CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che l'unico motivo proposto — che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 219, comma terzo, legge fall. — è generico, poiché non espone in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, sarebbe configurabile l'attenuante invocata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stefano Papa_—, t D ETT0 IA