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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00058/2023

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el. ha pronunciato a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 22386/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;rappresentata e difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., in persona del procuratore speciale; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 62 , presso lo S tudio dell ’A vv . [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente a ll’Avv . [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -controricorrente- C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA].

Spaziani avverso la sentenza n. 759/2020 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 27maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 27 maggio 2020 n. 759, il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. , proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 1 2 febbraio 2018, con cui il giudice dell’esecuzione del medesimo T ribunale, nell’ambito di una procedura di espropriazioneimmobiliare iniziata da [OSCURATO:SOCIETA]. , aveva disposto la riduzionedel pignoramento, ex art. 496 cod. proc. civ., limitandolo ad un immobile ad uso abitativo conannessa autorimessa ( individuato c ome lotto n. 1) e disponendo la cancellazione del vincolo giuridico su altro immobile costituito da terreni agricoli (individuato come lotto n. 2), con contestualefissazione de lla vendita del primo .

Il Tribunale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- s ebbene la debitrice avesse domandato di mantenere il pignoramento soltanto sul lotto n. 2 – e sebbene il valore di tale lotto fosse statostimato in misura più che sufficiente in relazione al valore del credito – tuttavia era risultata fondata l’eccezione della banca creditrice in ordine alla carenza del requisito dellacontinuità delle trascrizioni sui terreni agricoli che costituivano il predetto lotto n. 2 , essendo stato accertato, all’esitodi CTU, che questi beni immobili erano pervenuti alla debitricein parte per divisione in parte per successione mortis causa , e che non era stata ancora trascrittaalcuna accettazione dell’eredità; II- i n ragione di ciò, in funzione della vendita coattiva dei beni pignorati, la banca creditrice avrebbe dovuto previamente ottenere l’accertamentogiudiziale, con efficacia di giudicato, della qualità di erede C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dell’esecutata, con aumento di costi e con necessità di sospensione della procedura esecutiva in corso; III- pe rtanto, perfettamente risp o nd ente alle esigenze di pronta liquidazione dei beni pignorati appariva il provvedimento volto a mantenereil pignoramento sui be n i del lotto n. 1, la cui vendita avrebbe evitato l’aggravio dei costi e il prolungamentodei tempi della procedura.

Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ..

La ricorrente deduce che il giudice dell’opposizione esecutiva non avrebbe preso in considerazione la sua disponibilità a collaborare per sanare il difetto di continuità delle trascrizionirelative al lotto n. 2, onde consentire la riduzione ad esso del pignoramento e procedere al la sua vendita.

Evidenzia di avere, nella prima memoriadi cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.,in replica all’eccezione di difetto di continuità delle trascrizioni sollevata dalla banca creditrice, chiesto darsi seguito alle necessarie correzioni catastali, al fine di sanare questo difetto.

Sostiene che, in ragione di tale sua disponibilità, il giudice sarebbe stato tenuto a concedere termine affinché le parti procedessero all a trascrizione dell’acquisto mortis causa(trascrizione da ritenersi sempre possibile sino allavendita definitiva dei beni), mentre la cr ed itrice non avrebbe dovuto C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA].

Spaziani munirsi di alcun accertamento giudiziale sulla sua qualità di erede, cosicché la richiesta riduzione del pignoramento al lotto n. 2 avreb be potutoessere disposta senza pregiudizio del creditore e senza che q u esti andasse incontro ad oneriprocessuali e a costi aggiuntivi . 1.1.Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni .

In primo luogo, va ricordato che la valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento resta affidata ai pot eri discrezionalidi apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando –come nella specie –sia stata congruamente e correttamente motivata ( C ass. 03/04/1979, n. 1919; C ass. 16/01/2006, n. 702).

Ciò vale, ovviamente, anche –e precipuamente – in ordine alle scelte volte a concentrare e conservare il vincolo esecutivosu taluni beni anziché su altri, venendo in considerazione una valutazionedi merito sulle ragioni che giustificano la riduzione.

In secondo luogo, va poi evidenziato che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della “nuova” formulazione dell’art. 360 , primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. (introdotta dall’art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) , deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761).

C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] esame del giudice del merito, dunque, deve avere ad oggetto un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, discussa e decisiva, come tale non ricomprendente “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (tra le altre: Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018 , n. 26305).

È quindievidente che non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, la mancata considerazione della richiesta di sanare l’eccepito difetto di continuità delle trascrizioni, contenuta nella memoria di replica di cui all’art. 183 sesto comm a, c.p.c, dalla quale sarebbedovuta emergere la disponibilità del debitore ad offrire la propria collaborazione in talsenso. 2.Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza , ai sensi dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma,n. 4, cod. proc. civ. , per assoluta mancanza di motivazione.

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata risu l terebbe « del tutto priva di motivazione»(p. 18 del ricorso) , poiché, oltre ad omettere di prendere in considerazione la sua disponibilità a cooperare per sanare il difetto di continuità delle trascrizioniriscontrato sul lotto n. 2, avrebbe addotto a fondamento della statuizione di rigetto dell’opposizione il contrario rilievo in ordine ad una – in realtà insussistente – « a s senza di cooperazione dell’esecutato»(p. 18, cit. ) , in forza della quale la creditrice procedente si sarebbe trovata nella necessità di introdurre un autonomo giudiziodi accertamento della sua qualità di erede. 2.1.Questo secondo motivo è infondato.

Va premesso che, in seguito alla surrichiamata riformulazione dell’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ. , il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito resta circoscritto alla verifica del C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA].

Spaziani rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132, secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile quale nullità processuale ai s ensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

U. , 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.03/03/2022, n. 7090).

Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle suddette gravi lacune motivazionali poiché, al contrario, il Tribunale ha dato conto in maniera argomentata delle ragioni di rigettodell’opposizione.

Diversamenteda quanto sembra ritenere la ricorrente co n il motivo in esame, inoltre, il giudice del meritonon aveva, nella fattispecie, l’obbligo di motivare sulla sussistenza o meno della dichiarata disponibilità alla cooperazione del debitore esecutato in funzione della sanatoria del difetto dicontinuità delle trascrizioni, avuto riguardo, per un verso, al ricordato carattere discrezionale dell’apprezzamento, riservato al giudice dell’esecuzione, delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento e delle scelte relative ai beni sui quali deve essere conservato il vincolo esecutivo; e considerato , per a l tro verso , che la procedura esecutiva non a ssolve la funzione di regolarizzare i beni staggiti, neppure con l’accordo del debitore, non potendosi esigere dal creditorel’assunzione deg li oneri e dei rischi connessi a tale operazione .

Il secondomotivo del ricorso va , pertanto, rigettato .

C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 3.Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.484, 485, 175, 101 cod. proc. civ., nonché 111, secondo comma, Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .

La ricorrente deduce che il giudice dell’esecuzione , dopo aver preso atto della sua richiesta dimantenere il pignoramento soltanto sul lotto n. 2 e dell’ eccezione sollevata al riguardo dalla banca c r editrice, avrebbe dovuto rilevare in udienza il difetto di prova del l’appartenenza del bene pignorato all’esecutato, perpoi stabilire, nel contraddittorio tra le parti, le modalità e i termini per sanare il difetto di c ontinuità delle trascrizioni .

Sostiene che, invece, la diversacondotta del giudice diretta a disporre la riduzionedel pignoramento al lotto n. 1, senza suscitare il contraddittorio delle parti, sarebbes tata contraria alle prescrizioni di cui agli artt. 484 e 175 cod. proc. civ., nonché ai principi sanciti da questa C orte con la sentenza n. 11638 del 2014. 3.1.Anche il terzo motivo è infondato.

Deve ribadirsi che il processo esecutivo non assolvealla funzione della regolarizzazione dei beni pignorati, non potendosi onerare il creditore , quand’anche vi sia la sollecitazione o la disponibilità del debitore, dell’assunzione dei relativicosti ed oneri.

