CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16346/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE d'APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso del 14 marzo 2019 con cui l'imputata era stata condannata alla pena di giustizia per i reati di furto aggravato e di indebito uso di titolo di pagamento. 2. La difesa dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione articolando tre motivi. 2.1 II primo motivo deduce la erronea applicazione della legge penale (art.606 lett.b c.p.p.) in relazione all'articolo 192 c.p.p.. Il giudice d'appello ha errato nel ritenere l'imputata colpevole del reato contestato in assenza di riscontri oggettivi. La persona offesa non ha riconosciuto nell'imputata la donna che si era introdotto in casa sua e che gli aveva presumibilmente sottratto il borsello; ben può essere accaduto che la persona presentatasi come "Meghi" abbia fornito un nome fittizio per sviare il corso delle indagini. 2.2 Anche il secondo motivo di ricorso deduce la medesima violazione ma questa volta in relazione all'articolo 545 bis c.p.p., per l'indebito rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata con decisione contraria al testo della norma e senza disporre, come sarebbe stato doveroso, alcun differimento per consentire alla parte il tempo materiale per conformarsi alle prescrizioni che la Corte avesse eventualmente disposto. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso si deduce la manifesta illogicità (articolo 606 lett. e, c.p.p.) della motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione. 3. Con memoria inviata per mail il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso, seppure formulato nella prospettiva della violazione di legge (art.192 c.p.p., nel prisma dell'art. 606 lett.b c.p.p.) è il classico motivo che attinge al merito, chiedendo a questa Corte una rivalutazione del fatto. Esso è manifestamente infondato. Infatti, anche se si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, non si fa altro che entrare in un circolo vizioso, dato che ad essere oggetto della revisione di legittimità sarà pur sempre la motivazione che necessariamente dovrà rendere esplicite le ragioni della (contestata) valutazione degli elementi di fatto. Ed allora, si torna daccapo, poiché l'apparato motivazionale della sentenza non può essere criticato che per la sua assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, ex ari. 606 lett. e) c.p.p.. In tale prospettiva, tuttavia, la difesa dell'imputata si limita a formulare una ipotesi alternativa ("Ben potrebbe essere accaduto che la persona presentatasi come "Meghi" ... avesse fornito un nome fittizio.." si legge a pg.3 del ricorso) dimenticando così che non è sufficiente, nel giudizio di legittimità, evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Pretendere di introdurle in questa sede è in contrasto con la struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. 5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si critica la decisione della Corte di appello sul rigetto di richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In verità, la decisione in materia, così come ogni aspetto inerente alla valutazione ed applicazione delle pene (dalla applicazione delle circostanze, al giudizio sulla recidiva, alla comparazione tra circostanze, alla entità della sanzione, alla sussistenza della continuazione tra reati e, ancora, alla eventuale concessione dei benefici) rientra nel precinto esclusivo del giudice di merito, precluso alla Corte di legittimità laddove la decisione sia adeguatamente motivata. Si lamenta nel caso concreto che il giudice non abbia 'dato tempo' alla difesa dell'imputata di provvedere a quanto richiesto dalla norma ma in realtà non è così. Il giudice, nell'ambito dei propri poteri esclusivi (la Corte decide pur sempre "se ricorrono le condizioni per sostituire la '7 pena detentiva", si legge nell'art.545 bis c.p.p.) ha ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena, con motivazione che è certamente adeguata, facendo riferimento ad aspetti rilevanti della personalità e delle condizioni di vita dell'imputata, e che non è nemmeno stata oggetto di specifica critica nel merito da parte della difesa. 6. Il terzo motivo di ricorso è a-specifico e quindi generico e conduce pertanto il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità. Come già detto sopra, in sede di legittimità in relazione ad ogni aspetto del trattamento sanzionatorio è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento. Nel caso specifico la Corte d'appello ha abbondantemente motivato la conferma della pena irrogata in primo grado con riferimento ad aspetti certamente rilevanti quali la subdola introduzione nell'abitazione della persona offesa, i precedenti penali dell'imputata e l'entità del danno cagionato alla persona offesa dalla commissione del reato del capo B, danno che, in relazione alle modeste condizioni economiche di costei, non può essere considerato di entità trascurabile. Nessuno dei suindicati parametri è stato oggetto di specifica critica nel motivo di ricorso che si è limitato alla riproduzione, sul punto, di generiche considerazioni sulla funzione della pena e della motivazione che dovrebbe sorreggerla. 7. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e quindi, ai sensi dell'ari 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de