CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2025
Cassazione n. 34278/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello sezione Minorenni di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che XXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 27 febbraio 2025 con cui la Corte di appello di Napoli, sezione penale per i minorenni, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 27/04/2020, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza un giustificato motivo, un taglierino di cm. 23, con lama lunga cm. 9, respingendo la richiesta di concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione per la personalità criminale del soggetto e la irrilevanza della sua confessione; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, avendo essa omesso di valutare positivamente le spontanee ammissioni da lui rese circa i reati commessi, confessando di avere rubato l'auto su cui viaggiava usando il taglierino che aveva con sé, e consegnando questo spontaneamente alla polizia, spiegando anche essersi trattato di un gesto goliardico, ed avendo i giudici comunque fornito una motivazione solo apparente; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza, dal momento che la sentenza ha motivato ampiamente il diniego delle attenuanti generiche sulla base sia della gravità e pericolosità del fatto, avendo il ricorrente portato con sé un taglierino di rilevanti dimensioni, sia della personalità negativa del ricorrente, gravato già da una pesante condanna definitiva e da proscioglimenti per non imputabilità, nonché avente vari procedimenti penali pendenti, nonostante la giovanissima età al momento del fatto, e valutando approfonditamente la rilevanza della confessione resa, giudicata insussistente, avendo la polizia verificato nell'immediatezza del controllo la natura furtiva dell'auto e il possesso del taglierino; ritenuto che la Corte di appello si sia uniformata al principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), e che debba ribadirsi che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, ma che non debba pronunciarsi, stante la minore età del ricorrente, alcuna condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista all’art. 616 cod.proc.pen., in applicazione del principio di questa Corte, secondo cui «Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende» (Sez. U, n. 15 del31/05/2000, Rv. 216704); ritenuto che, stante la già indicata minore età del ricorrente, debba disporsi l’oscuramento dei suoi dati identificativi, per la tutela del diritto alla riservatezza del medesimo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]