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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32270/2023

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ico i s ero, in p udito iifensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 9 febbraio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado nei loro confronti pronunciata, ha dichiarato non doversi procedere per i delitti di cui agli artt. 216, comma 3, e 217 L.F. e 2634 cod. civ., rideterminando le pene accessorie loro applicate per il residuo delitto di cui all'art. 216, comma 1, e 223, comma 1, L.F., commesso nella qualità di componenti del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita in data 11 dicembre 2012.

2. La comune impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio argomentativo.

Con riguardo alla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di risorse patrimoniali della fallita per un importo complessivo di Euro 336.373,00 - realizzata nel corso del 2010 con l'omettere, le ricorrenti, di esigere crediti nei confronti della società collegata [OSCURATO:PERSONA]. e con il continuare a fornirle merci -, è dedotta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alle deduzioni di gravame: segnatamente, a quelle con le quali, sulla base delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte, era stato evidenziato come, sia la [OSCURATO:PERSONA]. che la [OSCURATO:PERSONA]., avessero chiuso il proprio bilancio al 31 dicembre 2010 in utile, di modo che non vi erano elementi oggettivamente interpretabili come segnali di imminente default finanziario, tale da inibire operazioni negoziali tra una società e l'altra o da sollecitare azioni di recupero di crediti della seconda nei confronti della prima.

Donde, la Corte territoriale, con l'affermare che il bilancio della [OSCURATO:PERSONA]. al 31 dicembre 2010 fosse falsificato e che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] fossero confessorie in ordine al profilo della consapevolezza dello stato di dissesto anche della [OSCURATO:PERSONA]. (nel senso che le operazioni contestate come distrattive erano volte ad evitare che anche quest'ultima fallisse), oltre a rendere una motivazione apodittica, sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, posto che soltanto a far data dal 2011 era stato chiaro che la condizione in cui versavano le due società era compromessa.

3. Con requisitoria in data 9 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che i ricorsi siano rigettati.

4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 19 maggio 2023, il difensore delle ricorrenti ha concluso per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili.

1. La Corte territoriale ha respinto le doglianze di gravame, sostanzialmente riprodotte nel ricorso per cassazione, evidenziando come dalle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare e da [OSCURATO:PERSONA] fosse emerso che già dal 2009 la [OSCURATO:PERSONA]. versava in una situazione di crisi di liquidità, divenuta, poi, irreversibile nel 2011, di modo che le ricorrenti, nella loro qualità di amministratrici della [OSCURATO:PERSONA]., avevano continuato a fornire merci alla [OSCURATO:PERSONA]., pure loro riconducibile, e a non esigere il pagamento di quelle già fornite, onde evitare che anche quest'ultima, che pure presentava segnali di crisi, fallisse: ciò, con inevitabile pregiudizio delle ragioni dei creditori della [OSCURATO:PERSONA]., privati della possibilità di rivalersi sul quantum dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. o sul corrispettivo delle merci fornite dalla prima alla seconda.

2. Ciò posto, avuto riguardo alle censure prospettate dalle ricorrenti, che si risolvono nella denuncia di omessa risposta alle deduzioni di gravame e di travisamento del fatto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte: I) il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, posto che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181), dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, sempre che siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); II) non è deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217), avendo il legislatore esteso, con la modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione, di modo che il relativo esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Rv. 273911).

3. Alla stregua dei riportati criteri direttivi, va osservato quanto segue.

3.1. Le ricorrenti, onde sostenere che le deduzioni articolate in sede di gravame - sulla base delle valutazioni espresse dal loro consulente tecnico di parte -, ove considerate, sarebbero state tali da smentire quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla loro consapevolezza dello stato di crisi finanziaria in cui versavano, anche nel 2010, sia la [OSCURATO:PERSONA]. che la [OSCURATO:PERSONA]. — allorché, cioè, ebbero luogo le forniture di merci non seguite dal pagamento del corrispettivo dalla prima alla seconda -, avrebbero dovuto dimostrare che l'atto processale richiamato, ossia l'elaborato del consulente tecnico di parte, fosse autonomamente dotato di una forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante; ne viene che il mancato adempimento del detto onere comporta la genericità del corrispondente rilievo di ricorso.

3.2. L'errore valutativo riguardante le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sfugge alla possibilità di sindacato di questa Corte, non essendo stata dedotta la decisività del loro presunto travisamento, da riferire, peraltro, ad un contenuto specifico, certo ed inopinabile (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085), che non è stato neppure individuato e documentato in maniera autosufficiente; donde, anche l'illustrata doglianza costituisce espressione del tentativo delle ricorrenti di contestare la ricostruzione del fatto, siccome operata dai giudici di merito di entrambi i gradi, proponendone esclusivamente una alternativa, senza denunciare insormontabili deficienze o autentiche aporie del ragionamento decisorio, come cristallizzato nell'impianto motivazione della sentenza impugnata, che appare nel suo complesso giuridicamente corretto e logicamente congruo.

4. Per tutto quanto esposto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ico i s ero, in p udito iifensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 9 febbraio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado nei loro confronti pronunciata, ha dichiarato non doversi procedere per i delitti di cui agli artt. 216, comma 3, e 217 L.F. e 2634 cod. civ., rideterminando le pene accessorie loro applicate per il residuo delitto di cui all'art. 216, comma 1, e 223, comma 1, L.F., commesso nella qualità di componenti del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita in data 11 dicembre 2012. 2. La comune impugnativa consta di un solo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio argomentativo. Con riguardo alla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di risorse patrimoniali della fallita per un importo complessivo di Euro 336.373,00 - realizzata nel corso del 2010 con l'omettere, le ricorrenti, di esigere crediti nei confronti della società collegata [OSCURATO:PERSONA]. e con il continuare a fornirle merci -, è dedotta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in riferimento alle deduzioni di gravame: segnatamente, a quelle con le quali, sulla base delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte, era stato evidenziato come, sia la [OSCURATO:PERSONA]. che la [OSCURATO:PERSONA]., avessero chiuso il proprio bilancio al 31 dicembre 2010 in utile, di modo che non vi erano elementi oggettivamente interpretabili come segnali di imminente default finanziario, tale da inibire operazioni negoziali tra una società e l'altra o da sollecitare azioni di recupero di crediti della seconda nei confronti della prima. Donde, la Corte territoriale, con l'affermare che il bilancio della [OSCURATO:PERSONA]. al 31 dicembre 2010 fosse falsificato e che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] fossero confessorie in ordine al profilo della consapevolezza dello stato di dissesto anche della [OSCURATO:PERSONA]. (nel senso che le operazioni contestate come distrattive erano volte ad evitare che anche quest'ultima fallisse), oltre a rendere una motivazione apodittica, sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, posto che soltanto a far data dal 2011 era stato chiaro che la condizione in cui versavano le due società era compromessa. 3. Con requisitoria in data 9 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che i ricorsi siano rigettati. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 19 maggio 2023, il difensore delle ricorrenti ha concluso per l'accoglimento del motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili. 1. La Corte territoriale ha respinto le doglianze di gravame, sostanzialmente riprodotte nel ricorso per cassazione, evidenziando come dalle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare e da [OSCURATO:PERSONA] fosse emerso che già dal 2009 la [OSCURATO:PERSONA]. versava in una situazione di crisi di liquidità, divenuta, poi, irreversibile nel 2011, di modo che le ricorrenti, nella loro qualità di amministratrici della [OSCURATO:PERSONA]., avevano continuato a fornire merci alla [OSCURATO:PERSONA]., pure loro riconducibile, e a non esigere il pagamento di quelle già fornite, onde evitare che anche quest'ultima, che pure presentava segnali di crisi, fallisse: ciò, con inevitabile pregiudizio delle ragioni dei creditori della [OSCURATO:PERSONA]., privati della possibilità di rivalersi sul quantum dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. o sul corrispettivo delle merci fornite dalla prima alla seconda. 2. Ciò posto, avuto riguardo alle censure prospettate dalle ricorrenti, che si risolvono nella denuncia di omessa risposta alle deduzioni di gravame e di travisamento del fatto, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte: I) il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, posto che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181), dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, sempre che siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); II) non è deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217), avendo il legislatore esteso, con la modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contradditorietà estrinseca della motivazione, di modo che il relativo esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Rv. 273911). 3. Alla stregua dei riportati criteri direttivi, va osservato quanto segue. 3.1. Le ricorrenti, onde sostenere che le deduzioni articolate in sede di gravame - sulla base delle valutazioni espresse dal loro consulente tecnico di parte -, ove considerate, sarebbero state tali da smentire quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla loro consapevolezza dello stato di crisi finanziaria in cui versavano, anche nel 2010, sia la [OSCURATO:PERSONA]. che la [OSCURATO:PERSONA]. — allorché, cioè, ebbero luogo le forniture di merci non seguite dal pagamento del corrispettivo dalla prima alla seconda -, avrebbero dovuto dimostrare che l'atto processale richiamato, ossia l'elaborato del consulente tecnico di parte, fosse autonomamente dotato di una forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante; ne viene che il mancato adempimento del detto onere comporta la genericità del corrispondente rilievo di ricorso. 3.2. L'errore valutativo riguardante le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sfugge alla possibilità di sindacato di questa Corte, non essendo stata dedotta la decisività del loro presunto travisamento, da riferire, peraltro, ad un contenuto specifico, certo ed inopinabile (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085), che non è stato neppure individuato e documentato in maniera autosufficiente; donde, anche l'illustrata doglianza costituisce espressione del tentativo delle ricorrenti di contestare la ricostruzione del fatto, siccome operata dai giudici di merito di entrambi i gradi, proponendone esclusivamente una alternativa, senza denunciare insormontabili deficienze o autentiche aporie del ragionamento decisorio, come cristallizzato nell'impianto motivazione della sentenza impugnata, che appare nel suo complesso giuridicamente corretto e logicamente congruo. 4. Per tutto quanto esposto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali
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