CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 22902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12039-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12039/2021 Cron. Rep. Ud. 20/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 182/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/11/2020 R.G.N. 246/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 182/20 in parziale riforma del capo n.2 della sentenza impugnata condannava [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle differenze retributive maturate tra il 10 luglio 2012 e il 29 giugno 2018 commisurate ad un importo mensile pari ad € 83,67 e ad accantonare le conseguenti differenze sui ratei; confermando nel resto la sentenza impugnata. Per l’annullamento di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] affidando le proprie censure ad un unico motivo; contro cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale la ricorrente [OSCURATO:SOCIETA] dichiara di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art.390 c.p.c., alle domande proposte con il ricorso in oggetto con pagamento delle spese. L’atto risulta sottoscritto dalla controparte costituita che ha dato la propria incondizionata adesione , anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il ricorso. Nulla per le spese