CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 36204/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 898-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FIRENZE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato (GIAMPIETRO\ [OSCURATO:PERSONA]; A- íT E 0 - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1984/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 24/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; letta le memoria presentata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Firenze ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza 1984/2016 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 24 maggio 2016. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Firenze, pronunciando sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2265/2014 resa dal Giudice di Pace di Firenze in data 8 maggio 2014, ha accolto l'opposizione a nove verbali di accertamento con cui venivano contestate a [OSCURATO:PERSONA] ventisette distinte infrazioni dell'art. 15 co. 7 Reg. CEE n. 3821/1985, con conseguente applicazione di altrettante sanzioni ex art. 19 L. n. 727/1978, per non avere lo stesso esibito i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato sul veicolo che conduceva al momento del controllo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze in data 15 maggio 2012 . Il Tribunale ha affermato che l'art. 15 co 7 Reg. CEE n.3821/1985 prescrive un obbligo di presentazione dei documenti ivi indicati e non anche un obbligo di conservazione dei medesimi (obbligo che invece incombe sull'impresa di trasporto ex art. 14 co. 2 Reg. CEE n. 3821/1985), di talché Ric. 2017 n. 00898 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -2- l'omessa esibizione integra un'unica violazione della norma e non tante violazioni quanti sono i documenti non esibiti. Su proposta del relatore della apposita sezione ex art. 376, comma 1, c.p.c., che riteneva che potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente aveva fissato l'adunanza della camera di consiglio per il giorno 16 novembre 2017. Con ordinanza n. 2615/2018 del 2 febbraio 2018, il Collegio ritenne, tuttavia, che non ricorresse l'ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'unico motivo del ricorso della Prefettura di Firenze allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 co. 7 Reg. CEE 3821/1985. Secondo la ricorrente, la norma indicata deve interpretarsi nel senso che incorre in plurime violazioni il conducente che non sia in grado di esibire i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a più giorni. La ratio dell'obbligo di presentazione dovrebbe ravvisarsi nella possibilità da assicurare all'agente abilitato al controllo di "verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l'esame dei fogli di registrazione" come indicato alla lettera c) del medesimo art. 15 del regolamento CEE 3821/1985, verifica che non potrebbe essere compiutamente effettuata ove mancassero uno o più fogli relativi ad uno o più giorni. 2. Il ricorso è infondato. Ric. 2017 n. 00898 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -3- A seguito di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, disposto con ordinanze interlocutorie n. 29469 e n. 29555 del 2019 pronunciate dalla Seconda Sezione civile di questa Corte, la Corte giustizia UE sez. X, con sentenza del 24 marzo 2021, n. 870, C-870/19 e C-871/19, ha dichiarato che: "L'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione". Uniformando la decisione alla pronuncia emessa dalla CGUE in sede di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del TFUE, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] territoriale del governo di Firenze va perciò rigettato. In ragione della novità della questione, vengono compensate per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Essendo la ricorrente una Amministrazione dello Stato, esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. Ric. 2017 n. 00898 sez. 52 - ud. 01-07-2021 -4- 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]