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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 20878/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dall'imputato, che era stato ritenuto responsabile, dal giudice di primo grado, del delitto di cui all'art. 483 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la violazione di norme processuali e vizi di motivazione, in ordine alla rilevata assenza dell'elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., lamentando di avervi, in realtà, provveduto - è manifestamente infondato, atteso che, dagli atti, non risulta alcuna elezione di domicilio e che, in ogni caso, il ricorso è privo del requisito di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato l'atto di elezione di domicilio e non avendo chiesto di allegarlo alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dall'imputato, che era stato ritenuto responsabile, dal giudice di primo grado, del delitto di cui all'art. 483 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la violazione di norme processuali e vizi di motivazione, in ordine alla rilevata assenza dell'elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., lamentando di avervi, in realtà, provveduto - è manifestamente infondato, atteso che, dagli atti, non risulta alcuna elezione di domicilio e che, in ogni caso, il ricorso è privo del requisito di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato l'atto di elezione di domicilio e non avendo chiesto di allegarlo alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20878/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris