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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 20262/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S. avverso l'ordinanza del 03/11/2021 del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità. udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 3 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello proposto dal difensore e procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 3 novembre 2021 con la quale è stata rigettata l'istanza del 23 settembre 2021 di revoca del sequestro preventivo delle somme di denaro rinvenute su 2 conti correnti accesi presso [OSCURATO:PERSONA] ed un conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA] intestati alla società ricorrente ma ritenuti dal Tribunale del riesame nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] aver rappresentato che sul conto acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] era stata proposta altra impugnazione, a seguito dell'accoglimento da parte del Tribunale del riesame dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di restituzione delle somme, si rileva che l'istanza di dissequestro era stata proposta anche rispetto al conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA], non oggetto della precedente procedura cautelare reale.

Si sostiene, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. sia un soggetto giuridico del tutto estraneo alle accuse rivolte all'indagato; nei confronti della società ricorrente, con il decreto di sequestro preventivo genetico, non è stata disposta la confisca diretta.

1.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge con riferimento alla declaratoria d'inammissibilità del riesame del decreto genetico, affermata incidentalmente nell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il riesame proposto dall'indagato, quanto ai beni della società, perché non si sarebbe avveduto che il proponente avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato difensore dell'indagato e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ed avesse proposto il riesame in nome e per conto di entrambi e non solo di [OSCURATO:PERSONA].

Si rappresenta di aver proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità e si chiede che la Corte di cassazione annulli anche in questa sede, quanto meno incidentalmente, l'ordinanza impugnata su questo punto.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., l'omessa motivazione del decreto di sequestro genetico del Giudice per le indagini preliminari sulle asserite ragioni inerenti la sussistenza del periculum in mora giustificante l'anticipazione in sede cautelare degli effetti ablatori della confisca (che invece si manifesteranno all'esito del giudizio di merito), requisito indispensabile sulla scorta anche dei recenti arresti delle Sezioni Unite per poter validamente pronunciare un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca e la cui assenza costituirebbe un vizio rilevabile di ufficio ed eccepibile per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 322-bis cod. proc. pen. poiché il Tribunale del riesame ha ritenuto illegittima la produzione documentale della difesa, nei termini di cui all'art.127 cod. proc. pen. a corredo dell'appello cautelare - al fine di dimostrare la completa autonomia della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla persona fisica del Frassanito e la legittimità di tutte le operazioni economiche effettuate, non ravvisate dal Giudice per le indagini preliminari nel rigetto dell'istanza di dissequestro - nonostante tutti i documenti avessero lo scopo di comprovare la fondatezza dell'unico motivo sul quale era stata fondata sin dal principio l'istanza di dissequestro (ossia la totale estraneità dell'ente deducente rispetto all'indagato) ed esso non rappresentasse quindi un novum rispetto alle questioni devolute allo stesso Giudice per le indagini preliminari.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. nonché error in procedendo con riferimento alla motivazione apparente resa dal Tribunale del riesame con riferimento all'effettivo dato dimensionale di [OSCURATO:PERSONA] (in primis sotto il profilo del volume di affari e dell'effettività dell'attività svolta, anche in raffronto al periodo successivo al sequestro ed alla nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante dell'azienda), a smentita dei dati errati e privi di riscontro genericamente menzionati dal giudice a quo a sostegno della tesi che la società rappresenterebbe un mero «schermo giuridico» impiegato dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] per i propri asseriti fraudolenti propositi.

Nel motivo si indicano i documenti prodotti che dimostrerebbero come la [OSCURATO:PERSONA] operi sia nel settore dell'impiantistica energetica che dei servizi turistico-recettivi, e non sia uno schermo giuridico dell'indagato creata per eludere gli obblighi fiscali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che con l'ordinanza del 3 settembre 2021 il Giudice per le 11, indagini preliminari del Tribunale di Legge ha applicatotLuca Frassanito la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 6 mesi ritenendo sussistente la gravità indiziaria dei reati ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], 11 d.lgs. n. 74 del 2000, 684-ter.1 cod. pen. 1.1.

Con lo stesso provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto dei reati a carico della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto al reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, della somma di denaro di € 307772,50 nella disponibilità dell'indagato, quanto al reato di autoriciclagg io.

In via subordinata, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni [OSCURATO:PERSONA].