Inoltre, non è appropriato il richiamo operato dalla ricorrente ai principi affermatida questa Corte con la sentenza n. 11638 del 2014.

Questa s entenza , n ello statuire che il credit o re, in procedura immobiliare su bene di provenienza ereditaria, possa richiedere a sua cura e spese latrascrizione dell’atto posto in essere dal debitore esecutato che comporta l’accettazione tacita dell’eredità, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento ( ripristinando cos ì la continuità delle trascrizioni, purché prima dell’autorizzazione alla C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA].

Spaziani vendita), non autorizza aff a tto una indefinita protrazione dei tempi del processo esecutivo, ma, anzi, postula che il creditore si assuma il rischio di vedersi dichiarata estinta la procedura ove non sia regolarizzata la documentazione prima della fissazione della vendita.

Del tutto correttamente quindi il giudice dell’esecuzione, come è accaduto nella specie, ha concentrato – riducendo il pignoramento con esclusione dell’altro –il prosieguo della procedura esecutiva su quello, tra i due lotti, che non esponeva il creditore al predettorischio: non potendo farsi carico a quest’ultimo dell’irregolarità nella continuità delle trascrizioni dell’altro bene pure pignorato.

Ancheil terzo motivo va dunque rigetta t o. 4.Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del principio di buona fede e dell’art. 2 della Costituzione,in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .

La ricorrenteevidenzia, per un verso, che il bene ricompreso nel lotto n. 1 rappres entava l’unica abitazione in cui ella dimorava insieme all’anziana madre; peral tro verso, che la vendita dei beni compresi nel lotto n. 2 non avrebbe recato alcun pr e giudizio alla banca creditrice , avendo un valore (stimato dal CTU in oltre 176.000 Euro) superiore a quello (di circa 114.000 Euro) attribuito dal medesimo CTU al lotto n.1.

In tale situazio ne – e considerata altresì l’entità ridotta del debito di fronte al valore dei beni staggiti – la c o ndotta del debitore procedente, che aveva insistitoper conservare il vincolo sul lotto n. 1 an ziché sul lotto n.2, come da lei richiesto, avrebbe do v uto riten e rsi contraria al principio di buona fedee lesiva dei doveri di solidarietà sociale costituzionalmente rilevanti.

4.1. Anche questo motivo è infondato.

C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha rigetta t o l’opposizione, condividendo il rilievo del Giudice dell’esecuzione – c he costituisce giudizio di me rito avente carattere discrezionale in quanto rientrante n ell’in s i n dacabile apprezzamento delle condizioni della ridu zione del pignoramento – secondo cui il lotto n. 1 era l’unico bene ido neo al soddisfacimen to dell’esigenza di pronta liquidazione deibeni pignorati, posto che il lotto n. 2 presentava problemidi regolarità catastale e carenza di continuità delle trascrizioni.

Alla luce di questorilievo –che, in quanto debitamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità – deve escludersi in radice che il contegno della creditrice procedente (che aveva richiesto la vendita dei beni compresi nel lotto n.1), potesse essere ritenuto contrario a l prin cipio di buona fede e lesivo dei doveri di solidarietà socialedi cui all’art. 2 Cost.: tali doveri non possono infatti tradursi nell’imposizione di oneri o di rischi esorbitanti rispetto al diritto di credito riconosciuto nel titolo azionato e spettando al legislatore il contemperamento degli interessi eventualmente in conflitto nell’espropriazione(cfr., in tema, Cass. 10/06/2020, n. 11116; Cass., Sez.

U., 14/12/2020, n. 28387); ciò che, del resto, è in concreto rimesso almeno a seguito della rimodulazione dell’istituto della custodia a tutela delle aspettative del debitore a permanere il più possibile nella casa di abitazione, in contemperamento della altrettanto primaria esigenza dell’ordinamento di garantire l’effettività della tutela deldiritto di credito. 5.In definitiva , il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettatoper inammissibilità del primo motivo e infondatezza degli altri .

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 – della C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA].

Spaziani sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 22386/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;rappresentata e difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., in persona del procuratore speciale; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 62 , presso lo S tudio dell ’A vv . [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente a ll’Avv . [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -controricorrente- C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avverso la sentenza n. 759/2020 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 27maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 27 maggio 2020 n. 759, il Tribunale di Bergamo ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. , proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 1 2 febbraio 2018, con cui il giudice dell’esecuzione del medesimo T ribunale, nell’ambito di una procedura di espropriazioneimmobiliare iniziata da [OSCURATO:SOCIETA]. , aveva disposto la riduzionedel pignoramento, ex art. 496 cod. proc. civ., limitandolo ad un immobile ad uso abitativo conannessa autorimessa ( individuato c ome lotto n. 1) e disponendo la cancellazione del vincolo giuridico su altro immobile costituito da terreni agricoli (individuato come lotto n. 2), con contestualefissazione de lla vendita del primo . Il Tribunale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- s ebbene la debitrice avesse domandato di mantenere il pignoramento soltanto sul lotto n. 2 – e sebbene il valore di tale lotto fosse statostimato in misura più che sufficiente in relazione al valore del credito – tuttavia era risultata fondata l’eccezione della banca creditrice in ordine alla carenza del requisito dellacontinuità delle trascrizioni sui terreni agricoli che costituivano il predetto lotto n. 2 , essendo stato accertato, all’esitodi CTU, che questi beni immobili erano pervenuti alla debitricein parte per divisione in parte per successione mortis causa , e che non era stata ancora trascrittaalcuna accettazione dell’eredità; II- i n ragione di ciò, in funzione della vendita coattiva dei beni pignorati, la banca creditrice avrebbe dovuto previamente ottenere l’accertamentogiudiziale, con efficacia di giudicato, della qualità di erede C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dell’esecutata, con aumento di costi e con necessità di sospensione della procedura esecutiva in corso; III- pe rtanto, perfettamente risp o nd ente alle esigenze di pronta liquidazione dei beni pignorati appariva il provvedimento volto a mantenereil pignoramento sui be n i del lotto n. 1, la cui vendita avrebbe evitato l’aggravio dei costi e il prolungamentodei tempi della procedura. Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ.. La ricorrente deduce che il giudice dell’opposizione esecutiva non avrebbe preso in considerazione la sua disponibilità a collaborare per sanare il difetto di continuità delle trascrizionirelative al lotto n. 2, onde consentire la riduzione ad esso del pignoramento e procedere al la sua vendita. Evidenzia di avere, nella prima memoriadi cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.,in replica all’eccezione di difetto di continuità delle trascrizioni sollevata dalla banca creditrice, chiesto darsi seguito alle necessarie correzioni catastali, al fine di sanare questo difetto. Sostiene che, in ragione di tale sua disponibilità, il giudice sarebbe stato tenuto a concedere termine affinché le parti procedessero all a trascrizione dell’acquisto mortis causa(trascrizione da ritenersi sempre possibile sino allavendita definitiva dei beni), mentre la cr ed itrice non avrebbe dovuto C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani munirsi di alcun accertamento giudiziale sulla sua qualità di erede, cosicché la richiesta riduzione del pignoramento al lotto n. 2 avreb be potutoessere disposta senza pregiudizio del creditore e senza che q u esti andasse incontro ad oneriprocessuali e a costi aggiuntivi . 1.1.Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni . In primo luogo, va ricordato che la valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento resta affidata ai pot eri discrezionalidi apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando –come nella specie –sia stata congruamente e correttamente motivata ( C ass. 03/04/1979, n. 1919; C ass. 16/01/2006, n. 702). Ciò vale, ovviamente, anche –e precipuamente – in ordine alle scelte volte a concentrare e conservare il vincolo esecutivosu taluni beni anziché su altri, venendo in considerazione una valutazionedi merito sulle ragioni che giustificano la riduzione. In secondo luogo, va poi evidenziato che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della “nuova” formulazione dell’art. 360 , primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. (introdotta dall’art. 54 del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) , deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761). C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] esame del giudice del merito, dunque, deve avere ad oggetto un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, discussa e decisiva, come tale non ricomprendente “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (tra le altre: Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018 , n. 26305). È quindievidente che non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, la mancata considerazione della richiesta di sanare l’eccepito difetto di continuità delle trascrizioni, contenuta nella memoria di replica di cui all’art. 183 sesto comm a, c.p.c, dalla quale sarebbedovuta emergere la disponibilità del debitore ad offrire la propria collaborazione in talsenso. 2.Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza , ai sensi dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma,n. 4, cod. proc. civ. , per assoluta mancanza di motivazione. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata risu l terebbe « del tutto priva di motivazione»(p. 18 del ricorso) , poiché, oltre ad omettere di prendere in considerazione la sua disponibilità a cooperare per sanare il difetto di continuità delle trascrizioniriscontrato sul lotto n. 2, avrebbe addotto a fondamento della statuizione di rigetto dell’opposizione il contrario rilievo in ordine ad una – in realtà insussistente – « a s senza di cooperazione dell’esecutato»(p. 18, cit. ) , in forza della quale la creditrice procedente si sarebbe trovata nella necessità di introdurre un autonomo giudiziodi accertamento della sua qualità di erede. 2.1.Questo secondo motivo è infondato. Va premesso che, in seguito alla surrichiamata riformulazione dell’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ. , il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito resta circoscritto alla verifica del C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132, secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile quale nullità processuale ai s ensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U. , 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.03/03/2022, n. 7090). Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle suddette gravi lacune motivazionali poiché, al contrario, il Tribunale ha dato conto in maniera argomentata delle ragioni di rigettodell’opposizione. Diversamenteda quanto sembra ritenere la ricorrente co n il motivo in esame, inoltre, il giudice del meritonon aveva, nella fattispecie, l’obbligo di motivare sulla sussistenza o meno della dichiarata disponibilità alla cooperazione del debitore esecutato in funzione della sanatoria del difetto dicontinuità delle trascrizioni, avuto riguardo, per un verso, al ricordato carattere discrezionale dell’apprezzamento, riservato al giudice dell’esecuzione, delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento e delle scelte relative ai beni sui quali deve essere conservato il vincolo esecutivo; e considerato , per a l tro verso , che la procedura esecutiva non a ssolve la funzione di regolarizzare i beni staggiti, neppure con l’accordo del debitore, non potendosi esigere dal creditorel’assunzione deg li oneri e dei rischi connessi a tale operazione . Il secondomotivo del ricorso va , pertanto, rigettato . C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 3.Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.484, 485, 175, 101 cod. proc. civ., nonché 111, secondo comma, Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . La ricorrente deduce che il giudice dell’esecuzione , dopo aver preso atto della sua richiesta dimantenere il pignoramento soltanto sul lotto n. 2 e dell’ eccezione sollevata al riguardo dalla banca c r editrice, avrebbe dovuto rilevare in udienza il difetto di prova del l’appartenenza del bene pignorato all’esecutato, perpoi stabilire, nel contraddittorio tra le parti, le modalità e i termini per sanare il difetto di c ontinuità delle trascrizioni . Sostiene che, invece, la diversacondotta del giudice diretta a disporre la riduzionedel pignoramento al lotto n. 1, senza suscitare il contraddittorio delle parti, sarebbes tata contraria alle prescrizioni di cui agli artt. 484 e 175 cod. proc. civ., nonché ai principi sanciti da questa C orte con la sentenza n. 11638 del 2014. 3.1.Anche il terzo motivo è infondato. Deve ribadirsi che il processo esecutivo non assolvealla funzione della regolarizzazione dei beni pignorati, non potendosi onerare il creditore , quand’anche vi sia la sollecitazione o la disponibilità del debitore, dell’assunzione dei relativicosti ed oneri. Inoltre, non è appropriato il richiamo operato dalla ricorrente ai principi affermatida questa Corte con la sentenza n. 11638 del 2014. Questa s entenza , n ello statuire che il credit o re, in procedura immobiliare su bene di provenienza ereditaria, possa richiedere a sua cura e spese latrascrizione dell’atto posto in essere dal debitore esecutato che comporta l’accettazione tacita dell’eredità, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento ( ripristinando cos ì la continuità delle trascrizioni, purché prima dell’autorizzazione alla C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani vendita), non autorizza aff a tto una indefinita protrazione dei tempi del processo esecutivo, ma, anzi, postula che il creditore si assuma il rischio di vedersi dichiarata estinta la procedura ove non sia regolarizzata la documentazione prima della fissazione della vendita. Del tutto correttamente quindi il giudice dell’esecuzione, come è accaduto nella specie, ha concentrato – riducendo il pignoramento con esclusione dell’altro –il prosieguo della procedura esecutiva su quello, tra i due lotti, che non esponeva il creditore al predettorischio: non potendo farsi carico a quest’ultimo dell’irregolarità nella continuità delle trascrizioni dell’altro bene pure pignorato. Ancheil terzo motivo va dunque rigetta t o. 4.Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del principio di buona fede e dell’art. 2 della Costituzione,in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . La ricorrenteevidenzia, per un verso, che il bene ricompreso nel lotto n. 1 rappres entava l’unica abitazione in cui ella dimorava insieme all’anziana madre; peral tro verso, che la vendita dei beni compresi nel lotto n. 2 non avrebbe recato alcun pr e giudizio alla banca creditrice , avendo un valore (stimato dal CTU in oltre 176.000 Euro) superiore a quello (di circa 114.000 Euro) attribuito dal medesimo CTU al lotto n.1. In tale situazio ne – e considerata altresì l’entità ridotta del debito di fronte al valore dei beni staggiti – la c o ndotta del debitore procedente, che aveva insistitoper conservare il vincolo sul lotto n. 1 an ziché sul lotto n.2, come da lei richiesto, avrebbe do v uto riten e rsi contraria al principio di buona fedee lesiva dei doveri di solidarietà sociale costituzionalmente rilevanti. 4.1. Anche questo motivo è infondato. C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha rigetta t o l’opposizione, condividendo il rilievo del Giudice dell’esecuzione – c he costituisce giudizio di me rito avente carattere discrezionale in quanto rientrante n ell’in s i n dacabile apprezzamento delle condizioni della ridu zione del pignoramento – secondo cui il lotto n. 1 era l’unico bene ido neo al soddisfacimen to dell’esigenza di pronta liquidazione deibeni pignorati, posto che il lotto n. 2 presentava problemidi regolarità catastale e carenza di continuità delle trascrizioni. Alla luce di questorilievo –che, in quanto debitamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità – deve escludersi in radice che il contegno della creditrice procedente (che aveva richiesto la vendita dei beni compresi nel lotto n.1), potesse essere ritenuto contrario a l prin cipio di buona fede e lesivo dei doveri di solidarietà socialedi cui all’art. 2 Cost.: tali doveri non possono infatti tradursi nell’imposizione di oneri o di rischi esorbitanti rispetto al diritto di credito riconosciuto nel titolo azionato e spettando al legislatore il contemperamento degli interessi eventualmente in conflitto nell’espropriazione(cfr., in tema, Cass. 10/06/2020, n. 11116; Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387); ciò che, del resto, è in concreto rimesso almeno a seguito della rimodulazione dell’istituto della custodia a tutela delle aspettative del debitore a permanere il più possibile nella casa di abitazione, in contemperamento della altrettanto primaria esigenza dell’ordinamento di garantire l’effettività della tutela deldiritto di credito. 5.In definitiva , il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettatoper inammissibilità del primo motivo e infondatezza degli altri . 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 7. In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 – della C.C. 01.12.2022 N. R.G. 22386/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorren
Sentenza Cassazione n. 00058/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris