CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04618/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 29284 - 2015, propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.,domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in ROMA, via XXIV Maggio n. 43; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2044 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugn ò la cartella di pagamento n. 06820110206114011000, con la quale era stata iscritt a a ruolo la somma di € 89.402,00, sul presupposto che essa fosse stata indebitamente compensata quale credito per la restituzione delle ritenute exart. 4, d.lgs. n. 143/2005 ; deduceva, la società ricorrente, che tale credito risultava dalla restituzione alla controllata Accor SA (effettuata nel 2006) di ritenute operate su interessi e canoni, ed era stato ritualmente compensato tramite F24 del 16.2.2006, venendo conseguentemente inserito nella dichiarazione mod. 770/2007; la CTP di Milano accolse il ricorso, con sentenza confermata, in sede d’appello, dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale evidenziava l’errore nel quale era incorsa l’Agenzia delle Entrate in merito all’identificazione dell’anno di imposta oggetto del controllo ex art. 36 - bis d.p.r. n. 600/1973, avendo indicato il 2007 “al solo scopo di “rimettere” nei termini un’annualità (il 2006) il cui termine era già spirato” (pag. 3 della sentenza impugnata); avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hadepositato controricorso; Considerato che: con il primo motivodi ricorso, l’Agenzia censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 7,TUIR, 36-bis d.p.r. n. 600/1973, 2697 c.c. e del d.lgs. n. 143/2005, per avere errato la CTR ad annullare la cartella impugnata “esclusivamente sulla base della (presunta) decadenza del potere impositivo dell’ufficio” (pag. 5 del ricorso), dal momento che “ciò che viene contestato alla contribuente è di avere riportato nell’anno 2007 un credito inesistente da utilizzare per il pagamento dei tributi dell’anno 2007”, nel senso che “l’inesistenza del credito (…) riverbera i suoi effetti nell’anno 2007, anno nel quale il credito avrebbe dovuto essere utilizzato, alla luce della circostanza che l’anno in cui il credito stesso si sarebbe formato - come indicato nel mod. F24 del 16 febbraio 2006 (…) è il 2006” (ibidem); il secondo motivo si incentra sulla violazio ne e falsa applicazione dell’art. 25 d.p.r. n. 602/1973, con riferimento all’affermazione - contenuta nella sentenza impugnata - secondo cui la cartella impugnata non sarebbe adeguatamente motivata, tenuto conto che essa, al contrario, “contiene i requisiti obbligatori minimi previsti dall’art. 25 (tributo, periodo d’imposta, imponibile etc.) e, quindi (…) soddisfa pienamente l’obbligo di motivazione” (pag. 11 del ricorso); il primo motivo di ricorso è inammissibile; in primo luogo, sotto il profilo dell’autosufficienza ex art. 366 c.p.c., a fronte della deduzione per cui l’iscrizione a ruolo “trova la propria origine in errori ed anomalie commessi dalla società contribuente ed emergenti dall’esame della dichiarazione modello 770S 2008 -relativa all’anno 2007” (pag. 4 e s. del ricorso), la ricorrente non ha prodotto tale dichiarazione, né indicato in quale fascicolo si trovi e in quale fase processuale sia stata depositata, e neppure ne ha trascritto o riassunto il contenuto essenziale (si veda, in argomento, Cass., 13/11/2018, n. 29093); in secondo luogo, il motivo non censura adeguatamente (né avrebbe potuto legittimamente farlo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in presenza di cd. doppia conforme) l’accertamento di fatto, contenuto nella sentenza impugnata, relativo all’effettiva spettanza e all’avvenuta compensazione del credito d’imposta de quo (a pag. 3 della sentenza della CTR lombarda si legge che “la contribuente [aveva] dimostrato che il credito le competeva, che la compensazione era stata effettuata nel febbraio del 2006, che tale credito era stato indicato nel mod. 770 con le causali “X” ed “Y” per indicare gli anni di riferimento”); è, peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate che riconosce che “l’anno in cui il credito stesso si sarebbe formato - come indicato nel mod. F24 del 16 febbraio 2006 (..) è il 2006 (..)” (pag. 5), e che esso era stato compensato tramite il mod. F24 col codice corretto 6788 (F24 del 16.2.2006), sicché del tutto “scalibrato”rispetto alla ratio decidendi si mostra la censura afferente a una dichiarazione dei redditi (quella del 2008) sulla quale nessuna incidenza avrebbe potuto avere, in radice, il presupposto tributario in discorso; il secondo motivo è logicamente e giuridicamente assorbito dalla pregiudiziale statuizione d’inammissibilità che precede; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltreal 15% per oner