CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 06147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 23816/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in unione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 13 ([OSCURATO:PERSONA]), giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente - contro Comune di Prato, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 32, giusta procura a margine del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di FIRENZE, n. 396/2016, pubblicata 11 15 marzo 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] F.G.M., con atto di citazione del 12 novembre 1998, aveva convenuto innanzi alla Corte di Appello di Firenze il Comune di Prato al fine di ottenere la determinazione delle giuste indennità di esproprio e di occupazione per l'espropriazione, disposta il 24 agosto 1998 dal Sindaco di Prato, di un terreno edificabile di mq. 1.450 di sua proprietà effettuata per l'esecuzione di un collegamento viario tra via Roma e via Paronese, ed avendo il Comune offerto indennità irrisorie perché determinate secondo il criterio del VAM. 2. La Corte adita, espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1922 del 18 novembre 2000, aveva determinato le indennità di espropriazione e di occupazione nelle rispettive somme di lire 137.000.000 e di lire 52.382.000, delle quali disponeva il deposito, con gli interessi legali dalla domanda. 3. Il Comune di Prato proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 10887 del 9 giugno 2004, in accoglimento del primo motivo, statuiva che: «se era possibile che, a differenza del contesto al quale si riferivano gli espropri opposti nelle vicende concluse con le sentenze nn. 2474/01, 15519/01, 296/02, 7243/02, rese su controversie nate proprio dall'applicazione dei P.R.G. del Comune di Prato, la destinazione a «viabilità» delle aree della FGM Imm.re (il collegamento viario di asserita modesta portata topografica e di affermato ristretto valore urbanistico tra via Roma e via Paronese di Prato) disvelasse una scelta di intervento particolare a servizio esclusivo di un solo ristretto segmento del tessuto urbano e fosse, pertanto, esso stesso, interamente ed esaustivamente, «vincolo preordinato», era altrettanto possibile che il vincolo fosse funzionale a più ampio e generale disegno urbanistico, quel collegamento iscrivendosi in un generale disegno di collegamenti viari del Comune e mantenendo, pertanto, il ruolo con formativo proprio - in via generale e presuntiva - dello strumento nel quale era inserito; tale indagine non era stata eseguita nella sentenza impugnata, che, muovendo dalle errate premesse in diritto (per le quali la sola presenza della previsione di vincolo in un PRG ne imponeva la esclusione), aveva acriticamente recepito le conclusioni peritali». 4. La Corte territoriale, in sede di riassunzione, con la sentenza in questa sede impugnata, ha affermato la natura conformativa del vincolo stradale e l'inedificabilità ex lege dell'area espropriata; ha applicato il criterio del valore venale del terreno e specificamente quello del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua, determinando l'indennità di esproprio in euro 20.792,50 e l'indennità di occupazione temporanea in euro 7.643,50, oltre interessi legali; il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod civ., a far data dal 20 ottobre 1998 e sino alla sentenza, la differenza tra indice Istat costo della vita FOI generale e gli interessi legali pro tempore maturati in detto periodo sulle indennità sopra liquidate e ha compensato integralmente le spese processuali dei vari gradi del giudizio, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio, condannando la società attrice alla restituzione delle spese legali corrisposte in esecuzione della sentenza cassata e pari ad euro 14.145,58, salva facoltà di compensazione parziale con il credito liquidato in suo favore. 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la superiore sentenza, ricorre in Cassazione con atto affidato a cinque motivi 6. Il Comune di Prato resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 9, 32, 37 e 40 del d.P.R. n. 327/2001 e all'art. 26 N.T.A. del P.R.G. «Sozzi-Somigli», avendo la Corte di appello ignorato la natura pre-espropriativa e non conformativa del vincolo a viabilità, ritenuto strada principale quella realizzata dai soggetti lottizzanti, facenti parte del Consorzio «[OSCURATO:PERSONA]» a servizio del piano attuatívo e irrilevante la delibera consiliare n. 228/1993, perché adottata per cautela oppure per convinzione; la via in esame doveva ritenersi strada di raccordo tra la via Roma e la via Paronese e quindi, viabilità interna ed, in quanto ricompresa nel progetto per la realizzazione della lottizzazione «[OSCURATO:PERSONA]», esulava dalle vie di comunicazione principale ex art. 7 della legge n. 1150/1942. 2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta error in procedendo: violazione e/o falsa e/o omessa applicazione di norme di lege, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 9 e 32 del d.P.R. n. 327/2001 e artt. 37 e 40; omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo errato la Corte di appello a ritenere l'area non edificabile ex lege in ragione del ritenuto vincolo conformativo a viabilità; l'indennità definitiva avrebbe dovuto essere determinata ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 372/2001 perchè l'area interessata dalla procedura ablatoria era inserita in un'ampia zona edificabile a destinazione residenziale e produttiva propria della zona di tipo «B» e, in subordine, della zona «D», secondo la classificazione del D.M. n. 1444/1968; anche ove l'area ablata era da qualificarsi come non edificabile, comunque l'indennità di espropriazione non poteva essere inferiore al valore normale indicato dalla Agenzia delle Entrate nella relazione di stima a corredo dell'avviso di accertamento di valore del 19 marzo 2014 del terreno della F.G.M. Immobiliare limitrofo a quello per cui era causa ed avente la medesima destinazione di P.R.G. dell'area ablata (euro 56,25/mq). 3. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta error in iudicando: omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sugli elementi peritali, quali la destinazione della strada a servizio del «Macrolotto industriale», il deprezzamento dei terreni residui e la giusta indennità di espropriazione, come contestati con le osservazioni del consulente di parte, con il verbale di udienza del 9 luglio 2015 con richiesta di supplemento di consulenza tecnica d'ufficio. 4. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 1224, secondo comma, cod. civ.; l'errata e/o contraddittoria pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo la Corte di appello, negato la rivalutazione monetaria, richiamando il dato ISTAT che non rileva per l'imprenditore a fronte del dimostrato colpevole ritardo e l'inadempimento dell'Ente espropriante, l'essere società di capitali e la titolarità di conto corrente con scoperto al tasso debitore dell'11%, superiore al tasso legale. 5. Con il quinto motivo la società ricorrente lamenta error in procedendo: violazione e/o falsa e/o omessa applicazione di norme di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. civ., con riferimento agli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ., avendo errato la Corte di appello a compensare le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, e a condannare la società alla restituzione delle spese legali corrisposte in esecuzione della sentenza cassata (euro 14.145,58), poiché l'azione giudiziale avanzata in data 20 ottobre 1998 era oltremodo legittima e fondata e solo l'evoluzione giurisprudenziale, in mancanza di interventi normativi, aveva disciplinato il contenzioso in materia, fino all'entrata in vigore del Testo unico sugli espropri. 6. In via preliminare, va rilevato che la società ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termine deducendo di avere depositato in PCT memoria difensiva nei termini di legge, ricevendo nella busta allegata sull'esito controlli automatici: «errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente» e che il CED, il 18 ottobre 2021, aveva comunicato che il deposito era arrivato in «errore fatale» e non poteva essere elaborato dai sistemi per un errore imprevisto nel deposito. Al riguardo, deve ritenersi, che il dedotto «errore fatale» con riguardo alla fase di invio/deposito della memoria, non è imputabile alla parte, poiché l'errore o il problema rilevato dal sistema ricevente segnala al depositante la rilevazione di un'anomalia che richiede un intervento dell'ufficio (cfr. Cass., 20 agosto 2020, n. 17404), per cui va disposta la richiesta rimessione in termini (cfr. Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, richiamata in motivazione dalla più recente Cass., Sez. U., 27 settembre 2019, n. 14266).7. La causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per consentire alle parti il rituale deposito di memorie. Così deciso in Roma, ne