CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ot, il quale ha argomentato in ordine all’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di replicaalla memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e con la quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’argomentare ulteriormente in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso, ha insistito perl’accoglimento dello stesso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito neimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28/10/2025, la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenzadel 21/01/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in esito a giudizio ordinario, con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di due anni e sei mesi direclusione ed € 750,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, diestorsione continuata di cui al capo A) e di atti persecutori di cui al capo B), reati commessientrambi ai danni di XXXXXXXXXXX.In particolare: a) il reato di estorsione sarebbe consistito nell’avere costretto il XXXXXXa consegnarle delle somme di denaro dietro la minaccia di rivelare alla moglie dello stesso larelazione extraconiugale che aveva avuto con lui; b) il reato di atti persecutori sarebbeconsistito nell’avere, con reiterate condotte minacciose e moleste, cagionato al XXXXXX unperdurante e grave stato di ansia e costretto lo stesso XXXXXX a modificare le proprieabitudini di vita.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Salerno, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a dieci motivi.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata per «mancata e/o omessaapplicazione della disciplina giuridica prevista dagli articoli 132 e 133 Codice penale».I giudici del merito avrebbero omesso di «spendere parole tecniche per spiegare il lorocammino argomentativo e quantitativo» e non avrebbero «prestato attenzione ai «“principicostituzionali” che permeano gli articoli richiamati».Gli stesso giudici non avrebbero tenuto conto del principio della «legalità della sanzionepenale e delle norme internazionali e sovranazionali dei diritti umani alle quali l’Italia èvincolata».Essi avrebbero trascurato sia il principio di proporzionalità della pena rispetto al reato, ilquale permea gli artt. 132 e 133 cod. pen. ed è previsto dall’art. 49, comma 3, CDFUE –fatto da lei commesso – sia il principio di personalità della responsabilità penale, di cui all’art.27, primo comma, Cost., il quale vieta al giudice di attribuire la responsabilità a taluno «ovenon sia possibile muovergli un rimprovero se l’imputato stesso non si è reso conto di avercommesso una violazione che egli avrebbe potuto e dovuto evitare».Nell’irrogare la pena, il giudice dovrebbe tenere conto degli elementi costituiti «dalgrado di maturità ed equilibrio psichici, oltre che di capacità di autocontrollo dell’autore»,«dall’eventuale presenza di fattori esterni in grado di turbare il suo processo motivazionalenella situazione concreta», dal suo «acuto disagio sociale, carenza di occasioni disocializzazione e integrazione», dalle «specifiche circostanze concomitanti che, pur nonescludendo del tutto il rimprovero, abbiano significativamente ristretto le sue alternative dicondotta nel caso concreto». Come, appunto, nel caso della signora XXXXXXX. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avrebbe, invece, ignorato tutto ciò. Nel determinare la misura della pena, la Corte d’appello di Salerno avrebbe mancato divalorizzare, senza motivare al riguardo, le «considerazioni di equità e di umanacompassione nei confronti dell’autore del reato», la «presenza di disturbi della personalitàche non attingano la soglia del vizio parziale di mente», i «traumi subiti nella propria storiapersonale», le «condizioni economiche o sociali particolarmente disagiate», l’«immaturitàconnessa alla giovane età», le «circostanze individuali nelle quali si è trovato ad agireall’epoca del fatto».2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata «in relazione all’art. 533 Codice diprocedura penale».La Corte d’appello di Salerno avrebbe omesso di dare risposta alla censura difensivacon la quale era stata lamentata la violazione del principio del «al di là di ogni ragionevoledubbio» di cui all’art. 533 cod. proc. pen., con il conseguente vizio della motivazione dellasentenza impugnata.La stessa Corte d’appello non avrebbe proceduto a un completo esame degli elementidi prova rilevanti, non avrebbe argomentato adeguatamente circa le opzioni di valutazionedelle prove e che non residuassero dubbi in ordine alla responsabilità dell’imputata, nonconsiderando che «la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processualedella responsabilità dell’imputato».Le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado non avrebbero «superatol’ostacolo “al di là di ogni ragionevole dubbio”», nei termini in cui la portata di tale principio èstata precisata dalla Corte di cassazione.2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la «nullità della sentenza» impugnata perviolazione di legge e vizio della motivazione con riferimento sia all’art. 62, n. 4), cod. pen.,sia all’art. 629 cod. pen. con riferimento alla circostanza attenuante del fatto di lieve entitàintrodotta da Corte cost., sentenza n. 120 del 2023, e con riferimento anche a Corte cost.,sentenza n. 113 del 2025.La Corte d’appello di Salerno avrebbe omesso di motivare, o avrebbe motivato in modonon adeguato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62, n. 4),cod. pen., e della lieve entità del fatto, così mancando di irrogare una pena proporzionata alconcreto disvalore di esso.Anzitutto, diversamente da quanto è stato ritenuto dalla Corte d’appello di Salerno, ilfatto che le è stato attribuito avrebbe dovuto essere ritenuto di lieve entità, atteso che: «lacondotta è caratterizzata dal connotato dell’estemporaneità; l’eventuale danno patrimonialesubito dalla persona offesa è del tutto esiguo, così come è esiguo il profitto; la scarsissimase non del tutto inesistente azione di minaccia». Inoltre, la sua condotta era «conseguenteallo stato di malattia, di depressione e di soggezione psicologica», tali da determinare «unasituazione drammatica». Le richieste estorsive risulterebbero «rispecchiare il carattere di“occasionalità” perché, singolarmente, di modesta entità economica e di “ridotto disvalore”del fatto (pochi euro, qualche ricarica, comunque fatti non provati e, sicuramente nonprovato, il contributo per le riparazioni del frigorifero e, sicuramente escluso il pagamento delcorso professionale)».In secondo luogo, dalla lettura della motivazione non sarebbe «stato possibileevidenziare l’attività processuale che i giudici della Corte di Appello avrebbero dovuto porrein essere per giustificare la mancata applicazione dell’attenuante comune di cui all’articolo62 nr. 4 Codice penale». La ricorrente si chiede se il profitto del reato superi i limiti entro iquali può essere riconosciuta tale circostanza attenuante e deduce che anche gli effetticonnessi alla lesione della persona sarebbero stati «inesistenti». Da ciò la riconoscibilitàdell’attenuante. Il mancato riconoscimento di essa si porrebbe anche in contraddizione con ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La ricorrente invoca anche Corte cost., sentenza n. 113 del 2025, con la quale è statoulteriormente valorizzato il principio della proporzionalità della pena, e ribadisce che lacondotta che le è stata attribuita rientra nella «valvola di sicurezza» alla quale ha fattoriferimento Corte cost., sentenza n. 120 del 2023.La Corte d’appello di Salerno avrebbe «dimostrato di ignorare le conquiste di civiltàportate avanti dalla Corte costituzionale con le recenti pronunce».2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata con riferimento agli artt. 523 e 525dello stesso codice.Si contesta la «laconica» motivazione con la quale la Corte d’appello di Salerno harigettato la censura di violazione delle norme di cui a tali due vigenti articoli del Codice diprocedura penale.2.5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata con riferimento all’art. 546,comma 1, lett. e), dello stesso codice.Nel sottolineare l’importanza della cosiddetta “Legge Orlando” (legge 23 giugno 2017,n. 103), la XXXXXXX lamenta che la Corte d’appello di Salerno non avrebbe rispettato il“nuovo” modello legale della motivazione della sentenza che è stato introdotto con talelegge, in particolare, il disposto della lett. e) del comma 1 dell’art. 546 cod. proc. pen. (letterache è stata sostituita dall’art. 1, comma 52, della “Legge Orlando”).2.6. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata con riferimento agli artt. 42 e 43cod. pen.La XXXXXXX contesta la motivazione della Corte d’appello di Salerno in punto disussistenza dell’elemento soggettivo dei reati, del quale «nessuna prova [sarebbe] stataportata».Nel chiedere se ella, «in quello stato di sofferenza e mortificazione, causato dallastessa persona offesa, [fosse] in grado di rendersi conto che con “…indifferenza grave stavaagendo contro l’ordinamento? ...”», la ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Salernonon si sarebbe posta tale domanda.I giudici della Corte d’appello di Salerno non si sarebbero «minimamente preoccupati di“studiare e spiegare” l’annosa disputa “… su quale debba essere la soglia diconsapevolezza sufficiente per imputare il fatto a titolo di dolo…”».I procedimenti di merito avrebbero «“presentato”, per l’esame, un’imputata non inpossesso di una piena cognizione, anzi, tutt’altro» e non avrebbero «individuato un soggettotalmente risoluto dall’aver psicologicamente rimosso il dubbio e agito come se non vi fosse».Non anderebbe neppure trascurato il fatto che la persona offesa «“aveva offerto” deldenaro e fatto promesse all’imputata», il che evidenzierebbe «la “psiche” della SignoraXXXXXXX».2.7. Con il settimo motivo, la ricorrente deduce la «nullità della sentenza» impugnataper violazione dell’art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 165-bis,comma 1, lett. c), disp. att. cod. proc. pen., e all’art. 157 cod. pen.La XXXXXXX contesta la motivazione con la quale la Corte d’appello di Salerno harigettato la censura con la quale ella aveva dedotto la violazione dell’art. 165-bis, comma 1,lett. c), disp. att. cod. proc. pen.2.8. Con l’ottavo motivo, la ricorrente chiede di «dichiarare nulla la sentenza»impugnata» per violazione dell’art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimentoall’art. 130 cod. proc. pen.La XXXXXXX lamenta che la Corte d’appello di Salerno, nell’indicare l’imputazione,abbia trascritto il capo C), relativo a un reato per il quale ella era stata assolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lamenta inoltre che nella sentenza impugnata non siano state riportate le richiestedelle parti, tra cui quella del Procuratore generale, che aveva chiesto «la concessione dialtre attenuanti previste, alla sola condizione di allegare e provare lo stato di sofferenzadell’imputata». Cosa che la difesa aveva «prontamente dimostrato con le cartelle cliniche deiricoveri».Si contesta ancora che, mentre nella sentenza di primo grado ella è indicata con ilnome “XXXXXXX”, nella sentenza di secondo grado è indicata con il nome “XXXXXXXXX”.Si lamentano infine i termini che sono stati usati dalla Corte d’appello di Salerno là doveha motivato in ordine all’inverosimiglianza di quanto era stato spontaneamente dichiaratodall’imputata.2.9. Con il nono motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata con riferimento agli artt. 187 e192 dello stesso codice.Dopo avere esposto che il giudice deve prendere in considerazione anche laricostruzione alternativa prospettata dalla difesa e non può convalidare una delle ipotesiplausibili solo perché la ritiene più convincente delle altre, la XXXXXXX lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno non avrebbe dato risposta alle censure che erano state avanzate dalproprio difensore al fine di dimostrare l’erroneità della valutazione delle prove che era statacompiuta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Salerno avrebbe violato l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., eavrebbe reso una motivazione manifestamente carente e illogica e viziata dal travisamentodei fatti, atteso che avrebbe «omesso di indicare, con la dovuta compiutezza, gli elementiprobatori e di diritto che possano giustificare una declaratoria di responsabilità», e si sarebbe«limita[ta] a mere e non giustificate affermazioni di principio», senza «valuta[re] quelli cherappresentano i caratteri salienti sia dei reati ascritti e sia della cosiddette “motivazioniadottate”».La sentenza di primo grado non sarebbe stata scrutinata alla luce delle censuredifensive e «nessuna prova, a favore dell’imputato» sarebbe «stata presa inconsiderazione». La Corte d’appello di Salerno avrebbe «addossa[to] all’imputata l’onere diprovare e dimostrare la sua innocenza», con «un’ingiustificabile inversione dell’onere dellaprova».La XXXXXXX ribadisce che la Corte d’appello di Salerno non avrebbe dato risposta alledoglianze difensive secondo cui alcune delle circostanze che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] posto a fondamento della sentenza di primo grado non erano state provate.Nel ritenere l’attendibilità di XXXXXXXXXXX, la Corte d’appello di Salerno non avrebbe«ten[uto] conto dell’interesse che “caratterizzava” la stessa persona offesa e “lasciando”senza argomentazioni le censure della difesa».La Corte d’appello: a) non avrebbe «giustifica[to] la circostanza che l’imputata, perl’intero arco di tempo della “commissione del reato” (presunta), era in “uno stato palese elatente di soggezione”»; b) non avrebbe dato risposta all’argomentazione difensiva con laquale era stata evidenziata «l’impossibilità dell’esistenza di un rapporto di fiducia (surreale)»;c) non avrebbe «giustificato “il patto” di pagare € 150,00 per un rapporto sessuale», il quale«non poteva essere caratterizzato da […] consenso»; d) non avrebbe spiegato le«aberranti» parole del XXXXXX secondo cui: «perché è una condizione di genere, nel sensoche se c’è una esplicita disponibilità ricettiva, il genere, dominato dai sistemi ormonali mihanno fatto accettare questa cosa»; e) non avrebbe «spiegato la considerazione, assurdadel giudice di primo grado: “… le dichiarazioni testimoniali della p.o. trovano sia pure in parteun riscontro puntuale …”»; f) non avrebbe considerato la «circostanza […] del tempotrascorso (settembre 2016 - fine estate 2017) necessario “per il nuovo incontro, casuale” trala persona offesa e l’imputata, per “scardinare”, ancora una volta, le affermazioni senzafondamento, del giudice di primo grado»; g) sarebbe incorsa nelle contraddizioni che«attengono alla circostanza “… trascorso un breve lasso di tempo la XXXXXXX fece ritornoall’abitazione dell’imputato …” se letta alla luce dei “… mesi di silenzio …”»; h) non avrebbedato risposta alla richiesta di spiegazioni circa l’affermazione del Tribunale di NoceraInferiore secondo cui [OSCURATO:PERSONA] moglie del XXXXXX, «confermava,sostanzialmente, quanto dichiarato dal marito circa gli incontri con la XXXXXXX». Laricorrente afferma che si avrebbe «la testimonianza della persona offesa “claudicante”» e il«riscontro altrettanto claudicante della teste XXXXXXXXXXXOltre a lamentare ancora che, nella sentenza impugnata, non sarebbe dato «leggere iparametri entro i quali la Corte di Appello ritiene che vada circoscritta la nozione di lieveentità», la ricorrente aggiunge ancora che: a) la testimonianza del XXXXXX proverebbe cheegli «era a conoscenza dei disturbi, gravissimi, della paziente» e che le conversazioni con lastessa «attenevano […] alle sue difficoltà ambientali, familiari, relazionali, economichesoprattutto»; b) non sarebbe mai stato provato che la persona offesa avesse pagatoall’imputata il corso per operatore socio sanitario, anzi, ciò sarebbe stato escluso dallostesso XXXXXX.Il XXXXXX sarebbe incorso in contraddizione anche con l’affermare, prima, che laXXXXXXX «mi invita ad avere un rapporto sessuale con lei» e, poi, di avere pattuito unasomma per consumare tale rapporto.La Corte d’appello di Salerno avrebbe anche ignorato la domanda che era stata rivoltaal XXXXXX dal giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: «ma lei aveva un’attrazione neiconfronti di questa donna?».Nel ritenere l’attendibilità del XXXXXX, la Corte d’appello di Salerno avrebbe altresìtrascurato la censura difensiva «sulla “tempistica” narrata dalla persona offesa: “… abbiamoconsumato nel tardo inverno del 2016 …”. Sempre a dire della persona offesa, l’imputataaveva minacciato di dire alla moglie (della persona offesa) quello che era successo tra diloro “nel tardo inverno del 2016”. La conclusione. L’imputata si recherebbe a casa deldottore … nel settembre 2016 … cioè almeno tre o quattro mesi prima che questo rapportosessuale venga consumato. Altra contraddizione della persona offesa: “… dopodiché ioracconto tutta la vicenda a mia moglie e il mese successivo, quindi ad ottobre 2016, lasignora viene un’altra volta sotto casa …”. Ottobre 2016 è, comunque, sempre prima deltardo inverno del 2016». Da ciò le contraddizioni della testimonianza del XXXXXX.La Corte d’appello di Salerno non avrebbe dato alcuna spiegazione neppure in ordinealla «censura […] sul valore probatorio che il giudice monocratico del Tribunale di NoceraInferiore aveva assegnato a quelli che, semplificando, potemmo definire “incontri” avvenutitra la persona offesa e l’imputata».La ricorrente espone poi alcune considerazioni sul tema della valutazione della provaindiziaria.2.10. Con il decimo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.c) ed e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata con riferimento agli artt. 393,612-bis e 629 cod. pen.La XXXXXXX lamenta che la Corte d’appello di Salerno non avrebbe considerato lecensure circa la sussunzione delle sue condotte nelle fattispecie legali degli atti persecutori edell’estorsione, con particolare riguardo alla riqualificazione del fatto di cui al capo A) comeesercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In ordine logico, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene debbano essere esaminati per primi il quarto, ilsettimo e l’ottavo motivo.Essi sono manifestamente infondati.1.1. Quanto al quarto motivo, è vero che, ancorché il canone dell’immediatezza dellosvolgimento della discussione finale non sia espressamente menzionato nell’art. 523 cod.proc. pen., in un sistema basato sulla centralità del dibattimento, sulla concentrazione diesso e sul principio di oralità, appare immanente l’esigenza che non vi sia soluzione dicontinuità tra l’istruttoria dibattimentale e la discussione finale.Tuttavia, come è stato correttamente osservato dalla Corte d’appello di Salerno(secondo capoverso della penultima pagina della sentenza impugnata), non sono previstesanzioni e, in particolare, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, non èprevista la sanzione della nullità della sentenza nel caso di cesure tra la conclusionedell’istruttoria dibattimentale e la discussione finale.Ciò in forza del principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen., inrelazione al quale si deve osservare che, con riferimento alla disciplina che è dettata dall’art.523 cod. proc. pen., la sentenza è nulla solo per la violazione del diritto di replica che spettaall’imputato e al suo difensore (comma 5 dell’art. 523 cod. proc. pen., il quale, come è statochiarito da Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392-08 e da Sez. 3, n.35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248630-01, prevede una nullità relativa che va eccepitaimmediatamente).La sentenza è altresì nulla: 1) in caso di impedimento alla difesa di illustrare le proprieconclusioni (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266478-01; Sez. 4, n.43355 del 18/09/2003, Peer, Rv. 226408-01; 2) se, dopo l’interruzione della discussione el’assunzione di nuove prove, la discussione non sia rinnovata (Sez. 6, n. 30897 del06/11/2014, dep. 2015, Colucci, Rv. 265599-01; Sez. 5, n. 44525 del 29/10/2008, Scarano,Rv. 241941-01).1.2. Quanto al settimo motivo, è del tutto corretta la tesi della Corte d’appello di Salerno(penultimo capoverso della terzultima pagina della sentenza impugnata) secondo cui, inforza del già ricordato principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen., sideve escludere che la mancata trasmissione al giudice dell’impugnazione dell’allegatocontenente i termini di prescrizione relativi a ciascun reato, con indicazione degli attiinterruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventualidichiarazioni di rinuncia alla prescrizione (lett. c del comma 1 dell’art. 165-bis disp. att. cod.proc. pen.) sia causa di alcuna nullità e, in particolare, rilevi quale vizio di nullità dellasentenza che è oggetto dell’atto di impugnazione.1.3. Passando all’esame dell’ottavo motivo, quanto al primo profilo di esso, si deverammentare che la Corte di cassazione ha chiarito che la mancata trascrizione dei capid’imputazione nell’epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendol’enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione esserecontenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l’art. 546, comma 3, cod. proc. pen.,sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo (Sez. 3, n.28675 del 24/09/2020, R., Rv. 279969-01; Sez. 6, n. 43465 del 07/10/2015, Tomasino, Rv.265130-01, resa in ordine a una fattispecie relativa all’apposizione, nell’epigrafe dellasentenza, di un capo d’imputazione estraneo rispetto a quelli considerati nella motivazione enel dispositivo). Ne discende che il fatto che, nell’epigrafe della sentenza impugnata, siastato trascritto anche il capo C), relativo al reato di diffamazione per il quale la XXXXXXX erastata assolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non dà luogo ad alcuna nullità della stessasentenza, atteso che, nel corpo di essa, la Corte d’appello di Salerno ha consideratoesclusivamente e chiaramente soltanto i reati di cui ai capi A) e B).Quanto al secondo profilo del motivo, la Corte di cassazione ha più volte chiarito chel’omessa indicazione, nella sentenza, delle conclusioni delle parti – requisito che è richiestodalla lett. d) del comma 1 dell’art. 546 cod. proc pen. – non ne determina la nullità, attesoche tale sanzione non è espressamente prevista da alcuna norma di legge e che, poiché lasuddetta omissione non lede in alcun modo i diritti della difesa, essa non si può neppure farerientrare tra le nullità di ordine generale (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv.277876-01; Sez. 1, n. 39447 del 04/10/2007, Barresi, Rv. 237736-01).Quanto al terzo profilo del motivo, il fatto che, mentre nella sentenza di primo gradol’imputata era stata indicata con il nome “XXXXXXX”, nella sentenza di secondo grado èstata indicata con il nome “XXXXXXXXX”, non comporta la nullità della sentenza impugnata(che, peraltro, è quella che indica il nome corretto), atteso che: a) da un lato, se è vero chela lett. b) del comma 1 dell’art. 546 cod. proc. pen. prescrive che la sentenza contenga legeneralità dell’imputato, il comma 3 dello stesso art. 546 cod. proc. pen. sanziona con lanullità soltanto la mancanza o l’incompletezza del dispositivo (o la mancanza dellasottoscrizione del giudice) (Sez. 5, n. 535 del 21/02/1995, Spataro, Rv. 201047-01); b)dall’altro lato, l’esclusione della nullità della sentenza discende dal fatto che l’indicazione deisuddetti due nomi non risulta avere impedito l’esatta identificazione del soggetto al quale ledue sentenze, di primo e di secondo grado, si riferiscono (Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011,dep. 2012, Borella, Rv. 252403-01).Quanto al quarto profilo del motivo, il fatto che la Corte d’appello di Salerno abbiautilizzato il pronome «costei» (riferito alla XXXXXXX) e abbia definito «inverosimili» ledichiarazioni spontanee della stessa XXXXXXX non integra, all’evidenza, alcuna causa diinvalidità della sentenza.2. Sempre in ordine logico, si deve ora passare a esaminare il secondo, il quinto, ilsesto, il nono e il decimo motivo, i quali, attenendo tutti o all’affermazione di responsabilità (ilquinto, il sesto e il nono motivo) o, specificamente, alla qualificazione giuridica dei fatti (ildecimo motivo), possono essere esaminati congiuntamente.Essi sono in parte non consentiti (il quinto, il sesto e il nono motivo) e in partemanifestamente infondati (il decimo motivo).Le conformi sentenze dei giudici del merito hanno basato l’affermazione diresponsabilità dell’imputata, anzitutto, sulle dichiarazioni della persona offesaXXXXXXXXXXX, psichiatra del quale la stessa imputata era stata paziente e che avevaintrattenuto con lei una relazione extraconiugale, il quale aveva riferito di come la XXXXXXX:a) dietro la minaccia di rivelare a sua moglie tale relazione, lo avesse costretto aconsegnarle, nell’arco di circa sei-sette mesi, delle somme di denaro, dell’importocomplessivo di € 1.000,00; b) in conseguenza delle minacce della XXXXXXX e dellemolestie della stessa, che si era anche più volte presentata a casa sua e che, anche inoccasione di un incontro casuale per strada, lo aveva pesantemente insultato, aveva vissutoper mesi in una condizione di ansia e di stress ed era stato anche costretto a cambiare lastrada che percorreva per recarsi al proprio studio medico, per il timore di incontrarel’imputata. A proposito di tali dichiarazioni, la Corte d’appello di Salerno, aderendo alle valutazionidel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato ed applicato il principio, affermato dallacostante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigorosoriscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituitaparte civile (il che non è peraltro avvenuto nella specie), accertando l’assenza di elementiche facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza diriscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvoltonel fatto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez.2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015,Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità dellapersona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave dilettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).[OSCURATO:PERSONA] ritiene che quest’ultima circostanza sia del tutto assente nel caso di specie eche le censure della ricorrente, lungi dall’evidenziarla, mirino semplicemente a ottenere unadiversa valutazione dell’attendibilità della persona offesa, il che non è possibile fare inquesta sede di legittimità.I giudici del merito hanno peraltro indicato anche dei precisi riscontri alle dichiarazionidel XXXXXX.In primo luogo, le dichiarazioni della moglie [OSCURATO:PERSONA] la quale avevaconfermato sia gli incontri con la XXXXXXX sia che questa le aveva riferito della relazioneextraconiugale che aveva avuto con suo marito XXXXXXXXXXX.In secondo luogo, i messaggi che la XXXXXXX aveva inviato al XXXXXX (e che eranostati da lui stampati), 40 solo la sera del 23/06/2016, i quali contenevano le minacce diparlare «in giro» del XXXXXX e «mo’ ne parlo con tua moglie» e le risposte della personaoffesa «sono mesi che mi ricatti, sono mesi che mi estorci denaro»», «mai sazia, sempre piùricattatrice», «sto male, non sono più in grado di resistere. Fai quello che vuoi ma smettila diricattarmi».Rilevato che la ricorrente non si è confrontata con quest’ultimo elemento di prova, ilCollegio ritiene che la motivazione che si è appena riassunta sia del tutto idonea adargomentare, in assenza qualsivoglia contraddizione e illogicità, tanto meno manifesta, glielementi costitutivi dei reati di estorsione e di atti persecutori, con riguardo non soloall’elemento materiale di essi, ma anche all’elemento del dolo (che è quello generico), attesoche, come è stato osservato dalla Corte d’appello di Salerno, la disamina dei fatti facevachiaramente emergere la coscienza e volontà della XXXXXXX sia di costringere il XXXXXX,dietro la minaccia di rivelare alla moglie la relazione extraconiugale che aveva avuto con lui,a consegnarle del denaro, con danno per il XXXXXX e profitto per lei, sia di porre in esserepiù condotte di minaccia e di molestia nella consapevolezza della loro idoneità a produrre nelXXXXXX uno stato di ansia.A fronte di ciò, le doglianze della ricorrente, senza riuscire a evidenziare delle effettivecontraddizioni o illogicità della motivazione, e tanto meno dei travisamenti delle prove,appaiono piuttosto dirette a sollecitare una diversa valutazione dell’attendibilità e dellavalenza probatoria dei suindicati elementi di prova, il che non è possibile fare in sede dilegittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).Quanto alla qualificazione dei fatti, posto che il compimento, come nella specie, direiterate minacce e molestie in modo, come pure è risultato essere avvenuto, da cagionareun grave stato d’ansia e da costringere a modificare le abitudini di vita è condotta senz’altrosussumibile nella fattispecie legale dell’art. 612-bis cod. pen., si deve riteneremanifestamente infondata anche la censura secondo cui il fatto di cui al capo A) avrebbedovuto essere riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza allepersone.Ciò in quanto, anche ad ammettere che l’imputata, con le sue minacce, intendesseottenere quanto aveva concordato col XXXXXX quale corrispettivo del rapporto sessualemercenario che aveva intrattenuto con lui, si deve ritenere del tutto corretto il richiamo, che èstato fatto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla giurisprudenza della Corte di cassazionesecondo cui integra il reato di estorsione, e non quello di cui all’art. 393 cod. pen., lacondotta dell’imputato che costringa con minacce l’amante a pagare delle somme di danaroquale corrispettivo dovuto per prestazioni sessuali, trattandosi di una pretesa rispetto allaquale è impossibile ricorrere al giudice (Sez. 5, n. 39366 del 24/10/2007, Oshodin, Rv.238038-01).3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.3.1. Quanto alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui al capo A), sideve rammentare che, con la sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen. – per violazione degli artt. 3 e 27, terzocomma, Cost. – «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuitain misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità ocircostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fattorisulti di lieve entità».[OSCURATO:PERSONA] delle leggi è pervenuto a tale esito sulla base del rilievo che gli interventi diinasprimento sanzionatorio che si sono succeduti nel tempo in relazione alla fattispecie diestorsione non hanno previsto una «“valvola di sicurezza” che consenta al giudice dimoderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo», in modo daevitare «l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo sipresenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore astabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza».Come era stato già rilevato da Corte cost., sentenza n. 68 del 2012 in tema disequestro estorsivo ex art. 630 cod. pen., «anche l’art. 629 del medesimo codice è capace diincludere nel proprio ambito applicativo “episodi marcatamente dissimili, sul pianocriminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatoredell’emergenza”», in particolare «“per la più o meno marcata ‘occasionalità’ dell’iniziativadelittuosa”, oltre che per la ridotta entità dell’offesa alla vittima e la non elevata utilitàpretesa».Per tale via, risulta dunque allo stato applicabile anche all’estorsione la diminuentedella lieve entità del fatto, mutuata dall’art. 311 cod. pen. («quando per la natura, la specie, imezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o delpericolo, il fatto risulti di lieve entità»).La Corte costituzionale ha peraltro ribadito che tali indici dell’attenuante di lieve entità«garantiscono che la riduzione della pena […] sia riservata alle ipotesi di lesività davverominima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione dellapersona».La Corte di cassazione ha successivamente chiarito che l’attenuante della lieve entitàdel fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. e applicabile anche al delitto di estorsione a seguitodella sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fattonel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all’eventoin sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e allecircostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericoloconseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092-01).La Corte d’appello di Salerno, nel rigettare il motivo di appello che era stato articolatodalla XXXXXXX sul punto, ha valutato come il fatto nel suo complesso non si potesseritenere di lieve entità, argomentando tale sua valutazione con riferimento alle circostanzeche la vicenda delittuosa aveva fortemente inciso sulla vittima, sui suoi affetti e sulla sua vitaquotidiana.Tale motivazione dell’impossibilità di reputare il fatto come connotato da quella «lesivitàdavvero minima» al cui ricorrere soltanto la stessa Corte costituzionale ha riferito lanecessità della previsione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto da essaintrodotta, appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicchéessa si sottrae a censure in questa sede.3.2. Quanto alla circostanza attenuante dell’avere cagionato alla persona offesa undanno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., si deve anzituttorilevare che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso, la XXXXXXX nullaaveva dedotto con riguardo a tale attenuante, con le conseguenze che legittimamente laCorte di appello di Salerno non ha motivato in ordine alla sussistenza della stessa e che ilmotivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questaCorte e, perciò, in primis, non consentito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). In ogni caso, si deve rammentare che il riconoscimento della circostanza attenuantedel danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudiziocagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo nonsolo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che lapersona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacitàdel soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049del 22/12/2020, dep 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu,Rv. 269241-01).L’attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto diestorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente ominacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso siaaccompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale dellavittima (Sez. 2, n. 46504 del 13/09/208, B., Rv. 274080-01, la quale ha attribuito rilievo alperdurante stato d’ansia determinato dalle reiterate e pesanti minacce esercitatedall’imputato. In precedenza, in senso analogo: Sez 2, n. 12456 del 04/03/2008, Umina, Rv.239749-01, la quale ha affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilitàdell’attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al delitto di estorsione, non èsufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorrevalutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stataesercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato plurioffensivoperché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale aggrediteper la realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessivadel pregiudizio sia di speciale tenuità si può fare luogo all’applicazione dell’attenuante inquestione; v. anche Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755-01).Alla luce di tali consolidati princìpi, si deve ritenere evidente l’insussistenza, nellaspecie, delle condizioni per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.4), cod. pen., ove si consideri come, nel rigettare il motivo di appello relativo alla richiesta diconcessione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, la Corte d’appello diSalerno abbia logicamente evidenziato le rilevanti conseguenze che la commessaestorsione aveva avuto sulla libertà fisica e morale del XXXXXX. Il che avrebbe comunqueostato, sulla base dei principi che si sono ricordati, alla possibilità di ritenere che l’estorsionedi cui al capo A) avesse cagionato un danno di speciale tenuità.4. Il primo motivo, ultimo in ordine logico, non è consentito.Esso è, in primo luogo del tutto aspecifico, atteso che la ricorrente, nel contestarel’irrogazione di una pena non conforme alla disciplina di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.,non ha neppure considerato che: a) la pena di cinque anni di reclusione ed € 1.000,00 dimulta che le è stata irrogata per il reato di estorsione è pari al minimo edittale per tale reato(che è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da € 1.000,00a € 4.000,00); b) come è stato rilevato dalla Corte d’appello di Salerno, il Tribunale di NoceraInferiore aveva anche erroneamente applicato, per le riconosciute circostanze attenuantigeneriche, una diminuzione di pena notevolmente superiore a quella «non eccedente unterzo» che è stabilita dall’art. 65, n. 3), cod. pen., avendo ridotto la pena, anziché a tre anni equattro mesi di reclusione ed € 667,00 di multa, a due anni e quattro mesi di reclusione ed €667,00 di multa.In secondo luogo, e in ogni caso anche con riguardo all’aumento di pena di due mesi direclusione ed € 83,00 di multa per la continuazione con il meno grave reato di attipersecutori di cui al capo B), si deve rammentare che la giurisprudenza della Corte dicassazione è costante nell’affermare che la graduazione della pena rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione,è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressionidel tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo allagravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lungasuperiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243-01) o quando l’aumento di pena per la continuazione non risulti di esigua entità(Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800-01, con la quale è stato precisato chegiudice del merito, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al proprioobbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità deifatti o ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.).Ne discende che, tenuto conto dell’irrogazione, per il più grave reato di cui al capo A),della pena nella misura del minimo edittale e, per il reato di cui al capo B), del contenutoaumento di pena di due mesi di reclusione ed € 83,00 di multa, il riferimento, operato dallaCorte d’appello di Salerno, ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e alla congruità dellapena rispetto agli stessi parametri, si deve ritenere sicuramente adeguato e le doglienzedella ricorrente, investendo una valutazione discrezionale del giudice del merito priva di vizi,non possono ritenersi consentite.5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamentodelle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 infavore della Cassa delle ammende.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11600/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA PELLEGRINO - Presidente - Sent. n. sez. 294/2026LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI R.G.N. 42322/2025IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRoberto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha argomentato in ordine all’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di replicaalla memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e con la quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’argomentare ulteriormente in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso, ha insistito perl’accoglimento dello stesso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito neimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28/10/2025, la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenzadel 21/01/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in esito a giudizio ordinario, con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di due anni e sei mesi direclusione ed € 750,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, diestorsione continuata di cui al capo A) e di atti persecutori di cui al capo B), reati commessientrambi ai danni di XXXXXXXXXXX.In particolare: a) il reato di estorsione sarebbe consistito nell’avere costretto il XXXXXXa consegnarle delle somme di denaro dietro la minaccia di rivelare alla moglie dello stesso larelazione extraconiugale che aveva avuto con lui; b) il reato di atti persecutori sarebbeconsistito nell’avere, con reiterate condotte minacciose e moleste, cagionato al XXXXXX unperdurante e grave stato di ansia e costretto lo stesso XXXXXX a modificare le proprieabitudini di vita.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Salerno, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a dieci motivi.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata per «mancata e/o omessaapplicazione della disciplina giuridica prevista dagli articoli 132 e 133 Codice penale».I giudici del merito avrebbero omesso di «spendere parole tecniche per spiegare il lorocammino argomentativo e quantitativo» e non avrebbero «prestato attenzione ai «“principicostituzionali” che permeano gli articoli richiamati».Gli stesso giudici non avrebbero tenuto conto del principio della «legalità della sanzionepenale e delle norme internazionali e sovranazionali dei diritti umani alle quali l’Italia èvincolata».Essi avrebbero trascurato sia il principio di proporzionalità della pena rispetto al reato, ilquale permea gli artt. 132 e 133 cod. pen. ed è previsto dall’art. 49, comma 3, CDFUE –fatto da lei commesso – sia il principio di personalità della responsabilità penale, di cui all’art.27, primo comma, Cost., il quale vieta al giudice di attribuire la responsabilità a taluno «ovenon sia possibile muovergli un rimprovero se l’imputato stesso non si è reso conto di avercommesso una violazione che egli avrebbe potuto e dovuto evitare».Nell’irrogare la pena, il giudice dovrebbe tenere conto degli elementi costituiti «dalgrado di maturità ed equilibrio psichici, oltre che di capacità di autocontrollo dell’autore»,«dall’eventuale presenza di fattori esterni in grado di turbare il suo processo motivazionalenella situazione concreta», dal suo «acuto disagio sociale, carenza di occasioni disocializzazione e integrazione», dalle «specifiche circostanze concomitanti che, pur nonescludendo del tutto il rimprovero, abbiano significativamente ristretto le sue alternative dicondotta nel caso concreto». Come, appunto, nel caso della signora XXXXXXX. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avrebbe, invece, ignorato tutto ciò. Nel determinare la misura della pena, la Corte d’appello di Salerno avrebbe mancato divalorizzare, senza motivare al riguardo, le «considerazioni di equità e di umanacompassione nei confronti dell’autore del reato», la «presenza di disturbi della personalitàche non attingano la soglia del vizio parziale di mente», i «traumi subiti nella propria storiapersonale», le «condizioni economiche o sociali particolarmente disagiate», l’«immaturitàconnessa alla giovane età», le «circostanze individuali nelle quali si è trovato ad agireall’epoca del fatto».2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata «in relazione all’art. 533 Codice diprocedura penale».La Corte d’appello di Salerno avrebbe omesso di dare risposta alla censura difensivacon la quale era stata lamentata la violazione del principio del «al di là di ogni ragionevoledubbio» di cui all’art. 533 cod. proc. pen., con il conseguente vizio della motivazione dellasentenza impugnata.La stessa Corte d’appello non avrebbe proceduto a un completo esame degli elementidi prova rilevanti, non avrebbe argomentato adeguatamente circa le opzioni di valutazionedelle prove e che non residuassero dubbi in ordine alla responsabilità dell’imputata, nonconsiderando che «la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processualedella responsabilità dell’imputato».Le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado non avrebbero «superatol’ostacolo “al di là di ogni ragionevole dubbio”», nei termini in cui la portata di tale principio èstata precisata dalla Corte di cassazione.2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la «nullità della sentenza» impugnata perviolazione di legge e vizio della motivazione con riferimento sia all’art. 62, n. 4), cod. pen.,sia all’art. 629 cod. pen. con riferimento alla circostanza attenuante del fatto di lieve entitàintrodotta da Corte cost., sentenza n. 120 del 2023, e con riferimento anche a Corte cost.,sentenza n. 113 del 2025.La Corte d’appello di Salerno avrebbe omesso di motivare, o avrebbe motivato in modonon adeguato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62, n. 4),cod. pen., e della lieve entità del fatto, così mancando di irrogare una pena proporzionata alconcreto disvalore di esso.Anzitutto, diversamente da quanto è stato ritenuto dalla Corte d’appello di Salerno, ilfatto che le è stato attribuito avrebbe dovuto essere ritenuto di lieve entità, atteso che: «lacondotta è caratterizzata dal connotato dell’estemporaneità; l’eventuale danno patrimonialesubito dalla persona offesa è del tutto esiguo, così come è esiguo il profitto; la scarsissimase non del tutto inesistente azione di minaccia». Inoltre, la sua condotta era «conseguenteallo stato di malattia, di depressione e di soggezione psicologica», tali da determinare «unasituazione drammatica». Le richieste estorsive risulterebbero «rispecchiare il carattere di“occasionalità” perché, singolarmente, di modesta entità economica e di “ridotto disvalore”del fatto (pochi euro, qualche ricarica, comunque fatti non provati e, sicuramente nonprovato, il contributo per le riparazioni del frigorifero e, sicuramente escluso il pagamento delcorso professionale)».In secondo luogo, dalla lettura della motivazione non sarebbe «stato possibileevidenziare l’attività processuale che i giudici della Corte di Appello avrebbero dovuto porrein essere per giustificare la mancata applicazione dell’attenuante comune di cui all’articolo62 nr. 4 Codice penale». La ricorrente si chiede se il profitto del reato superi i limiti entro iquali può essere riconosciuta tale circostanza attenuante e deduce che anche gli effetticonnessi alla lesione della persona sarebbero stati «inesistenti». Da ciò la riconoscibilitàdell’attenuante. Il mancato riconoscimento di essa si porrebbe anche in contraddizione con ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La ricorrente invoca anche Corte cost., sentenza n. 113 del 2025, con la quale è statoulteriormente valorizzato il principio della proporzionalità della pena, e ribadisce che lacondotta che le è stata attribuita rientra nella «valvola di sicurezza» alla quale ha fattoriferimento Corte cost., sentenza n. 120 del 2023.La Corte d’appello di Salerno avrebbe «dimostrato di ignorare le conquiste di civiltàportate avanti dalla Corte costituzionale con le recenti pronunce».2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata con riferimento agli artt. 523 e 525dello stesso codice.Si contesta la «laconica» motivazione con la quale la Corte d’appello di Salerno harigettato la censura di violazione delle norme di cui a tali due vigenti articoli del Codice diprocedura penale.2.5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata con riferimento all’art. 546,comma 1, lett. e), dello stesso codice.Nel sottolineare l’importanza della cosiddetta “Legge Orlando” (legge 23 giugno 2017,n. 103), la XXXXXXX lamenta che la Corte d’appello di Salerno non avrebbe rispettato il“nuovo” modello legale della motivazione della sentenza che è stato introdotto con talelegge, in particolare, il disposto della lett. e) del comma 1 dell’art. 546 cod. proc. pen. (letterache è stata sostituita dall’art. 1, comma 52, della “Legge Orlando”).2.6. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata con riferimento agli artt. 42 e 43cod. pen.La XXXXXXX contesta la motivazione della Corte d’appello di Salerno in punto disussistenza dell’elemento soggettivo dei reati, del quale «nessuna prova [sarebbe] stataportata».Nel chiedere se ella, «in quello stato di sofferenza e mortificazione, causato dallastessa persona offesa, [fosse] in grado di rendersi conto che con “…indifferenza grave stavaagendo contro l’ordinamento? ...”», la ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Salernonon si sarebbe posta tale domanda.I giudici della Corte d’appello di Salerno non si sarebbero «minimamente preoccupati di“studiare e spiegare” l’annosa disputa “… su quale debba essere la soglia diconsapevolezza sufficiente per imputare il fatto a titolo di dolo…”».I procedimenti di merito avrebbero «“presentato”, per l’esame, un’imputata non inpossesso di una piena cognizione, anzi, tutt’altro» e non avrebbero «individuato un soggettotalmente risoluto dall’aver psicologicamente rimosso il dubbio e agito come se non vi fosse».Non anderebbe neppure trascurato il fatto che la persona offesa «“aveva offerto” deldenaro e fatto promesse all’imputata», il che evidenzierebbe «la “psiche” della SignoraXXXXXXX».2.7. Con il settimo motivo, la ricorrente deduce la «nullità della sentenza» impugnataper violazione dell’art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 165-bis,comma 1, lett. c), disp. att. cod. proc. pen., e all’art. 157 cod. pen.La XXXXXXX contesta la motivazione con la quale la Corte d’appello di Salerno harigettato la censura con la quale ella aveva dedotto la violazione dell’art. 165-bis, comma 1,lett. c), disp. att. cod. proc. pen.2.8. Con l’ottavo motivo, la ricorrente chiede di «dichiarare nulla la sentenza»impugnata» per violazione dell’art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimentoall’art. 130 cod. proc. pen.La XXXXXXX lamenta che la Corte d’appello di Salerno, nell’indicare l’imputazione,abbia trascritto il capo C), relativo a un reato per il quale ella era stata assolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lamenta inoltre che nella sentenza impugnata non siano state riportate le richiestedelle parti, tra cui quella del Procuratore generale, che aveva chiesto «la concessione dialtre attenuanti previste, alla sola condizione di allegare e provare lo stato di sofferenzadell’imputata». Cosa che la difesa aveva «prontamente dimostrato con le cartelle cliniche deiricoveri».Si contesta ancora che, mentre nella sentenza di primo grado ella è indicata con ilnome “XXXXXXX”, nella sentenza di secondo grado è indicata con il nome “XXXXXXXXX”.Si lamentano infine i termini che sono stati usati dalla Corte d’appello di Salerno là doveha motivato in ordine all’inverosimiglianza di quanto era stato spontaneamente dichiaratodall’imputata.2.9. Con il nono motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata con riferimento agli artt. 187 e192 dello stesso codice.Dopo avere esposto che il giudice deve prendere in considerazione anche laricostruzione alternativa prospettata dalla difesa e non può convalidare una delle ipotesiplausibili solo perché la ritiene più convincente delle altre, la XXXXXXX lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno non avrebbe dato risposta alle censure che erano state avanzate dalproprio difensore al fine di dimostrare l’erroneità della valutazione delle prove che era statacompiuta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Salerno avrebbe violato l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., eavrebbe reso una motivazione manifestamente carente e illogica e viziata dal travisamentodei fatti, atteso che avrebbe «omesso di indicare, con la dovuta compiutezza, gli elementiprobatori e di diritto che possano giustificare una declaratoria di responsabilità», e si sarebbe«limita[ta] a mere e non giustificate affermazioni di principio», senza «valuta[re] quelli cherappresentano i caratteri salienti sia dei reati ascritti e sia della cosiddette “motivazioniadottate”».La sentenza di primo grado non sarebbe stata scrutinata alla luce delle censuredifensive e «nessuna prova, a favore dell’imputato» sarebbe «stata presa inconsiderazione». La Corte d’appello di Salerno avrebbe «addossa[to] all’imputata l’onere diprovare e dimostrare la sua innocenza», con «un’ingiustificabile inversione dell’onere dellaprova».La XXXXXXX ribadisce che la Corte d’appello di Salerno non avrebbe dato risposta alledoglianze difensive secondo cui alcune delle circostanze che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] posto a fondamento della sentenza di primo grado non erano state provate.Nel ritenere l’attendibilità di XXXXXXXXXXX, la Corte d’appello di Salerno non avrebbe«ten[uto] conto dell’interesse che “caratterizzava” la stessa persona offesa e “lasciando”senza argomentazioni le censure della difesa».La Corte d’appello: a) non avrebbe «giustifica[to] la circostanza che l’imputata, perl’intero arco di tempo della “commissione del reato” (presunta), era in “uno stato palese elatente di soggezione”»; b) non avrebbe dato risposta all’argomentazione difensiva con laquale era stata evidenziata «l’impossibilità dell’esistenza di un rapporto di fiducia (surreale)»;c) non avrebbe «giustificato “il patto” di pagare € 150,00 per un rapporto sessuale», il quale«non poteva essere caratterizzato da […] consenso»; d) non avrebbe spiegato le«aberranti» parole del XXXXXX secondo cui: «perché è una condizione di genere, nel sensoche se c’è una esplicita disponibilità ricettiva, il genere, dominato dai sistemi ormonali mihanno fatto accettare questa cosa»; e) non avrebbe «spiegato la considerazione, assurdadel giudice di primo grado: “… le dichiarazioni testimoniali della p.o. trovano sia pure in parteun riscontro puntuale …”»; f) non avrebbe considerato la «circostanza […] del tempotrascorso (settembre 2016 - fine estate 2017) necessario “per il nuovo incontro, casuale” trala persona offesa e l’imputata, per “scardinare”, ancora una volta, le affermazioni senzafondamento, del giudice di primo grado»; g) sarebbe incorsa nelle contraddizioni che«attengono alla circostanza “… trascorso un breve lasso di tempo la XXXXXXX fece ritornoall’abitazione dell’imputato …” se letta alla luce dei “… mesi di silenzio …”»; h) non avrebbedato risposta alla richiesta di spiegazioni circa l’affermazione del Tribunale di NoceraInferiore secondo cui [OSCURATO:PERSONA] moglie del XXXXXX, «confermava,sostanzialmente, quanto dichiarato dal marito circa gli incontri con la XXXXXXX». Laricorrente afferma che si avrebbe «la testimonianza della persona offesa “claudicante”» e il«riscontro altrettanto claudicante della teste XXXXXXXXXXXOltre a lamentare ancora che, nella sentenza impugnata, non sarebbe dato «leggere iparametri entro i quali la Corte di Appello ritiene che vada circoscritta la nozione di lieveentità», la ricorrente aggiunge ancora che: a) la testimonianza del XXXXXX proverebbe cheegli «era a conoscenza dei disturbi, gravissimi, della paziente» e che le conversazioni con lastessa «attenevano […] alle sue difficoltà ambientali, familiari, relazionali, economichesoprattutto»; b) non sarebbe mai stato provato che la persona offesa avesse pagatoall’imputata il corso per operatore socio sanitario, anzi, ciò sarebbe stato escluso dallostesso XXXXXX.Il XXXXXX sarebbe incorso in contraddizione anche con l’affermare, prima, che laXXXXXXX «mi invita ad avere un rapporto sessuale con lei» e, poi, di avere pattuito unasomma per consumare tale rapporto.La Corte d’appello di Salerno avrebbe anche ignorato la domanda che era stata rivoltaal XXXXXX dal giudice del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]: «ma lei aveva un’attrazione neiconfronti di questa donna?».Nel ritenere l’attendibilità del XXXXXX, la Corte d’appello di Salerno avrebbe altresìtrascurato la censura difensiva «sulla “tempistica” narrata dalla persona offesa: “… abbiamoconsumato nel tardo inverno del 2016 …”. Sempre a dire della persona offesa, l’imputataaveva minacciato di dire alla moglie (della persona offesa) quello che era successo tra diloro “nel tardo inverno del 2016”. La conclusione. L’imputata si recherebbe a casa deldottore … nel settembre 2016 … cioè almeno tre o quattro mesi prima che questo rapportosessuale venga consumato. Altra contraddizione della persona offesa: “… dopodiché ioracconto tutta la vicenda a mia moglie e il mese successivo, quindi ad ottobre 2016, lasignora viene un’altra volta sotto casa …”. Ottobre 2016 è, comunque, sempre prima deltardo inverno del 2016». Da ciò le contraddizioni della testimonianza del XXXXXX.La Corte d’appello di Salerno non avrebbe dato alcuna spiegazione neppure in ordinealla «censura […] sul valore probatorio che il giudice monocratico del Tribunale di NoceraInferiore aveva assegnato a quelli che, semplificando, potemmo definire “incontri” avvenutitra la persona offesa e l’imputata».La ricorrente espone poi alcune considerazioni sul tema della valutazione della provaindiziaria.2.10. Con il decimo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.c) ed e), cod. proc. pen., la «nullità della sentenza» impugnata con riferimento agli artt. 393,612-bis e 629 cod. pen.La XXXXXXX lamenta che la Corte d’appello di Salerno non avrebbe considerato lecensure circa la sussunzione delle sue condotte nelle fattispecie legali degli atti persecutori edell’estorsione, con particolare riguardo alla riqualificazione del fatto di cui al capo A) comeesercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In ordine logico, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene debbano essere esaminati per primi il quarto, ilsettimo e l’ottavo motivo.Essi sono manifestamente infondati.1.1. Quanto al quarto motivo, è vero che, ancorché il canone dell’immediatezza dellosvolgimento della discussione finale non sia espressamente menzionato nell’art. 523 cod.proc. pen., in un sistema basato sulla centralità del dibattimento, sulla concentrazione diesso e sul principio di oralità, appare immanente l’esigenza che non vi sia soluzione dicontinuità tra l’istruttoria dibattimentale e la discussione finale.Tuttavia, come è stato correttamente osservato dalla Corte d’appello di Salerno(secondo capoverso della penultima pagina della sentenza impugnata), non sono previstesanzioni e, in particolare, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, non èprevista la sanzione della nullità della sentenza nel caso di cesure tra la conclusionedell’istruttoria dibattimentale e la discussione finale.Ciò in forza del principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen., inrelazione al quale si deve osservare che, con riferimento alla disciplina che è dettata dall’art.523 cod. proc. pen., la sentenza è nulla solo per la violazione del diritto di replica che spettaall’imputato e al suo difensore (comma 5 dell’art. 523 cod. proc. pen., il