1.2. In esecuzione del decreto del Giudice per le indagini preliminari, sono stati sottoposti a sequestro in un primo momento un deposito a risparmio ed un conto corrente accesi presso la [OSCURATO:PERSONA] intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ma ritenuti collegati a [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante di tale società.

La società ricorrente ha chiesto la revoca del sequestro preventivo, originariamente accolta dal Giudice per le indagini preliminari; il Tribunale del riesame ha però ripristinato il sequestro preventivo su appello del Pubblico ministero con l'ordinanza del 26 ottobre 2021.

Il ricorso per cassazione avverso tale ordinanza ha dato luogo al procedimento R.G.N. 28/2022.

In un secondo momento sono stati sottoposti a sequestro altre somme giacenti sui conti accesi presso la [OSCURATO:PERSONA] e su un altro conto acceso presso [OSCURATO:PERSONA] dalla società.

Con l'istanza del 23 settembre 2021, richiamando la precedente istanza del 15 settembre 2021, il difensore ha chiesto il dissequestro anche di tali somme sulla base di due argomenti: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. è un soggetto terzo rispetto a [OSCURATO:PERSONA]; la società ha revocato la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante ed ha nominato [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo amministratore.

Nell'istanza del 15 settembre 2021 gli argomenti dedotto sono gli stessi, in più si aggiunge, a dimostrazione della qualità di terzo, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. non è indicata nel decreto di sequestro preventivo.

Ne consegue che la questione relativa all'inammissibilità del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto genetico di sequestro preventivo è del tutto inammissibile, non essendo relativa al provvedimento impugnato, e non sussistendo alcun potere di annullamento incidentale dell'ordinanza impugnata.

1.4. Deve rilevarsi che il riesame fu proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la seguente dicitura: «il sottoscritto avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lecce ... quale difensore di fiducia dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] ... indagato nel procedimento penale ...»; l'istanza di revoca del sequestro preventivo, da cui deriva la procedura incidentale in esame, risulta invece presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale «difensore di fiducia dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] ... indagato nel procedimento penale ...e, ove occorra, quale difensore di fiducia del nuovo Amministratore e legale rappresentante della soc. [OSCURATO:PERSONA] srls sig. [OSCURATO:PERSONA]».

2. Il secondo motivo, con cui si deduce la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo perché assente la motivazione sul periculum in mora dei beni suscettibili di confisca, è manifestamente infondato per due ragioni.

2.1. La questione del vizio della motivazione del decreto genetico non può essere dedotta per la prima volta in Corte di cassazione a seguito di ricorso avverso ordinanza ex art. 322-bis cod. pen.

L'eccezione di nullità del decreto genetico per il vizio della motivazione avrebbe dovuto essere eccepita con il riesame e se non dedotta la parte è decaduta dalla possibilità di proporre l'eccezione.

2.2. Inoltre, nella presente procedura il provvedimento impugnato non è quello genetico, bensì l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato l'originario sequestro.

3. Il terzo motivo è fondato.

3.1. Come prima evidenziato, con l'istanza del 23 settembre 2021, richiamando la precedente istanza del 15 settembre 2021, il difensore ha chiesto il dissequestro anche di tali somme affermando che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., non destinataria diretta del decreto di sequestro preventivo, è un soggetto terzo rispetto a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel provvedimento di rigetto, ha richiamato il parere del Pubblico ministero; si è, dunque, ritenuto che il sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] potesse essere esteso alle somme di denaro giacenti sui conti correnti della società ricorrente perché nella disponibilità dell'indagato al momento del sequestro, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante della società e effettivo gestore dei conti, avendo la delega ad operare sui conti.

3.2. Con l'appello, di conseguenza, si è contestato che il denaro fosse nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] richiamando i principi della giurisprudenza in un caso analogo (si richiama Sez. 3, n. 15047 del 2021) e la necessità che la società sia un mero schermo per poter procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; confisca che non può essere disposta se la società sia effettivamente operante.

3.3. Il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto inammissibile la produzione documentale perché costituente un novum, dando però atto che tale produzione aveva il fine di «evidenziare la completa autonomia della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla persona fisica del Frassanito ...»: tale era proprio la questione devoluta prima con l'istanza di revoca, fondata sulla natura di terzo della società, e poi con l'appello.

3.4. Il Tribunale del riesame non ha correttamente applicato il principio per cui, nel procedimento conseguente all'appello contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori «nuovi», preesistenti o sopravvenuti, sempre che sia rispettato l'ambito del devolutum e sia assicurato il contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 12245 del 14/02/2013, Santopaolo, Rv. 255539 - 01).

3.5. I motivi di appello, con cui si contesta che la società ricorrente sia un mero schermo dell'imputato, devono pertanto essere esaminati dopo la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa.

3.6. In punto di diritto, occorre ricordare che (cfr. Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852 - 01), in tema di confisca per equivalente, la «disponibilità» del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.

3.7. È, pertanto, corretto il richiamo della ricorrente, nel quarto motivo, ai principi espressi da Sez. 3, n. 15047 del 10/02/2021, Apulir s.r.I., non massimata.

Tale sentenza ha affermato che se da una parte è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato, dall'altra in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258646 - 01 Gubert).

Tale principio deve ritenersi operante sia allorquando l'ente coinvolto nel sequestro benefici direttamente della commissione dei reati tributari di riferimento, essendo essi stati commessi dal corrispondente rappresentante legale, sia nel caso in cui esso non presenti alcuna correlazione con tali reati.

3.8. Deve rilevarsi che non è sufficiente ai fini della eseguibilità del sequestro, nel caso in esame, che i conti correnti siano gestiti dal legale rappresentante o che su di essi quest'ultimo abbia la delega ad operare, trattandosi di circostanza del tutto normale nella gestione di una società.

Ciò che rileva è che, da un lato, la società sia un mero schermo, dall'altro che sulle somme di denaro l'indagato eserciti quella signoria di fatto prima descritta, in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso, a prescindere dagli interessi della società; non è sufficiente la titolarità dei conti correnti o l'esistenza della delega nell'ambito delle funzioni gestorie ricoperte dal rappresentante legale della società, se la delega risulti esercitata entro i limiti degli interessi esclusivi della stessa società.

4. Si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale del riesame di Lecce per un nuovo giudizio, nel quale saranno applicati i principi di diritto esposti in precedenza.

P.Q.M.

Annulla l'ord

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S. avverso l'ordinanza del 03/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità. udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 3 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello proposto dal difensore e procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 3 novembre 2021 con la quale è stata rigettata l'istanza del 23 settembre 2021 di revoca del sequestro preventivo delle somme di denaro rinvenute su 2 conti correnti accesi presso [OSCURATO:PERSONA] ed un conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA] intestati alla società ricorrente ma ritenuti dal Tribunale del riesame nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] aver rappresentato che sul conto acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] era stata proposta altra impugnazione, a seguito dell'accoglimento da parte del Tribunale del riesame dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di restituzione delle somme, si rileva che l'istanza di dissequestro era stata proposta anche rispetto al conto corrente acceso presso [OSCURATO:PERSONA], non oggetto della precedente procedura cautelare reale. Si sostiene, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. sia un soggetto giuridico del tutto estraneo alle accuse rivolte all'indagato; nei confronti della società ricorrente, con il decreto di sequestro preventivo genetico, non è stata disposta la confisca diretta. 1.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge con riferimento alla declaratoria d'inammissibilità del riesame del decreto genetico, affermata incidentalmente nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il riesame proposto dall'indagato, quanto ai beni della società, perché non si sarebbe avveduto che il proponente avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato difensore dell'indagato e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ed avesse proposto il riesame in nome e per conto di entrambi e non solo di [OSCURATO:PERSONA]. Si rappresenta di aver proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità e si chiede che la Corte di cassazione annulli anche in questa sede, quanto meno incidentalmente, l'ordinanza impugnata su questo punto. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., l'omessa motivazione del decreto di sequestro genetico del Giudice per le indagini preliminari sulle asserite ragioni inerenti la sussistenza del periculum in mora giustificante l'anticipazione in sede cautelare degli effetti ablatori della confisca (che invece si manifesteranno all'esito del giudizio di merito), requisito indispensabile sulla scorta anche dei recenti arresti delle Sezioni Unite per poter validamente pronunciare un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca e la cui assenza costituirebbe un vizio rilevabile di ufficio ed eccepibile per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 322-bis cod. proc. pen. poiché il Tribunale del riesame ha ritenuto illegittima la produzione documentale della difesa, nei termini di cui all'art.127 cod. proc. pen. a corredo dell'appello cautelare - al fine di dimostrare la completa autonomia della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla persona fisica del Frassanito e la legittimità di tutte le operazioni economiche effettuate, non ravvisate dal Giudice per le indagini preliminari nel rigetto dell'istanza di dissequestro - nonostante tutti i documenti avessero lo scopo di comprovare la fondatezza dell'unico motivo sul quale era stata fondata sin dal principio l'istanza di dissequestro (ossia la totale estraneità dell'ente deducente rispetto all'indagato) ed esso non rappresentasse quindi un novum rispetto alle questioni devolute allo stesso Giudice per le indagini preliminari. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. nonché error in procedendo con riferimento alla motivazione apparente resa dal Tribunale del riesame con riferimento all'effettivo dato dimensionale di [OSCURATO:PERSONA] (in primis sotto il profilo del volume di affari e dell'effettività dell'attività svolta, anche in raffronto al periodo successivo al sequestro ed alla nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante dell'azienda), a smentita dei dati errati e privi di riscontro genericamente menzionati dal giudice a quo a sostegno della tesi che la società rappresenterebbe un mero «schermo giuridico» impiegato dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] per i propri asseriti fraudolenti propositi. Nel motivo si indicano i documenti prodotti che dimostrerebbero come la [OSCURATO:PERSONA] operi sia nel settore dell'impiantistica energetica che dei servizi turistico-recettivi, e non sia uno schermo giuridico dell'indagato creata per eludere gli obblighi fiscali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che con l'ordinanza del 3 settembre 2021 il Giudice per le 11, indagini preliminari del Tribunale di Legge ha applicatotLuca Frassanito la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 6 mesi ritenendo sussistente la gravità indiziaria dei reati ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], 11 d.lgs. n. 74 del 2000, 684-ter.1 cod. pen. 1.1. Con lo stesso provvedimento il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto dei reati a carico della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA]. quanto al reato ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, della somma di denaro di € 307772,50 nella disponibilità dell'indagato, quanto al reato di autoriciclagg io. In via subordinata, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. In esecuzione del decreto del Giudice per le indagini preliminari, sono stati sottoposti a sequestro in un primo momento un deposito a risparmio ed un conto corrente accesi presso la [OSCURATO:PERSONA] intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ma ritenuti collegati a [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante di tale società. La società ricorrente ha chiesto la revoca del sequestro preventivo, originariamente accolta dal Giudice per le indagini preliminari; il Tribunale del riesame ha però ripristinato il sequestro preventivo su appello del Pubblico ministero con l'ordinanza del 26 ottobre 2021. Il ricorso per cassazione avverso tale ordinanza ha dato luogo al procedimento R.G.N. 28/2022. In un secondo momento sono stati sottoposti a sequestro altre somme giacenti sui conti accesi presso la [OSCURATO:PERSONA] e su un altro conto acceso presso [OSCURATO:PERSONA] dalla società. Con l'istanza del 23 settembre 2021, richiamando la precedente istanza del 15 settembre 2021, il difensore ha chiesto il dissequestro anche di tali somme sulla base di due argomenti: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. è un soggetto terzo rispetto a [OSCURATO:PERSONA]; la società ha revocato la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante ed ha nominato [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo amministratore. Nell'istanza del 15 settembre 2021 gli argomenti dedotto sono gli stessi, in più si aggiunge, a dimostrazione della qualità di terzo, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. non è indicata nel decreto di sequestro preventivo. Ne consegue che la questione relativa all'inammissibilità del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto genetico di sequestro preventivo è del tutto inammissibile, non essendo relativa al provvedimento impugnato, e non sussistendo alcun potere di annullamento incidentale dell'ordinanza impugnata. 1.4. Deve rilevarsi che il riesame fu proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la seguente dicitura: «il sottoscritto avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lecce ... quale difensore di fiducia dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] ... indagato nel procedimento penale ...»; l'istanza di revoca del sequestro preventivo, da cui deriva la procedura incidentale in esame, risulta invece presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale «difensore di fiducia dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] ... indagato nel procedimento penale ...e, ove occorra, quale difensore di fiducia del nuovo Amministratore e legale rappresentante della soc. [OSCURATO:PERSONA] srls sig. [OSCURATO:PERSONA]». 2. Il secondo motivo, con cui si deduce la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo perché assente la motivazione sul periculum in mora dei beni suscettibili di confisca, è manifestamente infondato per due ragioni. 2.1. La questione del vizio della motivazione del decreto genetico non può essere dedotta per la prima volta in Corte di cassazione a seguito di ricorso avverso ordinanza ex art. 322-bis cod. pen. L'eccezione di nullità del decreto genetico per il vizio della motivazione avrebbe dovuto essere eccepita con il riesame e se non dedotta la parte è decaduta dalla possibilità di proporre l'eccezione. 2.2. Inoltre, nella presente procedura il provvedimento impugnato non è quello genetico, bensì l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato l'originario sequestro. 3. Il terzo motivo è fondato. 3.1. Come prima evidenziato, con l'istanza del 23 settembre 2021, richiamando la precedente istanza del 15 settembre 2021, il difensore ha chiesto il dissequestro anche di tali somme affermando che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., non destinataria diretta del decreto di sequestro preventivo, è un soggetto terzo rispetto a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel provvedimento di rigetto, ha richiamato il parere del Pubblico ministero; si è, dunque, ritenuto che il sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] potesse essere esteso alle somme di denaro giacenti sui conti correnti della società ricorrente perché nella disponibilità dell'indagato al momento del sequestro, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante della società e effettivo gestore dei conti, avendo la delega ad operare sui conti. 3.2. Con l'appello, di conseguenza, si è contestato che il denaro fosse nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] richiamando i principi della giurisprudenza in un caso analogo (si richiama Sez. 3, n. 15047 del 2021) e la necessità che la società sia un mero schermo per poter procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; confisca che non può essere disposta se la società sia effettivamente operante. 3.3. Il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto inammissibile la produzione documentale perché costituente un novum, dando però atto che tale produzione aveva il fine di «evidenziare la completa autonomia della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla persona fisica del Frassanito ...»: tale era proprio la questione devoluta prima con l'istanza di revoca, fondata sulla natura di terzo della società, e poi con l'appello. 3.4. Il Tribunale del riesame non ha correttamente applicato il principio per cui, nel procedimento conseguente all'appello contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori «nuovi», preesistenti o sopravvenuti, sempre che sia rispettato l'ambito del devolutum e sia assicurato il contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 12245 del 14/02/2013, Santopaolo, Rv. 255539 - 01). 3.5. I motivi di appello, con cui si contesta che la società ricorrente sia un mero schermo dell'imputato, devono pertanto essere esaminati dopo la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa. 3.6. In punto di diritto, occorre ricordare che (cfr. Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852 - 01), in tema di confisca per equivalente, la «disponibilità» del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. 3.7. È, pertanto, corretto il richiamo della ricorrente, nel quarto motivo, ai principi espressi da Sez. 3, n. 15047 del 10/02/2021, Apulir s.r.I., non massimata. Tale sentenza ha affermato che se da una parte è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato, dall'altra in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258646 - 01 Gubert). Tale principio deve ritenersi operante sia allorquando l'ente coinvolto nel sequestro benefici direttamente della commissione dei reati tributari di riferimento, essendo essi stati commessi dal corrispondente rappresentante legale, sia nel caso in cui esso non presenti alcuna correlazione con tali reati. 3.8. Deve rilevarsi che non è sufficiente ai fini della eseguibilità del sequestro, nel caso in esame, che i conti correnti siano gestiti dal legale rappresentante o che su di essi quest'ultimo abbia la delega ad operare, trattandosi di circostanza del tutto normale nella gestione di una società. Ciò che rileva è che, da un lato, la società sia un mero schermo, dall'altro che sulle somme di denaro l'indagato eserciti quella signoria di fatto prima descritta, in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso, a prescindere dagli interessi della società; non è sufficiente la titolarità dei conti correnti o l'esistenza della delega nell'ambito delle funzioni gestorie ricoperte dal rappresentante legale della società, se la delega risulti esercitata entro i limiti degli interessi esclusivi della stessa società. 4. Si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale del riesame di Lecce per un nuovo giudizio, nel quale saranno applicati i principi di diritto esposti in precedenza. P.Q.M. Annulla l'ord
Sentenza Cassazione n. 20262/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris