CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07836/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa in sede di udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen., fissata dopo la seconda opposizione proposta dalla persona offesa avverso la seconda richiesta di tiA archiviazione avanzata dall'ufficio della Procura della Repubblica, indicava al Pubblico ministero di compiere ulteriori indagini, indicate in parte motiva, fissando il termine di 60 giorni per il compimento di esse. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato per avere il Giudice per le indagini preliminari disposto di procedere per una seconda volta alla effettuazione di indagini, peraltro non richieste dalla persona offesa ed inutili, avendo il giudice già esaurito il relativo potere attraverso il primo provvedimento con il quale aveva disposto ulteriori indagini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Deve ricordarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, l'abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell'atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale, ed uno di natura funzionale, allorché, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l'atto è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irreversibile del processo (Sez. U, n. 26 del 26/01/2000, Magnani; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni). 2. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari impugnata in questa sede non può essere ritenuta abnorme sotto nessuno dei due profili in astratto enucleati. Essa non determina una stasi del procedimento, in quanto il Pubblico ministero potrà effettuare le nuove indagini richieste, al di là del loro esito allo stato non prevedibile. Né si può ritenere che il potere del giudice di disporre per la seconda volta nuove indagini si fosse "consumato" attraverso il primo precedente provvedimento che a ciò mirava. Tanto si deduce dal fatto che avverso la seconda richiesta di archiviazione del Pubblico ministero, in esito alle prime indagini suppletive, la persona offesa è ammessa nuovamente a proporre opposizione, essendosi ripetutamente discusso in giurisprudenza se su tale seconda richiesta di archiviazione il Giudice per le indagini preliminari potesse o meno decidere de plano, questione risolta, a partire da Sez. U. n. 23909 del 2010, Simoni, nel senso che tale modalità di decisione è consentita a patto che la persona offesa non abbia proposto una seconda opposizione o questa sia dichiarata inammissibile. In una sentenza successiva di questa Corte (Sez. 6, n. 457 del 09/10/2012, dep. 2013, Riccio, Rv. 254252), nel solco delle SS.UU. prima richiamate, è stato osservato, in parte motiva, con portata decisiva anche sulle altre argomentazioni del ricorrente, che non "sembrano configurabili, diversamente da quanto osservato dal P.G. in sede requirente, effetti preclusivi riguardo alla facoltà della persona offesa di reiterare l'opposizione alla nuova richiesta di archiviazione proposta dal P.M. a seguito dello svolgimento delle indagini suppletive indicate dal Giudice all'esito del contraddittorio camerale: fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto delle condizioni di ammissibilità espressamente stabilite dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., sulla cui presenza o meno, come si è osservato, il G.i.p. è chiamato ad assolvere il relativo obbligo motivazionale, nessun onere dimostrativo legato all'emersione di fatti nuovi idonei a legittimare l'esigenza di un rinnovato vaglio giudiziale in sede camerale incombe sulla persona offesa, avuto riguardo non solo alla connaturale fluidità delle valutazioni collegate all'evolversi delle acquisizioni istruttorie progressivamente maturate nell'ambito degli sviluppi procedimentali propri della fase delle indagini preliminari all'esercizio dell'azione penale, ma anche ai connotati di tendenziale o, comunque, provvisoria stabilità del provvedimento di archiviazione (la cui rimozione, infatti, è motivabile, ex art. 414 c.p.p., semplicemente con l'esigenza di "nuove investigazioni", ossia "altre" rispetto alle preesistenti, secondo quanto osservato già da Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, dep. 01/06/2000, Rv. 216004). In tal senso deve altresì rilevarsi come nell'espressione "investigazione suppletiva" di cui all'art. 410 c.p.p. rientrino non solo le indagini nuove, ma anche quelle che costituiscano un'integrazione di un atto investigativo già compiuto (Sez. 6, n. 37960 del 28/09/2007, dep. 15/10/2007, Rv. 237664). Seguendo tale linea interpretativa, infatti, riguardo all'opposizione della persona offesa la disposizione di cui all'art. 410 c.p.p. non richiede necessariamente che le indagini sollecitate siano "nuove", ma fa riferimento ad un concetto di integrazione del tutto compatibile con una richiesta di perfezionamento, ovvero di completamento dell'atto investigativo già compiuto. In sostanza deve escludersi che la norma presupponga che la richiesta della persona offesa abbia ad oggetto un "nuovo" atto di indagine, potendo trattarsi, semplicemente, di un completamento integrativo dell'atto investigativo". Ne deve conseguire che se è data la possibilità alla persona offesa di proporre una seconda opposizione avverso la seconda richiesta di archiviazione del Pubblico ministero, deve essere data al Giudice per le indagini preliminari la possibilità di decidere della materia del contendere con gli stessi poteri che aveva in sede di udienza camerale fissata dopo la prima richiesta di archiviazione e la prima opposizione ad essa da parte della persona offesa. Ragionando diversamente, la facoltà, attribuita a quest'ultima, di proporre una nuova opposizione rimarrebbe priva di uno dei concreti obbiettivi che l'ordinamento penale riconnette a tale atto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.01.2022. Il Consigliere estens