CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto determinarsi la competenza della Corte di assise di Milano. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20 ottobre 2022, ha dichiarato la propria incompetenza per materia in riferimento al procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. Ha a tal fine rilevato che i reati associativi descritti ai capi A) e 1) dell'imputazione (reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2, 6 cod. pen. e 4 I. n. 146 del 2006) sono di competenza della Corte di assise, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d)-bis cod. proc. pen., che richiama l'art. 416, comma 6, cod. pen. Tale ultima disposizione ha riguardo, tra l'altro, al caso dell'associazione finalizzata a commettere il reato di cui all'art. 12, comma 3-bis, d. Igs. n. 286 del 1998, come è nel procedimento de quo. 2. La Corte di assise di Milano, ricevuti gli atti, ha a sua volta declinato la competenza per materia e ha sollevato conflitto negativo ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Ha rilevato che ai capi A) ed 1) sono contestati due associazioni per delinquere dirette a commettere più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex art. 12 comma 3, 3-ter lett. b), 5 e 5-bis d. Igs. n. 286 del 1998, e i reati fine, contestati ai capi B), 3) ed M) rinviano alla commissione della fattispecie di cui all'art. 12, commi 3, 3-ter lett. b), 5 e 5-bis. Le due imputazioni associative sono pertanto di competenza del Tribunale perché non hanno riguardo ad associazioni dirette a commettere il reato di cui all'art. 12, comma 3-bis, d. Igs. n. 286 del 1998, ma quello di cui all'art. 12, comma 3. 2. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza della Corte di assise di Milano. Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. 2. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza con cui la Corte di assise ha proposto conflitto, le imputazioni per i fatti associativi indicano con chiarezza che il programma criminoso di entrambe guarda alla commissione del delitto di cui all'art. 12, comma 3-bis, d. Igs. n. 286 del 1998. t. infatti contestata a tutti i partecipi, qualificati e non, l'aggravante di aver commesso il fatto - di promozione e di partecipazione - in riguardo ad una associazione "diretta a commettere il delitto di cui all'art. 12, comma 3-bis, d. I gs. n. 286 del 1998". L'espressa e inequivoca indicazione contenuta nelle imputazioni è dato assolutamente decisivo per la determinazione della competenza per le due ipotesi associative. Come poi osservato dal Tribunale, la competenza per i reati-fine contestati deve individuarsi in forza della disposizione di cui all'art. 15 cod. proc. pen., per la quale "se alcuni dei procedimenti connesso appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise". 3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore della Corte di assise di Milano. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di assise di Milano cui dispone trasmettersi gli atti. Così d