CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 09121/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23793/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – distacco – indennità di perequazione R.G.N. 23793/2021 Pag.-controricorrenti - avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1237/2017 depositata il 05/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Pisa con la sentenza n. 662/2007, affermata la sola legittimazione passiva dell’Università di Pisa, accoglieva il ricorso degli odierni controricorrenti, dipendenti di tale Università di Pisa, distaccati presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed addetti a compiti di supporto all’assistenza sanitaria, riconoscendo il loro diritto alla percezione della indennità di equiparazione di cui agli artt. 1 L. n. 200 del 1974 e 31 d.P.R. n. 761 del 1979 “nella misura riconosciuta all’esito del giudicato amministrativo” di cui alla sentenza del TAR Toscana del 24 febbraio 2003, con conseguente condanna dell’Università al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2007. 2. Con sentenza n. 1073/2009, la Corte d’appello di Firenze confermava in toto la decisione di primo grado. Riteneva innanzitutto l’Università di Pisa legittimo interlocutore delle pretese retributive dei lavoratori, “legati da un rapporto di impiego pubblico soltanto con l’istituzione universitaria”. Considerava, poi, che il giudicato amministrativo, con cui era stato accertato il diritto dei lavoratori medesimi “di percepire l’indennità ex art. 31 D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con adeguamento retributivo ed equiparazione economica al personale delle USL già appartenente ai livelli IX e X (come da allegato D del D.M. 9.11.1982)”, precludesse ogni ulteriore questione “circa la portata retributiva” di detto decreto ministeriale anche per il periodo successivo al 10 gennaio 2007. Pronunciando sul ricorso dell’Università, questa Corte, con sentenza n. 10156/2017, respinti i motivi di impugnazione che attenevano alla legittimazione passiva dell’Università ed alla equiparazione, riteneva che il giudicato amministrativo rappresentato dalla sentenza del TAR del 2003, fondato sulle tabelle di equiparazione del D.M. 1982, non potesse certo spiegare ultrattivamente i suoi effetti una volta che detta tabella era stata sostituita da quella contenuta nel C.C.N.L. Università del 2005 (da ultimo v. Cass. SS.UU. n. 9279 del 2016) e che, quanto meno secondo la prospettazione dell’Università, un nuovo accordo contrattuale era stato sottoscritto e accettato dalle parti, quindi, una volta mutato radicalmente il quadro normativo e fattuale di riferimento in virtù di eventi sopravvenuti. Rinviava, perciò, al giudice di merito “affinché, esclusa ogni preclusione derivante dal preteso giudicato possa pronunciarsi sull’esistenza e sugli eventuali effetti dell’accordo quale dedotto dall’Università interpretando il comportamento delle parti”. R.G.N. 23793/2021 Pag.Decidendo quale giudice del rinvio, la Corte d’appello di Firenze, dichiarato quale unico soggetto passivo l’Università degli Studi di Pisa, accertava il diritto dei dipendenti alla percezione anche dal gennaio 2007 dell’indennità di perequazione nella misura in godimento al 31/12/2006 (determinata in applicazione delle tabelle di cui al D.M. 9.11.1982) e per l’effetto condannava l’Università di Pisa a corrispondere loro le differenze retributive dovute rispetto a quanto corrisposto, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Riteneva, in particolare, che non fosse intervenuto tra le parti un accordo novativo del precedente rapporto in virtù della mera dichiarazione resa al CNR con la quale i lavoratori si erano limitati ad accettare l’inserimento nell’elenco del personale non docente e che l’accordo tra le parti avesse avuto ad oggetto solo l’inquadramento secondo le tabelle di equiparazione di cui all’art. 28 C.C.N.L. 2005; né vi era alcun elemento testuale dal quale desumere che nell’accettazione dell’inquadramento fosse ricompressa anche l’accettazione del minor importo dell’indennità di perequazione come sino ad allora stabilita ex art. 31 D.P.R. 761/79 in base alle tabelle di cui allegato D del D.M. 9.11.2982. 4. Avverso tale pronuncia l’Università degli Studi di Pisa ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a nove motivi. 5. Il CNR ha resistito con controricorso. 6. Hanno, del pari resistito con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. L’Università e i lavoratori hanno, altresì, depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che l’Università degli Studi di Pisa è presente e rappresentata in giudizio, come risulta dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università n. 229 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ritualmente allegata al ricorso per cassazione, per mezzo di avvocato del libero foro stante la presenza in causa di altra parte difesa dall’Avvocatura dello Stato. Nella presente causa, vi è un conflitto, sin dall’instaurazione del giudizio, fra le difese dell’Università degli Studi di Pisa e quelle del Consiglio Nazionale delle Ricerche quanto alla rispettiva legittimazione passiva (Cass. n. 9880 del 13 maggio 2016). 2. Sempre in via preliminare va dichiarata la tardività del controricorso del CNR. Come risulta dagli atti di causa il ricorso dell’Università è stato notificato all’Avvocatura Generale dello Stato a mezzo pec in data 6/8/2018 ed a mezzo posta in data 8/8/2018. Il suddetto ricorso è stato depositato in data 11/8/2018 e, dunque, tempestivamente rispetto alla prima notifica. R.G.N. 23793/2021 Pag.Il controricorso del CNR è stato notificato in data 18/9/2018quando il termine di 40 giorni, di cui agli artt. 371, e 369 c.p.c., rispetto alla notifica a mezzo pec del 6/8/2018, era spirato, il precedente giorno 17/9/2018. Né giova, ai fini della positiva valutazione della tempestività di detto controricorso, la circostanza che l’Università ricorrente abbia proceduto alla notifica del medesimo ricorso due volte (a mezzo pec il 6/8/2018 e a mezzo del servizio postale l ’ 8/8/2018) nei confronti di detta parte. Ai fini della decorrenza del termine, rileva, infatti, la prima delle notifiche, non potendo ritenersi che in caso di reiterazione della notifica al medesimo soggetto intimato, il termine per la proposizione del controricorso e/o del ricorso incidentale decorra dall’ultima delle notifiche, ciò specie quando, come nella specie, la prima notifica sia assolutamente regolare e rispetto a questa sia stato anche rispettato il termine per il deposito del ricorso (cfr. in tal senso Cass., Sez. Un., n. 7454 del19 marzo 2020; Cass. n. 8704 del 3 maggio 2016). 3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione artt.1230, 1231, 1321 e 1372 cod. civ. Deduce che avrebbe errato la Corte d’appello nel ricercare (ed escludere) la novazione del rapporto atteso che, quale giudice del rinvio, doveva stabilire se l’accordo avesse inciso sulla (misura della) indennità perequativa, in forza dell’accertato inserimento nel personale svolgente attività assistenziale per il CNR. 4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione artt.1230, 1362, 1363 cod. civ. e 28 del C.C.N.L. 2002-2005 Università. Censura la sentenza impugnata per aver affermato che l’accordo, fermo restando l’assetto dei rapporti obbligatori tra le parti, atteneva al solo inquadramento ex art. 28 C.C.N.L. Rileva che i dipendenti erano transitati a svolgere attività assistenziale presso il CNR con decorrenza 1/7/2007 ed evidenzia che non sussiste incompatibilità tra l’inquadramento secondo tabella dell’art. 28 C.C.N.L. e quello pregresso secondo tabella del D.M. 9.11.1982. 5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione artt.1230, 1362, 1363 e 28 C.C.N.L. 2002-2005 Università. Censura la sentenza impugnata per aver affermato che oggetto dell’accordo era l’inquadramento secondo Tabelle e di equiparazione di cui all’art. 28 del C.C.N.L. senza effettuare una valutazione complessiva dell’accordo. Rileva, in particolare, che la prima clausola dello stesso era chiara nel senso dell’accettazione dell’inserimento nel personale che presta attività di supporto all’assistenza e che la terza clausola, che non esauriva affatto il contenuto dell’accordo, era già bastevole al rigetto della domanda proprio perché l’indennità comparativa competeva a causa dell’inserimento nel suddetto personale. R.G.N. 23793/2021 Pag.Assume che nel momento in cui viene stabilito un criterio equiparativo di tale inserimento (tabella art. 28 C.C.N.L.) cioè il quantum diverso dal precedente (D.M. 9.11.1982), è innegabile che sussista una novazione del rapporto. 6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione artt.1362 e 1363 cod. civ. Anche con questo motivo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale si sia fermata sulla terza clausola dell’accordo, dando una lettura riduttiva della portata dello stesso. Evidenzia l’erroneità del ragionamento decisorio e la violazione delle regole ermeneutiche là dove si è ritenuto che le parti potessero aver inteso aderire alla tabella dell’art. 28 C.C.N.L. senza tuttavia esservi assoggettate. 7. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione artt.1230, 1362 e 1363 cod. civ. Deduce l’inesatta ricognizione dell’accordo e del suo significato, implicante in termini inequivoci che l’accettazione dell’inquadramento secondo la tabella del comma 2 dell’art.28 del C.C.N.L. comprendesse di per sé l’accettazione dell’indennità perequativa secondo quanto ivi puntualmente previsto, quand’anche inferiore a quella precedente. Rileva che per la configurabilità di un animus novandi è sufficiente una oggettiva incompatibilità tra due obbligazioni. 8. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1367 e 1369 cod. civ. Critica la sentenza impugnata in quanto l’interpretazione privilegiata, e cioè quella secondo cui l’inquadramento nella tabella exart. 28 C.C.N.L. non fa perdere il diritto al trattamento perequativo riveniente dall’inquadramento ex D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], toglierebbe senso all’intero accordo. 9. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 e dell’art. 1362 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per non aver colto il vero significato dell’accordo avendo, con esso, le parti rinunciato non al trattamento perequativo tout courtma solo al calcolo secondo l’equiparazione al ruolo della dirigenza sanitaria non medica, restando dovuta l’indennità di perequazione secondo le corrispondenze della tabella dell’art. 28, comma 2, C.C.N.L. 2002-2005, il cui inquadramento accettarono. 10. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale abbia liquidato l’importo delle spese dovute dall’Università al CNR nella misura di un terzo rispetto a quelle liquidate in favore dei lavoratoti senza considerare che il CNR non si era costituito nel giudizio di legittimità e che comunque nei suoi confronti non erano state avanzate domande. R.G.N. 23793/2021 Pag.11. Con il nono motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 336, 384, 35, 112 cod. proc. civ., violazione del giudicato interno (artt. 323, 327 e 329 cod. proc. civ., art. 2909 cod. proc civ.). Deduce che la CNR non spettavano le spese del giudizio di legittimità in cui non aveva svolto attività difensiva. 12. I motivi dal primo al settimo sono inammissibili. Va rilevato che nella pronuncia rescindente di questa Corte si è demandata al giudice del rinvio la questione dell’interpretazione dell’accordo sottoscritto dai ricorrenti nel 2007, previo accertamento (prima omesso) della natura novativa dello stesso. Ed infatti, premesso che nella espressione “ posizioni giuridiche ed economiche ” conseguite di cui alla clausola di salvezza del comma 6 dell’art. 28 C.C.N.L. (“Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna ‘A’ della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle AOU alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. Per il personale che, anch’esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L., non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN”) va incluso anche il trattamento previsto a titolo di indennità perequativa exart. 31 D.P.R. n. 761 del 1979, al fine di preservare le posizioni individuali di singoli lavoratori già in forze ed evitare a costoro decurtazioni stipendiali, andava verificata la portata dell’accordo con il quale, gli appellati nel gennaio 2007 avevano espressamente accettato l’inserimento nell’elenco del personale che presta attività di supporto all’assistenza e all’inquadramento economico corrispondente alle categorie del SSN secondo la tabella dell’art. 28 del C.C.N.L. Università 2002 -2005. Andava, dunque, accertato se quello che la stessa Università ricorrente per cassazione aveva definito quale “accordo pacificamente intervenuto tra le parti, che precede l’equiparazione degli appellati al livello D del personale sanitario”, integrasse accettazione di un nuovo regolamento contrattuale, non inibito alle parti dal precedente giudicato. Era stata, del resto, proprio l’Università a dedurre, riproponendo anche nel giudizio di rinvio la relativa questione, che l’intervenuto accordo fosse dotato di efficacia novativa. Orbene, laCorte d ’ appello di Firenze ha compiuto la demandata analisi giuridica dell’accordo del 2007,interpretando il comportamento delle parti e concludendo che non vi era stata alcuna novazione del rapporto di lavoro ma una mera dichiarazione di accettazione dell’inquadramento economico secondo le tabelle di cui all’art. 28, senza che vi fosse alcun elemento testuale dal quale desumere che in tale accettazione fosse compresa anche quella del minor importo dell’indennità di perequazione come sino ad allora stabilita exart. 31 D.P.R. n. 761/1979 in base alle tabelle di cui all ’allegato D del R.G.N. 23793/2021 Pag.D.M. 9.11.1982 (a fronte, peraltro, della disposizione di cui al comma 6 dell’art. 28 che faceva salva la misura di detta indennità come in godimento). A fronte di tale interpretazione dell’accordo, l’Università oppone una diversa lettura delle clausole contrattuali introducendo, peraltro, elementi nuovi ed eccezioni che non risultano essere state proposte nei precedenti gradi di giudizio, indagini sulla volontà delle parti, sulla comune intenzione, sulla conservazione del contratto e sull’interpretazione delle clausole. Mal’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti, e la violazione di queste regole non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (cfr., ex multis, in tal senso,Cass. n. 11254 del 10 maggio 2018; Cass. n. 2560 del 6 febbraio 2007, nonché Cass. n. 4178 del 22 febbraio 2007). In termini generali va detto che il carattere prioritario dell’elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; così, la ricostruzione della comune intenzione delle parti deve essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell’interpretazione letterale delle clausole, senza tralasciale, specie là dove laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 cod. civ., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (cfr. Cass. n. 20294 del 26 luglio 2019; Cass. n. 13595 del 2 luglio 2020). L ’ interpretazione degli atti negoziali va, quindi, condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratiodel precetto contrattuale, nell’ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d’interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale (cfr. Cass. n. 701 del 18 gennaio 2021; Cass. n. 11666 dell’11 aprile 2022). Di certo, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (cf. anche Cass.n. 10891 del 26 maggio 2016; Cass. n. 2465 del 10 febbraio 2015), né le censure R.G.N. 23793/2021 Pag.vertenti sull’interpretazione del negozio possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 27 giugno 2018, n. 16987; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319). Nello specifico, la Corte territoriale ha escluso che l’accordo intercorso tra le parti avesse efficacia novativa sostanziandosi, anche da un punto di vista formale, in una mera dichiarazione di accettazione dell’inserimento nell’elenco del personale universitario non docente e dell’inquadramento secondo le tabelle di equiparazione di cui all’art. 28 del C.C.N.L. ed ha ritenuto che tale accettazione non potesse implicare anche quella del minor importo dell’indennità di equiparazione sino ad allora stabilita ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979 in base alle tabelle di cui all’allegato D del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ciò in coerenza anche con la clausola di salvaguardia di cui al comma 6 dell’art. 28 del C.C.N.L. (come interpretata da questa Corte nella sentenza rescindente e già vigente prima della sottoscrizione di detta dichiarazione). La Corte territoriale, nell’interpretare l’accordo, ha valorizzato il dato letterale ed il comportamento delle parti, prevedendo la clausola espressamente (e solo) l’inserimento nell’elenco del personale universitario non docente che presta attività di supporto all’assistenza e l’inquadramento con decorrenza 1/1/2007 ai sensi del citato art. 28 e non anche l’accettazione del minor importo dell’indennità di perequazione come sino ad allora stabilità dall’art. 31 D.P.R. n. 761/1979 in base alle tabelle di cui all’allegato D del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha anche aggiunto, significativamente, che il CNR (cui la suddetta accettazione era indirizzata) aveva chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] di procedere alla determinazione del “trattamento economico integrativo” per i tre lavoratori precisando che gli stessi avevano provveduto ad accettare, con decorrenza 1.1.2007 gli inquadramenti previsti dall’art. 28 del C.C.N.L. 2005). A fronte di tale motivazione, non vale proporre soluzioni ermeneutiche alternative: tanto più che le stesse mancano di misurarsi con la coerenza dell’opzione interpretativa privilegiata rispetto alla richiamata clausola di salvaguardia di cui all’art. 28 del C.C.N.L. che avrebbe richiesto una chiara manifestazione di volontà derogatoria, intesa ad accettare anche un diverso e deteriore trattamento economico. 13. Sono del pari inammissibili l’ottavo e il nono motivo. È pacifico che il CNR, chiamato in causa, sia stato ritenuto non legittimato passivo. Ciò imponeva di porre le spese sostenute in funzione della costituzione e difesa in giudizio a carico della parte poi risultata soccombente, a prescindere dal fatto che il predetto Ente non fosse stato destinatario di alcuna domanda. Nello specifico, l’obbligo di R.G.N. 23793/2021 Pag.rimborso delle spese processuali, specie a fronte della posizione assunta dalla convenuta Università circa il proprio difetto di legittimazione passiva,trova il proprio presupposto nel fatto stesso che il CNR sia stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda. Tanto precisato, si osserva che la Corte territoriale, considerato l’esito del giudizio, ha ritenuto di dover condannare l’Università al pagamento in favore dei lavoratori delle spese processuali “per l’intero giudizio”, “nei diversi gradi e compreso il giudizio di cassazione”. Invece, quanto al CNR, le spese sono state compensate per due terzi. Nel procedere, poi, alla liquidazione di tali spese, quanto alla posizione dei lavoratori, le stesse sono state distinte per le singole fasi determinandosi l’importo complessivo di euro 12.212, oltre accessori. Quanto alla posizione del CNR, le spese sono determinate, operata la compensazione per i due terzi, in euro 4.070,00. A fronte di tale pronuncia la ricorrente, per la parte di interesse, lungi dal limitarsi a prospettare che la corrispondenza dell’importo di euro di 4.070,00 alla quota di un terzo di quello liquidato in favore dei lavoratori (e specificamente quantificato distinguendo il primo e il secondo grado, il giudizio di Cassazione e quello di rinvio) fosse significativa di una considerazione, anche quanto al CNR, di tutte le suddette fasi, avrebbe dovuto indicare quali criteri di liquidazione fossero stati in concreto violati così da far ritenere l’importo delle spese complessivamente posto a carico dell’Università ed in favore del CNR incongruo se rapportato alla difesa dei soli gradi (di merito) in cui tale Ente si era costituito e ad una compensazione di tali spese nella misura di due terzi. Ma tanto non è avvenuto. 14. Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 15. La regolamentazione delle spese nei confronti dei lavoratori segue la soccombenza. 16. Nulla va disposto per le spese del CNR stante la tardività del controricorso evidenziata al punto sub2. che precede. 17. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento, il favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%; nulla per le spese del CNR. Ai sensi dell’art. 13, com