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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16857/2026

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[OSCURATO:PERSONA] ANCONAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSimonetta Ciccarelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 14 aprile 2025, la Corte d’appello di Ancona, inparziale riforma della decisione del Tribunale di Ancona, ha ritenuto AntimoOrologio responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d.specifica contestato al capo 1) e ha dichiarato non doversi procedere perintervenuta estinzione del reato per prescrizione della bancarotta semplice di cuial capo 2), riformando il trattamento sanzionatorio previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche.Al ricorrente è contestato, nella qualità di amministratore dal 2/03/2016 al31/01/2017 della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita in data 31/01/2017, diaver omesso la tenuta di scritture contabili ed il deposito dei bilanci di esercizio erelative note integrative e di aver rettificato delle poste attive in assenza didocumentazione giustificativa, al fine di recare pregiudizio ai creditori.2.

Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura.2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarottafraudolenta documentale.

Dalla motivazione della sentenza impugnataemergerebbe una certa “confusione” in ordine all’elemento soggettivo del reatocontestato in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dologenerico, mentre invece la fattispecie contestata al ricorrente richiederebbe il dolospecifico che nel caso in esame difetterebbe.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale dellapena.

In modo contraddittorio, la Corte territoriale avrebbe valutato positivamentel’età dell’imputato, concedendo il minimo edittale della pena e riconoscendogli lecircostanze attenuanti generiche, mentre invece non avrebbe concesso lasospensione della pena.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che ilricorso sia dichiarato inammissibile.4.

Il difensore dell’imputato ha depositato una memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale, svolgendo ulteriori argomentazioni asostegno dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato, restando il secondo assorbito.2.

Sussiste il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente con riguardo allasussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolentadocumentale.2.1.

È noto che, come chiarito da ultimo da questa Sezione con la sentenzan. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, l’art. 216, comma 1, n. 2,legge fall. punisce due ipotesi alternative di bancarotta fraudolenta documentale.La prima fattispecie (c.d.

“specifica”) consiste nella sottrazione o distruzioneo falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiedeil dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiustoprofitto o di recare pregiudizio ai creditori.Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondottanell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n. 2, legge fall.

A tal fine occorre,però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolospecifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie daquella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentaleprevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione,distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozionericomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesidella “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati in bianco”.2.2.

La seconda fattispecie (c.d.

“generale”) è integrata dalla tenuta dellacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degliaffari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologicacontestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originariadi dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente ildolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez.5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904).Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotare entrambe lefattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato laseguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritturecontabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può averenatura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un interventomanipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata.

La condottaintegrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizzasempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità.

In altritermini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità(ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempree comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descrittadall’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n.5081 del 13/01/2020, Montanari).Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispeciedi “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “adolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissioneconsista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione dispecifiche operazioni.Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolentadocumentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elementosoggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza èpressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta“specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specificadirezione della volontà.In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio dicontinuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (noncome evento del reato, ma come carattere modale della condotta), dannocomunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunquecreano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”.2.3.

Nel caso in rassegna, come si evince chiaramente dal capo diimputazione, è contestata l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentalespecifica, integrata, sotto il profilo materiale, dalla omessa tenuta delladocumentazione contabile «allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto».

La Corte territoriale, confermando sul punto la sentenza di primo grado,ha dato atto che dalla relazione del curatore fallimentare e da quanto dallo stessodichiarato in udienza, per gli anni dal 2011 al 2014 non era stata consegnataalcuna contabilità, mentre per gli anni 2015 e 2016 erano stati forniti solo i registriIVA acquisti e vendite, i libri cespite e il libro giornale.

Ciò aveva impedito diricostruire le movimentazioni effettuate tra il 2011 e il 2014, mentre per gli annisuccessivi non era stato possibile comprendere la causale delle movimentazioni.I giudici di appello hanno ritenuto che da tali circostanze, e in particolare dallamera mancata consegna e dalla parzialità e incompletezza della documentazionefornita, fosse possibile desumere l’elemento soggettivo del reato, in tal modofacendo sostanzialmente coincidere la oggettiva omessa consegna delle scritturecon il delitto contestato, caratterizzato dal menzionato dolo specifico, senzaspecificare da dove abbiano desunto che la condotta dell’imputato fosse volta aprocurare danno ai creditori o un ingiusto profitto a sé o altri.

Ciò però – in assenzadi un quadro che chiarisca l’ambito in cui il fatto si colloca, e in primo luogo l’entitàdel passivo ovvero la contemporanea sussistenza di condotte depauperative – nonè sufficiente a far desumere il menzionato dolo specifico, ovvero la precisa volontàdell’imputato di ingannare il ceto creditorio o di procurare a sé o altri un ingiustoprofitto, finendo per rendere indistinguibile la fattispecie fraudolenta dallabancarotta documentale semplice.3.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Perugia.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte diappello di Perugia.Così deciso il 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ANCONAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreSimonetta Ciccarelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14 aprile 2025, la Corte d’appello di Ancona, inparziale riforma della decisione del Tribunale di Ancona, ha ritenuto AntimoOrologio responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d.specifica contestato al capo 1) e ha dichiarato non doversi procedere perintervenuta estinzione del reato per prescrizione della bancarotta semplice di cuial capo 2), riformando il trattamento sanzionatorio previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche.Al ricorrente è contestato, nella qualità di amministratore dal 2/03/2016 al31/01/2017 della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita in data 31/01/2017, diaver omesso la tenuta di scritture contabili ed il deposito dei bilanci di esercizio erelative note integrative e di aver rettificato delle poste attive in assenza didocumentazione giustificativa, al fine di recare pregiudizio ai creditori.2. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando due motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarottafraudolenta documentale. Dalla motivazione della sentenza impugnataemergerebbe una certa “confusione” in ordine all’elemento soggettivo del reatocontestato in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dologenerico, mentre invece la fattispecie contestata al ricorrente richiederebbe il dolospecifico che nel caso in esame difetterebbe.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale dellapena. In modo contraddittorio, la Corte territoriale avrebbe valutato positivamentel’età dell’imputato, concedendo il minimo edittale della pena e riconoscendogli lecircostanze attenuanti generiche, mentre invece non avrebbe concesso lasospensione della pena.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che ilricorso sia dichiarato inammissibile.4. Il difensore dell’imputato ha depositato una memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale, svolgendo ulteriori argomentazioni asostegno dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato, restando il secondo assorbito.2. Sussiste il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente con riguardo allasussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolentadocumentale.2.1. È noto che, come chiarito da ultimo da questa Sezione con la sentenzan. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01, l’art. 216, comma 1, n. 2,legge fall. punisce due ipotesi alternative di bancarotta fraudolenta documentale.La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzioneo falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiedeil dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiustoprofitto o di recare pregiudizio ai creditori.Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondottanell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n. 2, legge fall. A tal fine occorre,però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolospecifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie daquella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentaleprevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione,distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozionericomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesidella “materiale” esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati in bianco”.2.2. La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta dellacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degliaffari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologicacontestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originariadi dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente ildolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez.5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904).Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotare entrambe lefattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato laseguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritturecontabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può averenatura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un interventomanipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condottaintegrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizzasempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altritermini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità(ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempree comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descrittadall’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n.5081 del 13/01/2020, Montanari).Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispeciedi “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “adolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissioneconsista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione dispecifiche operazioni.Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolentadocumentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elementosoggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza èpressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza dellescritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta“specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specificadirezione della volontà.In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio dicontinuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (noncome evento del reato, ma come carattere modale della condotta), dannocomunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunquecreano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”.2.3. Nel caso in rassegna, come si evince chiaramente dal capo diimputazione, è contestata l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentalespecifica, integrata, sotto il profilo materiale, dalla omessa tenuta delladocumentazione contabile «allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto». La Corte territoriale, confermando sul punto la sentenza di primo grado,ha dato atto che dalla relazione del curatore fallimentare e da quanto dallo stessodichiarato in udienza, per gli anni dal 2011 al 2014 non era stata consegnataalcuna contabilità, mentre per gli anni 2015 e 2016 erano stati forniti solo i registriIVA acquisti e vendite, i libri cespite e il libro giornale. Ciò aveva impedito diricostruire le movimentazioni effettuate tra il 2011 e il 2014, mentre per gli annisuccessivi non era stato possibile comprendere la causale delle movimentazioni.I giudici di appello hanno ritenuto che da tali circostanze, e in particolare dallamera mancata consegna e dalla parzialità e incompletezza della documentazionefornita, fosse possibile desumere l’elemento soggettivo del reato, in tal modofacendo sostanzialmente coincidere la oggettiva omessa consegna delle scritturecon il delitto contestato, caratterizzato dal menzionato dolo specifico, senzaspecificare da dove abbiano desunto che la condotta dell’imputato fosse volta aprocurare danno ai creditori o un ingiusto profitto a sé o altri. Ciò però – in assenzadi un quadro che chiarisca l’ambito in cui il fatto si colloca, e in primo luogo l’entitàdel passivo ovvero la contemporanea sussistenza di condotte depauperative – nonè sufficiente a far desumere il menzionato dolo specifico, ovvero la precisa volontàdell’imputato di ingannare il ceto creditorio o di procurare a sé o altri un ingiustoprofitto, finendo per rendere indistinguibile la fattispecie fraudolenta dallabancarotta documentale semplice.3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Perugia. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte diappello di Perugia.Così deciso il 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
Sentenza Cassazione n. 16857/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris