Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26706/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Salerno ne ha confermato la condanna per i reati di lesione personale e minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'incompetenza per materia del giudice di pace sul presupposto della gravità della minaccia, è inammissibile sotto almeno due profili: - l'imputato non ha interesse a dedurre la sussistenza di una aggravante (tale è quella prevista dell'art. 612, comma secondo, cod. pen.), dato l'effetto pregiudizievole che ciò comporta; - il giudice non può riconoscere la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata, pena la nullità della sentenza, né, del resto, gli sarebbe consentito imporre al P.M. di contestarla (cfr.

Corte Cost. n. 230 del 2022); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata considerazione della lista testi della difesa, è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili: - non indica il vizio denunciato tra quelli di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; - nel caso in cui si intenda riferirsi alla lettera d), dell'art. 606 cod. proc. pen., il vizio non è deducibile nei procedimenti del giudice di pace, giusta la previsione degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274; - in ogni caso è generico, poiché non indica quali prove sarebbero state omesse e in che termini si manifesterebbe la loro decisività; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2022 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Salerno ne ha confermato la condanna per i reati di lesione personale e minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'incompetenza per materia del giudice di pace sul presupposto della gravità della minaccia, è inammissibile sotto almeno due profili: - l'imputato non ha interesse a dedurre la sussistenza di una aggravante (tale è quella prevista dell'art. 612, comma secondo, cod. pen.), dato l'effetto pregiudizievole che ciò comporta; - il giudice non può riconoscere la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata, pena la nullità della sentenza, né, del resto, gli sarebbe consentito imporre al P.M. di contestarla (cfr. Corte Cost. n. 230 del 2022); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata considerazione della lista testi della difesa, è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili: - non indica il vizio denunciato tra quelli di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; - nel caso in cui si intenda riferirsi alla lettera d), dell'art. 606 cod. proc. pen., il vizio non è deducibile nei procedimenti del giudice di pace, giusta la previsione degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274; - in ogni caso è generico, poiché non indica quali prove sarebbero state omesse e in che termini si manifesterebbe la loro decisività; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 26706/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris