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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46370/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto allo Storniolo le circostanze attenuanti generiche ed ha perciò rideterminato la pena inflittagli in mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 200 di multa confermando nel resto la decisione gravata;

3. ricorre per cassazione il difensore dello Storniolo lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto: rileva che, alla data della sentenza gravata, il reato doveva ritenersi già estinto per intervenuto decorso del termine massimo poiché dall'ultimo atto interruttivo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino alla sentenza di appello erano decorsi oltre sei anni.

4. Il ricorso è inammissibile.

È infatti ricorrente ed assolutamente univoca, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione secondo cui l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro; Sez. 2, Sentenza n. 38803 del 01/10/2008, Rv. 241450, Gambiani; Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307, PM in proc.

Renzi; cfr., ancora, sulla natura circostanziale della ipotesi contemplata al comma 2 dell'art. 648 cod. pen., Sez. 2, Sentenza n. 25121 del 13/05/2021, Rv. 281675, Bevilacqua; Sez. 2, Sentenza n. 1845 del 17/12/2013, Rv. 258479, Cacciaglia).

E, come è pacifico - alla luce degli elementi desumibili dagli atti e della stessa allegazione difensiva - che il termine di prescrizione "intermedia" parametrato sulla pena prevista per il delitto di ricettazione al comma 1 dell'art.648 cod. pen. non era decorso.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto allo Storniolo le circostanze attenuanti generiche ed ha perciò rideterminato la pena inflittagli in mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 200 di multa confermando nel resto la decisione gravata; 3. ricorre per cassazione il difensore dello Storniolo lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto: rileva che, alla data della sentenza gravata, il reato doveva ritenersi già estinto per intervenuto decorso del termine massimo poiché dall'ultimo atto interruttivo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino alla sentenza di appello erano decorsi oltre sei anni. 4. Il ricorso è inammissibile. È infatti ricorrente ed assolutamente univoca, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione secondo cui l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro; Sez. 2, Sentenza n. 38803 del 01/10/2008, Rv. 241450, Gambiani; Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307, PM in proc. Renzi; cfr., ancora, sulla natura circostanziale della ipotesi contemplata al comma 2 dell'art. 648 cod. pen., Sez. 2, Sentenza n. 25121 del 13/05/2021, Rv. 281675, Bevilacqua; Sez. 2, Sentenza n. 1845 del 17/12/2013, Rv. 258479, Cacciaglia). E, come è pacifico - alla luce degli elementi desumibili dagli atti e della stessa allegazione difensiva - che il termine di prescrizione "intermedia" parametrato sulla pena prevista per il delitto di ricettazione al comma 1 dell'art.648 cod. pen. non era decorso. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46370/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris