CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, C.so di Francia n.182 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE -intimata- avverso la sentenza n.124/33/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 18 novembre 2013. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che nella controversia originata dall'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento, relativo a Iperf dell'anno di imposta 2005, con il quale erano stati recuperati a tassazione utili extracontabili contestati a seguito di accertamento nei confronti della società, a ristretta base, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale il contribuente era socio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado, anch'essa sfavorevole. In particolare, il Giudice di appello rilevava che la sentenza, resa nei confronti della Società, non poteva costituire giudicato esterno pregiudiziale in quanto il relativo giudizio era ancora pendente e i motivi di giudizio non riguardavano il merito dell'accertamento. Nel merito, riteneva che l'importo della plusvalenza (derivante dal trasferimento di un immobile sulla base della quale era stato emesso l'avviso di accertamento nei confronti della società,) era corretto, in quanto il valore finale accertato era pari al valore di bilancio, mentre per il valore iniziale il contribuente non aveva fornito alcuna prova in ordine alla rivalutazione effettuata. La C.T.R. riteneva, inoltre, accertata la percezione da parte dei soci del corrispettivo della vendita che risultava versato nei loro conti correnti bancari. Rilevava, ancora, che, nella specie, non vi era stata violazione dell'art.12, comma settimo, della legge n.212 del 2000. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso su quattro motivi cui non resiste, non avendo svolto attività difensiva, l'Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art.380-1 bis cod. proc.civ. Considerato che 1.il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art.295 cod.proc.civ. per non avere la C.T.R. disposto la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., è inammissibile per più ordini di ragioni. La sospensione del processo presuppone, infatti, che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso (cfr.Cass.n.22878/2015; Cass. n. 26716 del 21/10/2019). Nel caso in esame, non solo il ricorrente (che pure ha fatto presente di essere stato parte in quel giudizio) ha omesso di indicare la pendenza della causa dedotta come pregiudicante ma, al contrario, risulta, dagli archivi telematici di questa Corte, che il procedimento promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è ormai definito (v.Cass.n.10455 del 2021 emessa nei confronti dell'altro socio nella cui motivazione si dà atto del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.R. resa nei confronti della società). 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art.37-bis, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto valido l'avviso di accertamento malgrado lo stesso non fosse sufficientemente motivato in ordine alle giustificazioni fornite dal contribuente.Nell'illustrazione del motivo il ricorrente si duole della circostanza che l'avviso di accertamento a lui notificato, nella qualità di socio, non fosse sufficientemente motivato limitandosi ad esplicitare la doppia presunzione costituita dalla rideterminazione del reddito del socio in automatica conseguenza della rideterminazione del reddito della società, a ristretta base sociale, laddove, tra l'altro e di contro nessun valido avviso di accertamento risultava in essere nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per essere stato lo stesso annullato dalla Commissione tributaria provinciale. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, l'Ufficio non aveva tenuto in alcun conto i chiarimenti offerti dal contribuente per giustificare il movimento di denaro e, in particolare, la circostanza che l'unico obiettivo della vendita è stato quello di sollevarci dal debito personale nei confronti della banca trasferendolo sulla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3.La violazione e/o falsa applicazione dellart.12, settimo comma, della legge n.212 del 2000 viene dedotta con il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente si duole che la C.T.R. abbia ritenuto che l'avviso di accertamento legittimo, malgrado emesso anteriormente al decorso del termine dilatorio previsto dalla norma invocata. 4.Con il quarto motivo di ricorso, infine, si deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art.2220, primo comma, cod.civ., dell'art.8, comma qi9rrrtqi della legge n.212 del 2000 e dell'art.86 del d.P.R. n.917 del 1986 per non avere la C.T.R. ritenuto provata la rivalutazione dei cespiti ai sensi della legge n.342 del 2000. 5. Rilevata da subito l'infondatezza della censura, veicolata dal terzo motivo, laddove questa Corte a Sezioni unite (sentenza n. 24823 del 2015) ha chiarito che il termine dilatorio di cui all'art.12, comma ett_tr rrg della legge n.212 del 2000 si applica unicamente agli , accertamenti conseguenti a verifiche effettuati a mezzo di accesso nei locali dell'impresa (fattispecie estranea a quella in esame), anche il secondo motivo non merita accoglimento. 6.Va, al proposito e in primo luogo, rilevato che, con difetto di specificità, il ricorrente omette anche di indicare quando e come avrebbe fornito all'Ufficio i chiarimenti dei quali lamenta ogni valutazione nella motivazione dell'avviso impugnato. In ogni caso va, all'uopo, rammentato il consolidato orientamento, in materia di questa Corte (v. tra le altre Cass. n.1947 del 24/01/2019) secondo cui <<in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria. 6.1 Si, è, poi, condivisibilmente, statuito (cfr.Cass.n.33976 del 19/12/2019) che per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo. E, infine, con specifico riguardo al contenuto dell'avviso di accertamento che, in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (cfr. Cass.n. 14275 del 2018; id.n.121126 del 02/10/2020). 6.2.La sentenza impugnata si muove lungo il solco interpretativo tracciato da questa Corte onde va esente, su tali punti, da censura. 7.Rimane da esaminare il quarto motivo con cui si censura la C.T.R. laddove aveva ritenuto che il contribuente non avesse fornito la prova della intervenuta rivalutazione dell'immobile nel 2000. Il ricorrente ha allegato di avere prodotto in giudizio i seguenti documenti:il bilancio della società al 31.12.2001, da cui emergerebbe il valore rivalutato dell'immobile nonché il mod.760 2001 (periodo di imposta 2000) dal quale si desumono tutti i valori relativi alla rivalutazione delle immobilizzazioni iscritte a bilancio al 31.12.1999, all'esercizio 2000. Dalla provata rivalutazione dell'unico immobile conseguiva, secondo la prospettazione difensiva, l'erroneità dell'affermazione della C.T.R. secondo la quale la determinazione doveva ritenersi corretta, risultando per tabulas che la plusvalenza di cui all'avviso di accertamento impugnato era frutto di un errore nella individuazione dei due addendi (valore iniziale e valore finale) dalla cui differenza si determinava la plusvalenza. 7.1. La censura è fondata. Come questa Corte ha, già condivisibilmente rilevato in controversia identica alla presente (v.Cass. n.10455 del 21.04.2021 resa nei confronti di altro socio della [OSCURATO:SOCIETA]. per la medesima annualità di imposta), ove ci sia stata effettivamente la rivalutazione del bene, è chiaro che vi sarebbe stata necessariamente una parallela iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale, con incremento del valore dell'immobile e con l'iscrizione di un relativa riserva da rivalutazione, pari alla differenza tra il valore rivalutato ed il valore iniziale del bene, quindi pari a euro 1.630.612,00.Nessuna conseguenza vi sarebbe stata nel conto economico, in quanto l'incremento del cespite, come detto, doveva essere inserito, in caso di utilizzo della procedura di rivalutazione con pagamento di imposta sostitutiva, esclusivamente nello stato patrimoniale, quale riserva di rivalutazione. Tale riserva, chiaramente, non avrebbe natura di utile, essendo in sospensione di imposta, che sarebbe stata tassata come dividendo in capo ai soci solo al momento della distribuzione, peraltro a seguito di apposita delibera di distribuzione degli utili. 8. In conclusione, in accoglimento del solo quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma