CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 34875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUCA TAMPIERIche ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente al primo motivo del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 27/09/2023dal Tribunale di Benevento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida senzapatente con recidiva nel biennio.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputatomediante l’articolazione di tre motivi con cui si deducono:2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbeerroneamente omesso la valutazione dell’istanza di trattazione orale del processo edell'istanza di differimento, avanzata dal difensore e tempestivamente comunicatatramite posta elettronica certificata, per legittimo impedimento dell'imputato, dovutoa motivi di salute. In particolare, fissata l’udienza innanzi alla Corte di appello per il25/03/2025, la difesa, con pec del 10/03/2025, chiedeva la trattazione orale delprocedimento e, con pec del 24/03/2025, chiedeva il rinvio della discussione perlegittimo impedimento dell’imputato, allegando il relativo certificato medico. Dalverbale di udienza del 25/03/2025, tuttavia, non si dà atto delle suddette richieste,così come nella motivazione della sentenza impugnata nulla si dice al riguardo;2.2. Violazione delle norme sull’acquisizione della prova, avendo entrambi i Giudicidi merito data per certa la definitività dell’accertamento amministrativo relativo allaanaloga contestazione operata nei confronti dell’imputato. Sul punto, la difesa affermache l’onere della prova è in capo al pubblico ministero e non all’imputato;2.3. Omessa motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanzepunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che privo di autosufficienza.Il ricorrente lamenta che il giudizio di appello si sia svolto nelle forme della trattazionescritta nonostante egli avesse tempestivamente richiesto la trattazione orale conistanza del 10/03/2025 e, successivamente, in data 24/03/2025, avesse altresìrappresentato un legittimo impedimento a comparire, chiedendo il rinvio dell'udienzafissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La censura è, tuttavia, smentita dagli atti del procedimento,ai quali questa Corte può accedere in quanto viene dedotto un error in procedendo. È,infatti, consolidato il principio secondo cui, quando con il ricorso per cassazione vengadenunciata una violazione processuale, la Corte di legittimità è giudice anche del fattoprocessuale ed è legittimata a esaminare direttamente gli atti necessari alla verificadella dedotta nullità (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092).Dalla verifica degli atti emerge che l'istanza di trattazione orale del 10/03/2025 è statadepositata successivamente al deposito delle conclusioni scritte risultando pertantoinidonea ad impedire la prosecuzione del procedimento nelle forme già ritualmenteinstaurate. Dalla medesima verifica, inoltre, non risulta alcuna comunicazione sulpreteso legittimo impedimento, trasmessa mediante posta elettronica certificata, néaltro atto attestante l'effettivo deposito dell'istanza di rinvio che il ricorrente assumedi avere inoltrato in data 24/03/2025. La doglianza, peraltro, difetta del requisitodell'autosufficienza. É noto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire ilcontrollo di legittimità, mediante la specifica indicazione degli atti processuali sui qualila censura si fonda, con la riproduzione del loro contenuto essenziale e l'illustrazionedelle ragioni per cui essi dimostrerebbero il vizio denunciato, non potendo demandarsialla Corte di cassazione un'autonoma ricerca degli atti del fascicolo (Sez. U, n. 8825del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).Parimenti inammissibile è il secondo motivo che non risulta essere stato devolutocon l’atto di appello.Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avutomodo di affermare che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuitàdel fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando inessa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che lacondotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nelsolo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 286812).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna al ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]