CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 28607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. L. Birritteri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] in ragione del mancato pagamento della somma di euro 1.800,00 dovuta a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti civili, prestazione individuata nella sentenza come attività condizionante la concessione del beneficio. Alla data del 29 novembre 2019 [OSCURATO:PERSONA], condannato con una sentenza divenuta irrevocabile il 3 ottobre 2017, non aveva ancora provveduto all'adempimento ed è da escludere, alla luce degli accertamenti patrimoniali disposti, che si trovasse in una situazione di oggettiva impossibilità. Del resto, non ha poi addotto alcuna giustificazione a sostegno del mancato adempimento. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. L'interessato non ha mai ricevuto notifica dell'avviso di udienza camerale. Risulta infatti che l'avviso fu notificato a tale [OSCURATO:PERSONA], nonno convivente, seppure il nonno dell'interessato avesse nome Francesco e fosse deceduto il 9 dicembre 1985. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Dagli atti risulta, sì come denunciato con il ricorso, che la notificazione dell'avviso di udienza camerale dinnanzi al giudice dell'esecuzione in favore del ricorrente fu effettuata dall'ufficiale giudiziario con consegna di copia dell'atto, presso il domicilio dell'interessato, nelle mani del "convivente nonno [OSCURATO:PERSONA]" -v. relazione di notificazione del 12 maggio 2021 -. Il ricorrente ha sul punto dedotto che il nonno, peraltro di nome Francesco e non Giuseppe, è deceduto da oltre trenta anni, precisamente il 9 dicembre 1985, come comprovato dalla documentazione allegata. Ha quindi evidenziato di non aver mai ricevuto avviso di udienza e di aver appreso del procedimento di esecuzione soltanto al momento della notifica dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale, emessa il 10 gennaio 2022. • 3. Le deduzioni del ricorrente attestano che vi è incertezza assoluta sull'identità del soggetto che ricevette copia dell'avviso di udienza e che tale modalità di notificazione si è risolta in una omessa citazione per l'udienza, a cui l'interessato non ha preso parte. Va allora ribadito il principio di diritto secondo cui "l'incertezza assoluta in ordine al soggetto cui l'atto è stato notificato e, quindi, dell'impossibilità di accertare se la persona che ha ricevuto l'atto rientri nel novero dei soggetti cui l'atto stesso poteva essere consegnato a norma degli artt. 169 e 171 cod. proc. pen., se non è sanata mediante la comparizione dello imputato, determina la nullità della notificazione" - Sez. 6, n. 8129 del 06/04/1988, Rv. 178879 -. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ma