quale, come è statochiarito da Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392-08 e da Sez. 3, n.35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248630-01, prevede una nullità relativa che va eccepitaimmediatamente).La sentenza è altresì nulla: 1) in caso di impedimento alla difesa di illustrare le proprieconclusioni (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266478-01; Sez. 4, n.43355 del 18/09/2003, Peer, Rv. 226408-01; 2) se, dopo l’interruzione della discussione el’assunzione di nuove prove, la discussione non sia rinnovata (Sez. 6, n. 30897 del06/11/2014, dep. 2015, Colucci, Rv. 265599-01; Sez. 5, n. 44525 del 29/10/2008, Scarano,Rv. 241941-01).1.2. Quanto al settimo motivo, è del tutto corretta la tesi della Corte d’appello di Salerno(penultimo capoverso della terzultima pagina della sentenza impugnata) secondo cui, inforza del già ricordato principio di tassatività delle nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen., sideve escludere che la mancata trasmissione al giudice dell’impugnazione dell’allegatocontenente i termini di prescrizione relativi a ciascun reato, con indicazione degli attiinterruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventualidichiarazioni di rinuncia alla prescrizione (lett. c del comma 1 dell’art. 165-bis disp. att. cod.proc. pen.) sia causa di alcuna nullità e, in particolare, rilevi quale vizio di nullità dellasentenza che è oggetto dell’atto di impugnazione.1.3. Passando all’esame dell’ottavo motivo, quanto al primo profilo di esso, si deverammentare che la Corte di cassazione ha chiarito che la mancata trascrizione dei capid’imputazione nell’epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendol’enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione esserecontenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l’art. 546, comma 3, cod. proc. pen.,sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo (Sez. 3, n.28675 del 24/09/2020, R., Rv. 279969-01; Sez. 6, n. 43465 del 07/10/2015, Tomasino, Rv.265130-01, resa in ordine a una fattispecie relativa all’apposizione, nell’epigrafe dellasentenza, di un capo d’imputazione estraneo rispetto a quelli considerati nella motivazione enel dispositivo). Ne discende che il fatto che, nell’epigrafe della sentenza impugnata, siastato trascritto anche il capo C), relativo al reato di diffamazione per il quale la XXXXXXX erastata assolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non dà luogo ad alcuna nullità della stessasentenza, atteso che, nel corpo di essa, la Corte d’appello di Salerno ha consideratoesclusivamente e chiaramente soltanto i reati di cui ai capi A) e B).Quanto al secondo profilo del motivo, la Corte di cassazione ha più volte chiarito chel’omessa indicazione, nella sentenza, delle conclusioni delle parti – requisito che è richiestodalla lett. d) del comma 1 dell’art. 546 cod. proc pen. – non ne determina la nullità, attesoche tale sanzione non è espressamente prevista da alcuna norma di legge e che, poiché lasuddetta omissione non lede in alcun modo i diritti della difesa, essa non si può neppure farerientrare tra le nullità di ordine generale (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv.277876-01; Sez. 1, n. 39447 del 04/10/2007, Barresi, Rv. 237736-01).Quanto al terzo profilo del motivo, il fatto che, mentre nella sentenza di primo gradol’imputata era stata indicata con il nome “XXXXXXX”, nella sentenza di secondo grado èstata indicata con il nome “XXXXXXXXX”, non comporta la nullità della sentenza impugnata(che, peraltro, è quella che indica il nome corretto), atteso che: a) da un lato, se è vero chela lett. b) del comma 1 dell’art. 546 cod. proc. pen. prescrive che la sentenza contenga legeneralità dell’imputato, il comma 3 dello stesso art. 546 cod. proc. pen. sanziona con lanullità soltanto la mancanza o l’incompletezza del dispositivo (o la mancanza dellasottoscrizione del giudice) (Sez. 5, n. 535 del 21/02/1995, Spataro, Rv. 201047-01); b)dall’altro lato, l’esclusione della nullità della sentenza discende dal fatto che l’indicazione deisuddetti due nomi non risulta avere impedito l’esatta identificazione del soggetto al quale ledue sentenze, di primo e di secondo grado, si riferiscono (Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011,dep. 2012, Borella, Rv. 252403-01).Quanto al quarto profilo del motivo, il fatto che la Corte d’appello di Salerno abbiautilizzato il pronome «costei» (riferito alla XXXXXXX) e abbia definito «inverosimili» ledichiarazioni spontanee della stessa XXXXXXX non integra, all’evidenza, alcuna causa diinvalidità della sentenza.2. Sempre in ordine logico, si deve ora passare a esaminare il secondo, il quinto, ilsesto, il nono e il decimo motivo, i quali, attenendo tutti o all’affermazione di responsabilità (ilquinto, il sesto e il nono motivo) o, specificamente, alla qualificazione giuridica dei fatti (ildecimo motivo), possono essere esaminati congiuntamente.Essi sono in parte non consentiti (il quinto, il sesto e il nono motivo) e in partemanifestamente infondati (il decimo motivo).Le conformi sentenze dei giudici del merito hanno basato l’affermazione diresponsabilità dell’imputata, anzitutto, sulle dichiarazioni della persona offesaXXXXXXXXXXX, psichiatra del quale la stessa imputata era stata paziente e che avevaintrattenuto con lei una relazione extraconiugale, il quale aveva riferito di come la XXXXXXX:a) dietro la minaccia di rivelare a sua moglie tale relazione, lo avesse costretto aconsegnarle, nell’arco di circa sei-sette mesi, delle somme di denaro, dell’importocomplessivo di € 1.000,00; b) in conseguenza delle minacce della XXXXXXX e dellemolestie della stessa, che si era anche più volte presentata a casa sua e che, anche inoccasione di un incontro casuale per strada, lo aveva pesantemente insultato, aveva vissutoper mesi in una condizione di ansia e di stress ed era stato anche costretto a cambiare lastrada che percorreva per recarsi al proprio studio medico, per il timore di incontrarel’imputata. A proposito di tali dichiarazioni, la Corte d’appello di Salerno, aderendo alle valutazionidel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato ed applicato il principio, affermato dallacostante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigorosoriscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituitaparte civile (il che non è peraltro avvenuto nella specie), accertando l’assenza di elementiche facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza diriscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvoltonel fatto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez.2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015,Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità dellapersona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave dilettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).[OSCURATO:PERSONA] ritiene che quest’ultima circostanza sia del tutto assente nel caso di specie eche le censure della ricorrente, lungi dall’evidenziarla, mirino semplicemente a ottenere unadiversa valutazione dell’attendibilità della persona offesa, il che non è possibile fare inquesta sede di legittimità.I giudici del merito hanno peraltro indicato anche dei precisi riscontri alle dichiarazionidel XXXXXX.In primo luogo, le dichiarazioni della moglie [OSCURATO:PERSONA] la quale avevaconfermato sia gli incontri con la XXXXXXX sia che questa le aveva riferito della relazioneextraconiugale che aveva avuto con suo marito XXXXXXXXXXX.In secondo luogo, i messaggi che la XXXXXXX aveva inviato al XXXXXX (e che eranostati da lui stampati), 40 solo la sera del 23/06/2016, i quali contenevano le minacce diparlare «in giro» del XXXXXX e «mo’ ne parlo con tua moglie» e le risposte della personaoffesa «sono mesi che mi ricatti, sono mesi che mi estorci denaro»», «mai sazia, sempre piùricattatrice», «sto male, non sono più in grado di resistere. Fai quello che vuoi ma smettila diricattarmi».Rilevato che la ricorrente non si è confrontata con quest’ultimo elemento di prova, ilCollegio ritiene che la motivazione che si è appena riassunta sia del tutto idonea adargomentare, in assenza qualsivoglia contraddizione e illogicità, tanto meno manifesta, glielementi costitutivi dei reati di estorsione e di atti persecutori, con riguardo non soloall’elemento materiale di essi, ma anche all’elemento del dolo (che è quello generico), attesoche, come è stato osservato dalla Corte d’appello di Salerno, la disamina dei fatti facevachiaramente emergere la coscienza e volontà della XXXXXXX sia di costringere il XXXXXX,dietro la minaccia di rivelare alla moglie la relazione extraconiugale che aveva avuto con lui,a consegnarle del denaro, con danno per il XXXXXX e profitto per lei, sia di porre in esserepiù condotte di minaccia e di molestia nella consapevolezza della loro idoneità a produrre nelXXXXXX uno stato di ansia.A fronte di ciò, le doglianze della ricorrente, senza riuscire a evidenziare delle effettivecontraddizioni o illogicità della motivazione, e tanto meno dei travisamenti delle prove,appaiono piuttosto dirette a sollecitare una diversa valutazione dell’attendibilità e dellavalenza probatoria dei suindicati elementi di prova, il che non è possibile fare in sede dilegittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).Quanto alla qualificazione dei fatti, posto che il compimento, come nella specie, direiterate minacce e molestie in modo, come pure è risultato essere avvenuto, da cagionareun grave stato d’ansia e da costringere a modificare le abitudini di vita è condotta senz’altrosussumibile nella fattispecie legale dell’art. 612-bis cod. pen., si deve riteneremanifestamente infondata anche la censura secondo cui il fatto di cui al capo A) avrebbedovuto essere riqualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza allepersone.Ciò in quanto, anche ad ammettere che l’imputata, con le sue minacce, intendesseottenere quanto aveva concordato col XXXXXX quale corrispettivo del rapporto sessualemercenario che aveva intrattenuto con lui, si deve ritenere del tutto corretto il richiamo, che èstato fatto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla giurisprudenza della Corte di cassazionesecondo cui integra il reato di estorsione, e non quello di cui all’art. 393 cod. pen., lacondotta dell’imputato che costringa con minacce l’amante a pagare delle somme di danaroquale corrispettivo dovuto per prestazioni sessuali, trattandosi di una pretesa rispetto allaquale è impossibile ricorrere al giudice (Sez. 5, n. 39366 del 24/10/2007, Oshodin, Rv.238038-01).3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.3.1. Quanto alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui al capo A), sideve rammentare che, con la sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen. – per violazione degli artt. 3 e 27, terzocomma, Cost. – «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuitain misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità ocircostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fattorisulti di lieve entità».[OSCURATO:PERSONA] delle leggi è pervenuto a tale esito sulla base del rilievo che gli interventi diinasprimento sanzionatorio che si sono succeduti nel tempo in relazione alla fattispecie diestorsione non hanno previsto una «“valvola di sicurezza” che consenta al giudice dimoderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo», in modo daevitare «l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo sipresenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore astabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza».Come era stato già rilevato da Corte cost., sentenza n. 68 del 2012 in tema disequestro estorsivo ex art. 630 cod. pen., «anche l’art. 629 del medesimo codice è capace diincludere nel proprio ambito applicativo “episodi marcatamente dissimili, sul pianocriminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatoredell’emergenza”», in particolare «“per la più o meno marcata ‘occasionalità’ dell’iniziativadelittuosa”, oltre che per la ridotta entità dell’offesa alla vittima e la non elevata utilitàpretesa».Per tale via, risulta dunque allo stato applicabile anche all’estorsione la diminuentedella lieve entità del fatto, mutuata dall’art. 311 cod. pen. («quando per la natura, la specie, imezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o delpericolo, il fatto risulti di lieve entità»).La Corte costituzionale ha peraltro ribadito che tali indici dell’attenuante di lieve entità«garantiscono che la riduzione della pena […] sia riservata alle ipotesi di lesività davverominima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione dellapersona».La Corte di cassazione ha successivamente chiarito che l’attenuante della lieve entitàdel fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. e applicabile anche al delitto di estorsione a seguitodella sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fattonel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all’eventoin sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e allecircostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericoloconseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092-01).La Corte d’appello di Salerno, nel rigettare il motivo di appello che era stato articolatodalla XXXXXXX sul punto, ha valutato come il fatto nel suo complesso non si potesseritenere di lieve entità, argomentando tale sua valutazione con riferimento alle circostanzeche la vicenda delittuosa aveva fortemente inciso sulla vittima, sui suoi affetti e sulla sua vitaquotidiana.Tale motivazione dell’impossibilità di reputare il fatto come connotato da quella «lesivitàdavvero minima» al cui ricorrere soltanto la stessa Corte costituzionale ha riferito lanecessità della previsione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto da essaintrodotta, appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicchéessa si sottrae a censure in questa sede.3.2. Quanto alla circostanza attenuante dell’avere cagionato alla persona offesa undanno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., si deve anzituttorilevare che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso, la XXXXXXX nullaaveva dedotto con riguardo a tale attenuante, con le conseguenze che legittimamente laCorte di appello di Salerno non ha motivato in ordine alla sussistenza della stessa e che ilmotivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questaCorte e, perciò, in primis, non consentito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). In ogni caso, si deve rammentare che il riconoscimento della circostanza attenuantedel danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudiziocagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo nonsolo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che lapersona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacitàdel soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049del 22/12/2020, dep 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu,Rv. 269241-01).L’attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto diestorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente ominacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso siaaccompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale dellavittima (Sez. 2, n. 46504 del 13/09/208, B., Rv. 274080-01, la quale ha attribuito rilievo alperdurante stato d’ansia determinato dalle reiterate e pesanti minacce esercitatedall’imputato. In precedenza, in senso analogo: Sez 2, n. 12456 del 04/03/2008, Umina, Rv.239749-01, la quale ha affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilitàdell’attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al delitto di estorsione, non èsufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorrevalutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stataesercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato plurioffensivoperché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale aggrediteper la realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessivadel pregiudizio sia di speciale tenuità si può fare luogo all’applicazione dell’attenuante inquestione; v. anche Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755-01).Alla luce di tali consolidati princìpi, si deve ritenere evidente l’insussistenza, nellaspecie, delle condizioni per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n.4), cod. pen., ove si consideri come, nel rigettare il motivo di appello relativo alla richiesta diconcessione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, la Corte d’appello diSalerno abbia logicamente evidenziato le rilevanti conseguenze che la commessaestorsione aveva avuto sulla libertà fisica e morale del XXXXXX. Il che avrebbe comunqueostato, sulla base dei principi che si sono ricordati, alla possibilità di ritenere che l’estorsionedi cui al capo A) avesse cagionato un danno di speciale tenuità.4. Il primo motivo, ultimo in ordine logico, non è consentito.Esso è, in primo luogo del tutto aspecifico, atteso che la ricorrente, nel contestarel’irrogazione di una pena non conforme alla disciplina di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.,non ha neppure considerato che: a) la pena di cinque anni di reclusione ed € 1.000,00 dimulta che le è stata irrogata per il reato di estorsione è pari al minimo edittale per tale reato(che è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da € 1.000,00a € 4.000,00); b) come è stato rilevato dalla Corte d’appello di Salerno, il Tribunale di NoceraInferiore aveva anche erroneamente applicato, per le riconosciute circostanze attenuantigeneriche, una diminuzione di pena notevolmente superiore a quella «non eccedente unterzo» che è stabilita dall’art. 65, n. 3), cod. pen., avendo ridotto la pena, anziché a tre anni equattro mesi di reclusione ed € 667,00 di multa, a due anni e quattro mesi di reclusione ed €667,00 di multa.In secondo luogo, e in ogni caso anche con riguardo all’aumento di pena di due mesi direclusione ed € 83,00 di multa per la continuazione con il meno grave reato di attipersecutori di cui al capo B), si deve rammentare che la giurisprudenza della Corte dicassazione è costante nell’affermare che la graduazione della pena rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione,è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressionidel tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo allagravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lungasuperiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243-01) o quando l’aumento di pena per la continuazione non risulti di esigua entità(Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800-01, con la quale è stato precisato chegiudice del merito, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al proprioobbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità deifatti o ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.).Ne discende che, tenuto conto dell’irrogazione, per il più grave reato di cui al capo A),della pena nella misura del minimo edittale e, per il reato di cui al capo B), del contenutoaumento di pena di due mesi di reclusione ed € 83,00 di multa, il riferimento, operato dallaCorte d’appello di Salerno, ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e alla congruità dellapena rispetto agli stessi parametri, si deve ritenere sicuramente adeguato e le doglienzedella ricorrente, investendo una valutazione discrezionale del giudice del merito priva di vizi,non possono ritenersi consentite.5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamentodelle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.