocate con il presente motivo. A seguito della novella di cui al d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modifiche in I. 7 agosto 2012 n. 134, il vizio motivazionale denunciabile per cassazione non è più identificabile, tra l'altro, nella eventuale presenza di alcuni "inciampi" contraddittori, dovendo invece raggiungere un livello di contraddittorietà ben più elevato e, per così dire, ontologico, id est idoneo a impedire in toto la comprensione della formazione del ragionamento adottato dal giudice (cfr., tra gli arresti massimati, S.U. 3 novembre 2016 n. 22232, Cass. sez. L, 25 ottobre 2018 n.27112, Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2019 n. 13977 e Cass. sez. L, ord. 14 febbraio 2020 n.3819). 1.1.5 Il che non è ravvisabile nel caso in esame, proprio per la tattica artificiosamente estrapolatoria ictu ocull adottata nella presente censura. Se è vero, infatti, che la corte territoriale ha riconosciuto anche condotte adempienti o non gravemente inadempienti poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], ciò non toglie che la corte ha ben lasciato intendereVhe cosa ha ritenuto il suo inadempimento di calibro tale da giustificare la risoluzione, ovvero la mancanza di completa attivazione per contrastare il ritardo rispetto al tempo originariamente predeterminato e ampiamente superato, nonostante [OSCURATO:PERSONA] Italia le avesse manifestato disponibilità con più incontri, sfociati nella richiesta di aggiornamento del progetto per cui [OSCURATO:PERSONA] Italia esigeva - tra l'altro, ma come elemento evidentemente di netto rilievo - il completamento mediante i parametri aggiornati del "Format dello studio di Fattibilità", invece giammai ricevuto; e [OSCURATO:PERSONA], anziché attivarsi in tal senso, aveva avviato la presente causa, prima quindi che controparte le revocasse le agevolazioni proprio per il mancato rispetto del termine assegnato alla realizzazione del programma. Tutto questo il giudice d'appello già rimarca nelle pagine 16-17 della motivazione, richiamandolo poi proprio nella parte conclusiva, a pagina 20, ove fa riferimento appunto al "mancato rispetto, da parte dell'appellante, dei termini previsti dalla delibera di ammissione alle agevolazioni". In un siffatto contesto è chiaramente comprensibile che, valutando nel merito come le compete, la corte territoriale ha ritenuto non censurabile la condotta di [OSCURATO:PERSONA] Italia, concludendo quindi (ancora a pagina 20 della motivazione) nel senso che "la condotta della società appellata è da ritenersi legittima e adeguata alla funzione conferitale, ragione per cui non può configurarsi alcun inadempimento contrattuale da parte della società convenuta, né comportamento contrario a buona fede, durante l'esecuzione del contratto, in danno della società appellante la quale, comunque, non trasmettendo l'ulteriore documentazione richiesta e proponendo il giudizio, non ha ritenuto, nonostante il mancato rispetto dei termini fissati dalla delibera di approvazione, di attendere il completamento degli approfondimenti". Il motivo, in conclusione, risulta manifestamente infondato. 1.2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., violazione dell'articolo 1455 c.c. anche in relazione agli articoli 1322 e 1218 c.c. e al principio della presupposizione. Il Tribunale aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] imputandole "la mancata acquisizione di un diritto reale sul sedime marittimo e la mancata autorizzazione alla costituzione del privilegio speciale sui beni aziendali". La società aveva contestato ciò nell'atto d'appello e la corte territoriale, nel secondo passo di pagina 19 della sentenza riportato nel motivo precedente, ha affermato che questo aveva "inciso solo marginalmente nella evoluzione del rapporto tra le parti". Dunque non vi sarebbe stata l'importanza dell'inadempimento di cui all'articolo 155 c.c., come insegna la giurisprudenza di legittimità; e si aggiunga che il giudice d'appello ha riconosciuto (a pagina 20 della sentenza) che le richieste di [OSCURATO:PERSONA] Italia erano state "in buona parte evase dall'appellante". Inesistente sarebbe quindi un inadempimento non di scarsa importanza; la corte territoriale, tuttavia, fonda la risoluzione (ancora a pagina 20) "sull'asserito mancato rispetto da parte di Agroittica dei termini previsti dalla delibera di finanziamento e dal ritardo con cui era stata ottenuta la concessione demaniale". Il che violerebbe gli articoli 1322 e 1218 c.c. in quanto "il contratto di finanziamento doveva necessariamente ritenersi integrato dalle disposizioni che reggono l'utilizzo del demanio marittimo, ed in particolare dagli artt. 28 ss. del Codice della navigazione che disciplinano il demanio marittimo e la sua concessione a privati". Vale a dire, il giudice d'appello non avrebbe tenuto in conto che "il Capitolato-standard annesso al contratto di finanziamento dovesse necessariamente considerarsi integrato da - e reso compatibile con - le disposizioni inderogabili del Codice della navigazione che attribuiscono ad un soggetto pubblico terzo (rispetto alle parti) il controllo del terreno ove l'attività doveva svolgersi". D'altronde, fin da un anno prima della stipulazione del contratto di finanziamento il 15 ottobre 1998, cioè dal 15 ottobre 1997, [OSCURATO:PERSONA] "aveva indicato che l'attività avrebbe dovuto svolgersi sul terreno demaniale richiedendo la relativa autorizzazione" (segue l'inserimento nel motivo di una fotocopia di tale documento); e gli atti posteriori, anche di controparte, presupponevano che l'attività imprenditoriale si dovesse svolgere sul demanio marittimo (segue l'inserimento nel motivo della fotocopia di un altro documento). Pertanto la concessione demaniale era subordinata ad una "condizione presupposta", accettata dalle parti e dipendente dalla condotta di un terzo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente a rilasciare la concessione ai sensi dell'articolo 36 cod.nav. Ne deriverebbe che [OSCURATO:PERSONA] Italia non poteva attribuire a controparte inadempimento per il ritardato rilascio della concessione. Sussisterebbero invero i principi della giurisprudenza di legittimità sulla presupposizione, per cui questa deve essere comune a tutte le parti contraenti ed estranea alle loro attività e volontà. Il contratto di finanziamento era quindi sospensivamente condizionato, per presupposizione, al previo ottenimento della concessione. La corte territoriale avrebbe violato l'articolo 1218 c.c. attribuendo ad [OSCURATO:PERSONA] un ritardo dovuto in realtà dalla "autonoma tempistica del soggetto pubblico" (factum principis). In conclusione, il giudice d'appello avrebbe imputato ad [OSCURATO:PERSONA] ritardi ad essa non imputabili, attribuito efficacia risolutoria a inadempienze riconosciute di scarsa importanza e ignorato le "condizioni-standard" del contratto in relazione alla necessità di svolgere l'attività sul terreno demaniale. 1.2.2 Si tratta, in sostanza, di una riproposizione del motivo precedente, integrata dal riferimento all'istituto della presupposizione, peraltro sorretto da un accertamento fattuale che i ricorrenti propongono come alternativa rispetto a quello compiuto dal giudice d'appello. Per quanto concerne, naturalmente, quanto è già stato esaminato a proposito del primo motivo, a esso si rimanda. Per quanto concerne, invece, l'introduzione della questione della presupposizione, secondo i ricorrenti essa troverebbe radici nel "capitolato- standard annesso al contratto di finanziamento": a quest'ultimo però il riferimento è generico e assertivo, giacché il motivo trova bastante affermare che "la Corte d'Appello non ha minimamente considerato che il Capitolato- standard annesso al contratto di finanziamento dovesse necessariamente considerarsi integrato da - e reso compatibile con - le disposizioni inderogabili del Codice della navigazione che attribuiscono ad un soggetto pubblico terzo (rispetto alle parti) il controllo del terreno ove l'attività doveva svolgersi".Inoltre - si nota oramai ad abundantiam - a questa carenza di autosufficienza il motivo ne aggiunge un'altra, cioè la mancata indicazione della devoluzione nelle censure d'appello di tale aspetto, e in particolare di una siffatta integrazione del "Capitolato-standard". Al contrario, subito dopo questo non autosufficiente richiamo al "Capitolato-standard", il motivo si premura, come se in questa sede potesse introdursi un gravame d'appello, ad assemblare la fotocopia di documenti nell'intreccio delle proprie successive argomentazioni. L'inammissibilità del motivo è dunque palese, e assorbe ogni altro profilo. 1.3.1 II terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 1, sesto comma, d.l. 26/1995. Sostiene il giudice d'appello a pagina 19 della sentenza che "la richiesta di autorizzazione dell'amministrazione concedente all'iscrizione di privilegio speciale doveva ritenersi giustificata", onde [OSCURATO:PERSONA] era inadempiente per non averla ottenuta. L'articolo 1, sesto comma, d.l. 26/1995 stabilisce: "I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare". L'articolo 7 d.lgt. 367/1944 a sua volta stabilisce: "Salvo altre eventuali garanzie reali o personali, il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo della anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo í diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonché sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra. Il suddetto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della formalità di annotazione stabilita nei commi successivi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto. Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri) in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e gli Uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni. Di detto privilegio sarà altresì dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui sono situati i beni". Osservano i ricorrenti che, alla luce di Cass, 7396/1992, in ordine ai finanziamenti agevolati per medie e piccole imprese industriali e riguardo al privilegio speciale spettante all'istituto mutuante sui loro beni, la pubblicità del privilegio ex articolo 3 d.lgt. 1075/1947 si compie con l'annotazione, nell'apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e nel registro di cui all'articolo 1524 c.c. presso il Tribunale del luogo ove si trova il bene, di un'unica nota indicante tutti i beni oggetto del privilegio, non occorrendo una distinta annotazione in relazione al tipo di beni (immobili, impianti e macchinari). Si tratta pertanto di una procedura semplificata e quindi esonerata dalle formalità necessarie per la costituzione di ipoteca ai sensi dell'articolo 41 cod.nav. Nel caso in esame, allora, da un lato non sarebbe occorsa l'autorizzazione, e dall'altro lato [OSCURATO:PERSONA] Italia, per ottenere la propria garanzia, sarebbe stato sufficiente che depositasse la propria richiesta al Tribunale competente. 1.3.2 Il motivo, dopo la trascrizione del testo degli articoli 1, sesto comma, d.l. 26/1995 e 7 d.lgt. 367/1944 nonché della massima di Cass. 7396/1992, "precipita" in un asserto di cui non si comprende la pertinenza con la pronuncia impugnata: "Dunque, si tratta di procedura estremamente semplificata per la quale non sono richieste le formalità tipiche della costituzione della ipoteca (prevista dall'art. 41 cod. nav.). Pertanto, nel caso di specie, da un lato non è richiesta la autorizzazione, dall'altro [OSCURATO:PERSONA] Italia, per soddisfare la propria esigenza di garanzia, non aveva che da depositare la propria richiesta presso il Tribunale competente". Al giudice di legittimità viene dunque assegnato il compito di rinvenire una correlazione tra questo asserto e la sentenza impugnata, ove ciò non è stato fronteggiato, non risultando, d'altronde, incluso nei motivi d'appello così come descritti nel presente ricorso, alle pagine 6-7. L'inammissibilità del motivo è quindi evidente. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, solidalmente per il comune interesse, a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 8000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.