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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39366/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/173 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine alla ricettazione di un telefono cellulare di provenienza furtiva alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazione dell'art. 648 cod. pen. (per travisamento delle acquisite dichiarazioni testimoniali e carenza della materialità del reato).

All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (in particolare, f. 2 ss.), che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la disponibilità, motivatamente ritenuta accertata, da parte dell'imputato, della refurtiva in oggetto e l'assenza di valide giustificazioni in ordine all'acquisizione di essa, non essendo risultate credibili quelle fornite dall'imputato: dall'esame dei tabulati è emerso che il telefono cellulare che si assume ricettato è stato utilizzato dal 02/09/2015 al 15/09/2015 con inserimento di una SIM card intestata a [OSCURATO:PERSONA] (che ne aveva denunciato il furto il 31/08/2015, il che evidenzia, secondo la Corte di appello, la necessaria consapevolezza, da parte dell'utilizzatore, di utilizzare una cosa altrui), e che in quel periodo l'imputato ha avuto contatti telefonici mediante la predetta utenza con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Né può dirsi congruamente documentato l'invocato travisamento.

In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (conforme a partire da Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mela fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914): e, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246324) di ricettazione.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/173 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine alla ricettazione di un telefono cellulare di provenienza furtiva alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazione dell'art. 648 cod. pen. (per travisamento delle acquisite dichiarazioni testimoniali e carenza della materialità del reato). All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (in particolare, f. 2 ss.), che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la disponibilità, motivatamente ritenuta accertata, da parte dell'imputato, della refurtiva in oggetto e l'assenza di valide giustificazioni in ordine all'acquisizione di essa, non essendo risultate credibili quelle fornite dall'imputato: dall'esame dei tabulati è emerso che il telefono cellulare che si assume ricettato è stato utilizzato dal 02/09/2015 al 15/09/2015 con inserimento di una SIM card intestata a [OSCURATO:PERSONA] (che ne aveva denunciato il furto il 31/08/2015, il che evidenzia, secondo la Corte di appello, la necessaria consapevolezza, da parte dell'utilizzatore, di utilizzare una cosa altrui), e che in quel periodo l'imputato ha avuto contatti telefonici mediante la predetta utenza con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né può dirsi congruamente documentato l'invocato travisamento. In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (conforme a partire da Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mela fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914): e, nel caso di specie, l'acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246324) di ricettazione. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]
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