CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza 20.07.2020 con cui il tribunale di Firenze aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di 2 anni e 2 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed alla confisca per equivalente del profitto, in quanto ritenuto colpevole, in concorso con altro imputato non ricorrente in questa sede, per il reato di frode fiscale ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, nella qualità di [OSCURATO:SOCIETA] "I sette peccati capitali", per avere, al fine di evadere le II.DD. e l'IVA, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, in relazione a fatto conte- stato come commesso in data 28.09.2012, data di presentazione delle dichiara- zioni. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il difensore fiduciario ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, di seguito sinteticamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione con riferimento al quadro indiziario riconosciuto a carico del ricorrente, attesa la carenza di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari posti a base del giudizio di con- danna, e conseguente violazione dell'onere probatorio e del principio dell'ogni oltre ragionevole dubbio, ai sensi dell'art. 530, co. 2 e 533, c.p.p. In sintesi, la censura difensiva investe, anzitutto, il tema della ritenuta non riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei lavori, in secondo luogo, il tema della presenza del ricorrente sul luogo di lavoro dopo la cessione delle quote societarie e dell'asserito controllo dell'attività aziendale ed, infine, il tema del ruolo svolto da tale [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda. Premesse le censure svolte con i motivi di appello avverso la sentenza del tribunale che aveva ritenuto sussistere la consapevolezza del ricorrente circa il fatto che le fatture da lui utilizzate in dichiarazione fossero oggetto di prestazioni soggettivamente inesistenti, si censura la sentenza impugnata, anzitutto, per non esservi agli atti alcun elemento di prova circa il fatto che il Sayed non avesse competenze in materia edile tali da consentirgli di eseguire un'opera di ristruttu- razione con l'ausilio di manovalanza o di altri soggetti più esperti. La sola circo- stanza che egli lavorasse nel ristorante della famiglia del ricorrente, non legitti- mava ad escludere l'ipotesi che questi, nel corso della sua attività pregressa, avesse maturato esperienza anche nel settore edile. Questi, quale titolare dell'o- monima impresa individuale, non era obbligatorio partecipasse in prima persona all'esecuzione dei lavori né che dovesse disporre di un proprio complesso di mezzi e personale, essendo sufficiente che fosse un imprenditore ex art. 2082, cod. civ. La motivazione della Corte territoriale, che fa leva sulla diversità dell'attività lavo- rativa svolta escludendo che egli potuto riconvertire la sua attività nel settore edile senza alcuna esperienza, sarebbe quindi censurabile, in quanto manifestamente illogica sulle ragioni per le quali il Sayed non avrebbe potuto da imprenditore ge- stire il lavoro di terze persone. In particolare, nel ricorso, vengono individuati al- cuni profili di illegittimità della motivazione sul punto (illegittimo discredito dell'as- sunto difensivo basato sull'affermazione dell'imputato di non aver mai saputo nulla dei lavori; asserita inversione dell'onere probatorio circa l'individuazione del sog- getto che aveva effettivamente eseguito i lavori presso il ristorante, non essendo stato sentito il Sayed in giudizio, unico soggetto che avrebbe potuto chiarire il punto, laddove la sentenza avrebbe finito per penalizzare la difesa per non aver provveduto ad individuare i soggetti che avrebbero eseguito i lavori, così implici- tamente riconoscendo la mancanza di una prova certa che avrebbe dovuto essere fornita dalla Pubblica accusa; inconferenza del rilievo secondo cui non si spieghe- rebbero le ragioni di un eventuale subappalto). In secondo luogo, si censura la motivazione laddove ha ritenuto quale ele- mento indiziario a carico la presenza del ricorrente nel ristorante dopo la cessione delle quote ai signori Cleva e Fredali, a fronte del travisamento probatorio conse- guente al fatto che ciò era stato smentito non solo dal ricorrente ma anche dalle dichiarazioni dei dipendenti escussi, di cui si riportano alcuni stralci in ricorso; sul punto, la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna puntuale risposta, esclu- dendo l'idoneità dell'argomentazione difensiva a confutare il ragionamento del primo giudice circa il ruolo del ricorrente nella vicenda. Anche tale parte della motivazione viene tacciata di illogicità dalla difesa, ma soprattutto per la sua con- traddittorietà laddove, ammettere una presenza diradata nel ristorante del ricor- rente, significa ritenere incompatibile un controllo dello stesso che si traduca in una amministrazione di fatto, essendo invece connaturata al passaggio di conse- gne ai nuovi soci. I giudici avrebbero letto tale dato in ottica di accusa, difforme- mente da quella che avrebbe dovuto essere la valutazione condottgk in base ai canoni dettati dall'art. 192, 530 cpv e 533, c.p.p. In terzo luogo, infine, difetterebbe nella motivazione qualsiasi considera- zioni in merito al ruolo del Cleva, marito della Fredali, nonostante ciò fosse stato sollecitato nell'atto di appello, essendo emersa la sua centralità nella vicenda e rivestendo il suo ruolo una sicura incidenza probatoria per chiarire la posizione del ricorrente, tanto che alcuni testi lo avevano individuato come referente del risto- rante ed il gestore delle attività facenti capo all'esercizio pubblico, ciò che avrebbe confermato sia l'estraneità del ricorrente nella gestione aziendale dopo l'ingresso ~- dei nuovi soci sia la verosimiglianza della tesi difensiva secondo cui ftBsti stato proprio il Cleva ad aver organizzato i lavori di ristrutturazione dei locali, prendendo accogo con il Sayed al fine di consentire a quest'ultimo di aprire un'impresa edile. La motivazione della Corte d'appello sul punto sarebbe censurabile, in quanto, pur coinvolgendo il Cleva nella vicenda, non ne avrebbe sondato il reale apporto e, soprattutto, perché trarrebbe l'illogica conclusione del coinvolgimento del ricor- rente nei fatti dalla circostanza dell'essere stato condotto il Sayed presso lo studio di un commercialista segnalatogli dal Cleva, quale prova del coinvolgimento degli imputati nell'ideazione e costituzione della ditta esecutrice dei lavori. Difettando, invece, la prova dei rapporti tra il commercialista e il ricorrente sarebbe inspiega- bile come l'assenza del ricorrente a tale episodio possa essere considerata come prova del suo coinvolgimento nella vicenda, laddove, viceversa, quanto sopra con- fermerebbe la tesi difensiva che ad aver avuto rapporti con il Sayed per costituire la ditta edile fossero stati altri soggetti. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione con riferimento al quadro indiziario in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e quanto alla asserita consapevolezza del ricorrente circa l'esecutore dei lavori presso il ristorante e correlata assenza degli elementi indiziari dotati di gra- vità, precisione e concordanza posti a fondamento del giudizio di condanna, con conseguente violazione delle regole di valutazione probatoria e del principio dell'o- gni oltre ragionevole dubbio ex artt. 530, cpv e 533 c,p.p. In sintesi, si censura la sentenza impugnata laddove ammette l'impossibi- lità di risalire alla destinazione delle somme di denaro che il Sayed avrebbe imme- diatamente prelevato dopo i bonifici, potendosi fare solo supposizioni sul punto. In sostanza, secondo la difesa, non essendo stato provato il ritorno delle somme in capo alla committente ed essendo le operazioni sottese alle fatture oggettiva- mente esistenti, ciò avrebbe inciso sull'elemento psicologico del reato contestato riguardante la sola agevolazione del terzo all'evasione dell'IVA nell'ambito del meccanismo circolare di recupero di tale imposta da parte dell'Erario. 2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di motivazione apparente o manifestamente illogica in merito alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.In sintesi, si censura l'impugnata sentenza, quanto al trattamento sanzio- natorio, per aver ritenuto congrua ed equa la pena in relazione alle modalità ese- cutive del fatto, all'ammontare dell'imposta evasa ed alla precostituzione dell'ope- razione per finalità evasive. Diversamente, si sostiene in ricorso, le modalità ese- cutive non denoterebbero una particolare propensione criminale del reo, né so- sterrebbero un'oggettiva maggior gravità del fatto, laddove l'entità dell'imposta evasa, pari a 14.000 euro, escluderebbe la sua significativa entità. A ciò dovrebbe aggiungersi la circostanza, non adeguatamente valorizzata, costituita dal fatto che le operazioni sarebbero state realmente eseguite e le somme in pagamento real- mente corrisposte dalla società di gestione del ristorante, il che avrebbe dovuto incidere su una diversa e più attenuata considerazione del disvalore complessivo del fatto, alla luce della conciliabilità tra i costi sostenuti e documentati dalle fat- ture e i lavori eseguiti presso i locali del ristorante, ciò che inciderebbe in senso negativo sulla logicità della sentenza laddove sottolinea come la gravità dell'ope- razione consisterebbe anche nella sua precostituzione al fine di evadere le tasse, essendo invece emerso che detta operazione non aveva invece inciso oggettiva- mente sulla situazione fiscale e tributaria della società. Infine, si censura come apparente la motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi di segno posi- tivo, omettendo invece di confrontarsi sia con l'incensuratezza sostanziale del ri- corrente gravato da un unico precedente contravvenzionale, aspecifico e com- messo a ridosso dei fatti contestati, sia con la giovane età all'epoca dei fatti e con il peso avuto nella vicenda del Cleva che rende evidente la marginalità del ruolo del ricorrente, elementi cui si aggiunge anche il comportamento processuale del medesimo non sottrattosi al confronto con le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato in presenza, a seguito di istanza, accolta, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 137/2020, è inammissibile perché generico per aspecificità e comunque perché manifestamente infondato. 2. Ed invero, la Corte d'appello, nell'esaminare i profili di doglianza sollevati dal ricorrente, motiva in maniera non manifestamente illogica su tutte le questioni oggetto di censura, pervenendo ad un giudizio di condanna rispettoso delle regole di valutazione della prova e dell'ogni oltre ragionevole dubbio.3. In ordine al primo motivo, risultano conducenti le argomentazioni svolte alle pagg. 6/7 dell'impugnata sentenza, con particolare riferimento al tema della dimostrazione della falsità soggettiva delle fatture emesse dalla ditta Sayed, avendo chiarito, in maniera scevra da illogicità manifesteila configurabilità dell'ipo- tesi contestata di false fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti (la ditta del Sayed era priva di qualsiasi struttura e non disponeva dei mezzi necessari per l'esecuzione degli interventi fatturati; il Sayed svolgeva effettivamente un altro lavoro, avendo sempre lavorato come cameriere o pizzaiolo, essendo quindi asso- lutamente logica l'affermazione della Corte territoriale circa l'inverosimiglianza della sua "riconversione" all'attività edile; ancora, elemento di consistente gravità indiziaria è costituito dal fatto che la ditta del Sayed venne costituita in corrispon- denza dell'inizio dei lavori e cessò in corrispondenza dell'emissione dell'ultima delle fatture in questione, senza mai presentare le dichiarazioni fiscali; la ditta del Sayed non aveva dipendenti e durante l'esecuzione dei lavori il Sayed lavorava saltua- riamente come pizzaiolo presso il ristorante dell'imputato). 4. I giudici di appello, peraltro, si prendono anche carico di confutare le argomentazioni difensive, reiterate senza alcun elemento di apprezzabile novità critica anche in sede di legittimità, circa la praticabilità dell'ipotesi del subappalto dalla ditta del Sayed ad altri soggetti, fornendo una risposta del tutto logica e certamente non funzionale al sovvertimento dell'onere probatorio, atteso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in sede di motivazione della sen- tenza di condanna la prospettazione di ipotesi deve ritenersi certamente vietata quando il giudice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza dell'imputato. Un tale divieto, però, non sussiste ne' potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici atti a dimostrare la detta colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro va- lenza. In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà ne' dovrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata esclusivamente sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa (Sez. 1, n. 3754 del 13/03/1992 - dep. 27/03/1992, Rv. 189724 - 01).5. Né, si noti, assume rilievo la questione dedotta, censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, riguardante la destinazione del denaro corrisposto in pa- gamento delle prestazioni fatturate, atteso che, tbrtatiy ciò che rileva, agli effetti dell'illecito penale per cui si procede, è unicamente la natura fittiziamente sogget- tiva dell'operazione, donde è sufficiente l'aver accertato quanto necessario per la configurabilità dell'illecito de quo, in particolare la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte del Sayed e la mancata presentazione di comunica- zioni IVA oltre che il mancato versamento delle imposte, senza che abbia nem- meno rilievo la mancata acquisizione delle scritture contabili della ditta emittente, come correttamente rilevato dai giudici di appello, tenuto conto della valenza in- diziaria assai rilevante costituita dalla circostanza che la ditta del Sayed rimase in vita sostanzialmente in coincidenza con l'emissione delle fatture soggettivamente inesistenti senza lasciare fiscalmente traccia di sé, pur ponendo in essere un'ope- razione formalmente corretta (pagamento con mezzi tracciabili; fatture emesse da soggetto apparentemente esistente; registrazione finale nelle scritture contabili dell'utilizzatore; inserimento nella dichiarazione fiscale a fini IVA). 6. Ne discende, pertanto, che, alla luce dell'apparato argomentativo della sentenze di merito, che si integrano vicendevolmente attesa la natura di doppia conforme, le censure difensive, più che prospettare reali vizi motivazionali, costi- tuiscono un tentativo di rilettura degli elementi indiziari, valutati secondo un pro- cedimento logico - giuridico non censurabile in questa sede, al fine di fornire una ricostruzione della vicenda che sia più favorevole al ricorrente. E' tuttavia pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, poiché esula dal controllo della Suprema Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, non costituisce vizio comportante controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più favorevole) valuta- zione delle emergenze processuali (Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999 - dep. 11/06/1999, Rv. 213638 - 01). 7. Non sfugge al giudizio di inammissibilità anche il secondo motivo, affe- rente alla presunta mancanza dell'elemento psicologico del reato in capo al ricor- rente. Sul punto, i giudici di appello si prendono carico alle pagg. 8 ss. di fornire un'articolata risposta alle censure difensive, riproposte in questa sede di legitti- mità, ma sostanzialmente riproduttive, senza alcun apprezzabile elemento di no- vità critica, delle doglianze di cui all'appello. In particolare, con riferimento alla posizione [OSCURATO:PERSONA], l'approdo cui perviene la Corte territoriale è motivato alla pag. 10 della sentenza impugnata, in cui si chiarisce che il ricorrente, in seguito alla cessione del 16% delle quote societarie, era rimasto titolare dell'84°/0, ciò che portava logicamente i giudici territoriali a ritenere che questi avesse un interesse specifico a seguire l'andamento dell'attività della società, senza potersi trascurare il fatto che i nuovi acquirenti, nello specifico la Fredali, non avevano alcuna esperienza nella conduzione dell'attività propria del ristorante, per cui, continua altrettanto logicamente la Corte d'appello, vi era un ulteriore ragione che sosteneva l'interesse del ricorrente a seguire da vicino l'atti- vità sociale, assumendo dunque nell'ottica valutativa del giudice di merito una particolare valenza, come chiave di lettura complessiva dell'elemento soggettivo, la circostanza della detenzione del pacchetto di maggioranza da parte del ricor- rente, in quanto il buon andamento dell'attività si sarebbe potuto tradurre in un vantaggio economico. 8. I giudici territoriali, peraltro, si fanno anche carico di confutare le mede- sime eccezioni difensive reiterate in sede di legittimità (ossia: che il contributo del ricorrente avrebbe evitato il deterioramento dell'attività economica; che egli avrebbe svolto la funzione di "traghettatore" tra vecchia e nuova gestione, con una presenza che sarebbe andata a rarefarsi con il passare del tempo), ritenendo che tale prospettazione non fosse di per sé idonea ad escludere l'interesse del ricorrente nella prosecuzione dell'attività mettendo in luce il mantenimento di uno stretto rapporto con la Fredali e, più in generale, con l'attività svolta dalla società che gestiva il ristorante. Correttamente, poi, i giudici territoriali richiamano la giurisprudenza di que- sta Corte (segnatamente Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019 - dep. 12/12/2019, Rv. 277938) in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di false fat- turazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, calandola nella fattispecie concreta, in particolare sottolineando come gli imputati, e tra essi il ricorrente, erano a conoscenza del fatto che i lavori pur apparentemente eseguiti dall'impresa del Sayed, in realtà fossero stati eseguiti da terzi e che, pertanto, chi aveva ese- guito la prestazione (in tal senso non rilevando la prova di colui che li aveva ma- terialmente svolti, una volta escluso indiziariamente che ad averli eseguiti fosse stato l'apparente emittente le fatture, essendo in ciò insito il raggiungimento del fine dell'illecito, ossia di agevolare un terzo nell'evasione dell'IVA) non aveva prov- veduto alla fatturazione del corrispettivo versato dalla società di gestione del ri- storante così ottenendo il vantaggio fiscale costituito dal mancato versamento dell'IVA.9. Sotto tale profilo non merita censura, in quanto del tutto conforme ai canoni della logica valutativa, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui, a comprovare la colpevolezza del reo, era sufficiente la circostanza che il ricorrente avesse la consapevolezza che l'impresa del Sayed fosse stata fittiziamente costi- tuita per il compimento dell'attività illecita, e solo per essa - come desumibile dall'arco temporale di "vita" dell'impresa coincidente con l'emissione delle fatture -, con la conseguenza che la stessa non avrebbe certamente adempiuto ai suoi obblighi fiscali in quanto non formalmente emittente le fatture, con ciò quanto- meno accettando il rischio del verificarsi dell'evento illecito preso di mira dalla norma penale, senza che assuma rilievo, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la verificazione dell'evento di danno (Sez. 2, n. 28676 del 05/06/2008 - dep. 10/07/2008, Rv. 241110), attesa la piena compatibilità dell'illecito a dolo specifico in esame con la categoria del dolo eventuale (in termini, da ultimo, Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018 - dep. 21/11/2018, Rv. 274104 - 01, secondo cui in tema di reati tributari, il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvi- sabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiara- zione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva). 10. Alla luce di quanto sopra perde di spessore argomentativo l'obiezione difensiva fondata sul passaggio motivazionale, apparentemente poco comprensi- bile in relazione alla posizione del ricorrente, relativo alla circostanza che il Sayed fosse stato accompagnato per costituire la società presso la commercialista Aiazzi dal marito della Frediani, il Cleva, ovvero laddove sostiene che non essendo stato provato il ritorno delle somme in capo alla committente ed essendo le operazioni sottese alle fatture oggettivamente esistenti, ciò avrebbe inciso sull'elemento psi- cologico. Merita, a tal fine, di essere ricordato infatti che, in tema di ricorso per cas- sazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nu- clei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (da ultimo: Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, Rv. 271227 - 01). 11. Resta, infine, da esaminare il terzo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sul punto le censure difensive sono prive di pregio, in quanto, anzitutto, non tengono conto del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Rv. 265283 - 01). Dall'altro, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il mero riferimento all'assenza di elementi di segno positivo, è pacificamente suffi- ciente al fine di soddisfare l'obbligo motivazionale sul punto (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021 - dep. 21/06/2021, Rv. 281590), non essendo necessaria la valuta- zione da parte del giudice di merito dei fattori attenuanti prospettati dall'imputato, essendosi infatti più volte affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contrad- dittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprez- zamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'im- putato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Rv. 242419 - 01). 12. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 3.000,00 in favore della Ca