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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 37273/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] -A i uditoil_fliferrsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Salerno con provvedimento del 15 Febbraio 2023 ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza di concordato in appello resa dalla medesima Corte il 12 novembre 2020 nella parte in cui, nonostante il dispositivo contenesse la condanna degli appellanti al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, non si disponeva nel corpo della motivazione la conferma delle statuizioni civili.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un unico motivo, la violazione di legge e l'omessa motivazione ritenendo che, nel caso di specie, non sarebbe applicabile la disciplina di cui all'articolo 130 cod. proc. pen..

Argomenta il ricorrente che la correzione apportata ha comportato una modificazione essenziale della sentenza poiché questa non ha affrontato l'esame delle questioni concernenti la misura del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado e della provvisionale riconosciuta alla parte civile che avrebbero dovuto essere quantomeno ridotte essendo stato escluso in secondo grado il più grave reato di associazione a delinquere.

Deduce, quindi, che la parte civile non avrebbe potuto proporre istanza di correzione di errore materiale, ma ricorso per Cassazione per i soli interessi civili.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale, nel provvedimento qui impugnato, premesso il richiamo della decisione di questa Corte di cassazione secondo cui «è legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice d'appello provvede a emendare, integrando nel dispositivo, la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato nella quale sia stata omessa la conferma delle statuizioni civili, quando detta integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento, ma rifletta il percorso logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 53947 del 04/10/2018, Martina, Rv. 274244), rileva che, nella sentenza da emendare, la Corte d'appello, preso atto della rinuncia da parte dei difensori degli imputati alle richieste contenute nell'atto di appello relative al profilo di responsabilità penale dei predetti in ordine ai delitti loro ascritti, li assolveva dal reato di cui all'art. 416 cod. pen. e, recependo l'accordo intervenuto tra le parti, infliggeva agli imputati la pena di anni quattro di reclusione e di C 800,00 di multa nonché la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e li condannava a pagare le spese sostenute dalla parte civile.

Evidenzia, altresì, che nella motivazione la Corte non aveva né confermato né revocato le statuizioni civili disposte in primo grado che avevano comportato la condanna di tutti e tre gli imputati in solido a risarcire il danno, da liquidarsi in separata sede, cagionato per la commissione dei reati di furto allai parte civile costituita, nonché la condanna al pagamento di una provvisionale di euro

55.000. Tale omissione, ritiene la Corte d'appello con l'ordinanza impugnata, è comunque emendabile con la procedura di correzione di errore materiale in quanto «l'accordo ex articolo 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. intercorso tra le parti prevedeva ovviamente anche la conferma delle statuizioni civili emessa dal giudice di primo grado in ordine ai tre reati di furto aggravato».

4. Orbene, corretto giuridicamente e supportato da motivazione logica, sufficiente e rispettosa dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità è il ragionamento effettuato dalla Corte d'appello.

4.1. Risulta utile preliminarmente ricordare il punto di approdo a cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione della nozione di errore materiale e di correzione dello stesso ai sensi dell' art. 130 coli. proc. pen.

L'errore materiale viene anzitutto, e unanimemente, ravvisato nell'ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il c:orrelativo mezzo di espressione.

Si pensi all'errore linguistico e a quello evidenziabile immediatamente dal contesto interno dell'atto.

Tali situazioni si risolvono in sostanza in mere irregolarità formali, riparabili attraverso la semplice esplicitazione della volontà effettiva del giudice enucleabile dall'atto stesso.

La giurisprudenza prevalente poi, con riferimento in particolare a casi di errore omissivo, ritiene esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur nell'assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo.

In tali casi, si osserva, il dato peculiare è che «quello che si ricostruisce non è la volontà soggettiva del giudice emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso collegati), bensì la sua volontà oggettiva, da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettato ordinamentale».

L'art. 130 cod. proc. pen. subordina la possibilità di correggere siffatto errore, connmissivo od omissivo, alla sussistenza deilla duplice condizione che esso non determini nullità e che la sua rimozione non si traduca in una modificazione essenziale dell'atto. [OSCURATO:PERSONA].

U, 8 maggio 1994, n. 8, Armati, Rv. 198543, intervenute per risolvere il contrasto insorto in ordine ai limiti di correzione di errori materiali dei provvedimenti della Corte di cassazione, hanno, in via generale, delimitato i confini applicativi del rimedio di cui all'art. 1:30, fornendo indicazioni suscettibili di impiego più generale.Precisano, infatti, le Sezioni Unite che la duplice condizione prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. segna il confine invalicabile per qualsiasi intervento correttivo e che le due condizioni si armonizzano compiutamente tra loro e sono tese a impedire che l'uso illimitato del rimedio della correzione dell'errore materiale possa trasformarlo in un anomalo mezzo d'impugnazione.

E se non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, a maggior ragione deve essere interdetta quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice.

Sicché, sono sempre consentiti «gli interventi correttivi imposti dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto, proprio perché siffatti interventi sono "intrinsecamente incapaci" di incidere sulla decisione già assunta».

A ulteriore chiarimento e specificazione di quanto sopra riportato, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426, hanno quindi precisato che «la correzione integrativa sarà consentita solo se la stessa sarà riconducibile nell'ambito di un rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto di una decisione, perché soltanto in presenza di tale rapporto l'integrazione rispetta l'intangibilità del contenuto essenziale del provvedimento e lo rende conforme ai parametri normativi di riferimento».

In altri termini, come già in precedenza affermato da Sez.

U., 27 marzo 2002, n. 16103, Basile, l'errore emendabile mediante il ricorso alla procedura di oui all'art. 130 cod. proc. pen. è quello «da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione».

In caso di divergenza tra dispositivo e motivazione, qualora tale divergenza dipenda «da un errore materiale contenuto nel dispositivo, e lo stesso sia obiettivamente riconoscibile, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti». (Sez.

F, n. 35516 del 19/08/2013, Liuni, Rv. 257203).

4.2. Di tale principi ha fatto buon uso la Corte d'appello salernitana avendo esaminato una questione del tutto speculare a quella affrontata dalla sentenza da ultimo citata in quanto l'individuazione dell'errore consistente in un'omissione è, nella vicenda ora in esame, obiettivamente riconoscibile dalla lettura del dispositivo.

La sentenza emendata, infatti, come osserva la Corte d'appello, preso atto della rinuncia dei difensori degli imputati alle richieste contenute nell'atto d'appello relative al profilo di responsabilità penale dei propri assistiti in ordine ai tre furti aggravati, ha assolto gli imputati per il reato associativo e, recependo l'accordo intervenuto tra le parti, ha rideterminato la pena finale e ha condannato gli imputati al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, proprietaria dei beni oggetto dei furti.

Tale ultima statuizione, contenuta nel solo dispositivo, è la naturale conseguenza del riconoscimento della responsabilità civile degli imputati i quali, intendendo accedere alla procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, hanno rinunziato contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello.

Orbene, poiché a norma dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen. l'impugnazione dell'imputato estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento del danno se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato, di conseguenza deve ritenersi che anche la rinuncia a far valere i motivi di appello concernenti la responsabilità per i reati di furto aggravato abbia compreso la rinuncia a impugnare la condanna al risarcimento del danno causato da tali reati trattandosi di statuizione conseguente.

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto ammissibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. dovendosi ritenere l'omissione di cui alla parte motiva meramente materiale.

«La conferma di tali statuizioni — osserva linearmente e logicamente il Giudice distrettuale — non può che ritenersi la naturale conseguenza "del percorso logico giuridico" seguito dal giudice e ciò è reso particolarmente evidente dal rilievo che nel provvedimento emendato la Corte d'appello, in applicazione del principio della soccombenza in senso civilistico degli imputati rispetto alla parte civile, ha condannato tutti gli imputati in dispositivo al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile per partecipare al processo di secondo grado».

5. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] -A i uditoil_fliferrsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno con provvedimento del 15 Febbraio 2023 ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza di concordato in appello resa dalla medesima Corte il 12 novembre 2020 nella parte in cui, nonostante il dispositivo contenesse la condanna degli appellanti al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, non si disponeva nel corpo della motivazione la conferma delle statuizioni civili. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un unico motivo, la violazione di legge e l'omessa motivazione ritenendo che, nel caso di specie, non sarebbe applicabile la disciplina di cui all'articolo 130 cod. proc. pen.. Argomenta il ricorrente che la correzione apportata ha comportato una modificazione essenziale della sentenza poiché questa non ha affrontato l'esame delle questioni concernenti la misura del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado e della provvisionale riconosciuta alla parte civile che avrebbero dovuto essere quantomeno ridotte essendo stato escluso in secondo grado il più grave reato di associazione a delinquere. Deduce, quindi, che la parte civile non avrebbe potuto proporre istanza di correzione di errore materiale, ma ricorso per Cassazione per i soli interessi civili. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale, nel provvedimento qui impugnato, premesso il richiamo della decisione di questa Corte di cassazione secondo cui «è legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice d'appello provvede a emendare, integrando nel dispositivo, la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato nella quale sia stata omessa la conferma delle statuizioni civili, quando detta integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento, ma rifletta il percorso logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 53947 del 04/10/2018, Martina, Rv. 274244), rileva che, nella sentenza da emendare, la Corte d'appello, preso atto della rinuncia da parte dei difensori degli imputati alle richieste contenute nell'atto di appello relative al profilo di responsabilità penale dei predetti in ordine ai delitti loro ascritti, li assolveva dal reato di cui all'art. 416 cod. pen. e, recependo l'accordo intervenuto tra le parti, infliggeva agli imputati la pena di anni quattro di reclusione e di C 800,00 di multa nonché la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e li condannava a pagare le spese sostenute dalla parte civile. Evidenzia, altresì, che nella motivazione la Corte non aveva né confermato né revocato le statuizioni civili disposte in primo grado che avevano comportato la condanna di tutti e tre gli imputati in solido a risarcire il danno, da liquidarsi in separata sede, cagionato per la commissione dei reati di furto allai parte civile costituita, nonché la condanna al pagamento di una provvisionale di euro 55.000. Tale omissione, ritiene la Corte d'appello con l'ordinanza impugnata, è comunque emendabile con la procedura di correzione di errore materiale in quanto «l'accordo ex articolo 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. intercorso tra le parti prevedeva ovviamente anche la conferma delle statuizioni civili emessa dal giudice di primo grado in ordine ai tre reati di furto aggravato». 4. Orbene, corretto giuridicamente e supportato da motivazione logica, sufficiente e rispettosa dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità è il ragionamento effettuato dalla Corte d'appello. 4.1. Risulta utile preliminarmente ricordare il punto di approdo a cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione della nozione di errore materiale e di correzione dello stesso ai sensi dell' art. 130 coli. proc. pen. L'errore materiale viene anzitutto, e unanimemente, ravvisato nell'ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il c:orrelativo mezzo di espressione. Si pensi all'errore linguistico e a quello evidenziabile immediatamente dal contesto interno dell'atto. Tali situazioni si risolvono in sostanza in mere irregolarità formali, riparabili attraverso la semplice esplicitazione della volontà effettiva del giudice enucleabile dall'atto stesso. La giurisprudenza prevalente poi, con riferimento in particolare a casi di errore omissivo, ritiene esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur nell'assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo. In tali casi, si osserva, il dato peculiare è che «quello che si ricostruisce non è la volontà soggettiva del giudice emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso collegati), bensì la sua volontà oggettiva, da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettato ordinamentale». L'art. 130 cod. proc. pen. subordina la possibilità di correggere siffatto errore, connmissivo od omissivo, alla sussistenza deilla duplice condizione che esso non determini nullità e che la sua rimozione non si traduca in una modificazione essenziale dell'atto. [OSCURATO:PERSONA]. U, 8 maggio 1994, n. 8, Armati, Rv. 198543, intervenute per risolvere il contrasto insorto in ordine ai limiti di correzione di errori materiali dei provvedimenti della Corte di cassazione, hanno, in via generale, delimitato i confini applicativi del rimedio di cui all'art. 1:30, fornendo indicazioni suscettibili di impiego più generale.Precisano, infatti, le Sezioni Unite che la duplice condizione prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. segna il confine invalicabile per qualsiasi intervento correttivo e che le due condizioni si armonizzano compiutamente tra loro e sono tese a impedire che l'uso illimitato del rimedio della correzione dell'errore materiale possa trasformarlo in un anomalo mezzo d'impugnazione. E se non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, a maggior ragione deve essere interdetta quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice. Sicché, sono sempre consentiti «gli interventi correttivi imposti dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto, proprio perché siffatti interventi sono "intrinsecamente incapaci" di incidere sulla decisione già assunta». A ulteriore chiarimento e specificazione di quanto sopra riportato, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426, hanno quindi precisato che «la correzione integrativa sarà consentita solo se la stessa sarà riconducibile nell'ambito di un rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto di una decisione, perché soltanto in presenza di tale rapporto l'integrazione rispetta l'intangibilità del contenuto essenziale del provvedimento e lo rende conforme ai parametri normativi di riferimento». In altri termini, come già in precedenza affermato da Sez. U., 27 marzo 2002, n. 16103, Basile, l'errore emendabile mediante il ricorso alla procedura di oui all'art. 130 cod. proc. pen. è quello «da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione». In caso di divergenza tra dispositivo e motivazione, qualora tale divergenza dipenda «da un errore materiale contenuto nel dispositivo, e lo stesso sia obiettivamente riconoscibile, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti». (Sez. F, n. 35516 del 19/08/2013, Liuni, Rv. 257203). 4.2. Di tale principi ha fatto buon uso la Corte d'appello salernitana avendo esaminato una questione del tutto speculare a quella affrontata dalla sentenza da ultimo citata in quanto l'individuazione dell'errore consistente in un'omissione è, nella vicenda ora in esame, obiettivamente riconoscibile dalla lettura del dispositivo. La sentenza emendata, infatti, come osserva la Corte d'appello, preso atto della rinuncia dei difensori degli imputati alle richieste contenute nell'atto d'appello relative al profilo di responsabilità penale dei propri assistiti in ordine ai tre furti aggravati, ha assolto gli imputati per il reato associativo e, recependo l'accordo intervenuto tra le parti, ha rideterminato la pena finale e ha condannato gli imputati al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, proprietaria dei beni oggetto dei furti. Tale ultima statuizione, contenuta nel solo dispositivo, è la naturale conseguenza del riconoscimento della responsabilità civile degli imputati i quali, intendendo accedere alla procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., nel concordare con il pubblico ministero la misura della pena, hanno rinunziato contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Orbene, poiché a norma dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen. l'impugnazione dell'imputato estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarcimento del danno se quest'ultima dipende dal capo o dal punto gravato, di conseguenza deve ritenersi che anche la rinuncia a far valere i motivi di appello concernenti la responsabilità per i reati di furto aggravato abbia compreso la rinuncia a impugnare la condanna al risarcimento del danno causato da tali reati trattandosi di statuizione conseguente. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto ammissibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. dovendosi ritenere l'omissione di cui alla parte motiva meramente materiale. «La conferma di tali statuizioni — osserva linearmente e logicamente il Giudice distrettuale — non può che ritenersi la naturale conseguenza "del percorso logico giuridico" seguito dal giudice e ciò è reso particolarmente evidente dal rilievo che nel provvedimento emendato la Corte d'appello, in applicazione del principio della soccombenza in senso civilistico degli imputati rispetto alla parte civile, ha condannato tutti gli imputati in dispositivo al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile per partecipare al processo di secondo grado». 5. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
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