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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01002/2023

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di lesioni personali gravi; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen., è generico, poiché non indica quali cause, in tesi sussistenti, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia di proscioglimento; Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti da Izzo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, sono manifestamente infondati poiché: nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 8); la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 8); Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da Esposito, che contestano l'attendibilità dei testimoni escussi e l'interpretazione delle loro dichiarazioni, sono versati in fatto e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che con il terzo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata motiva adeguatamente il diniego del suddetto beneficio (pag. 8); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di lesioni personali gravi; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen., è generico, poiché non indica quali cause, in tesi sussistenti, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia di proscioglimento; Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti da Izzo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, sono manifestamente infondati poiché: nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 8); la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 8); Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da Esposito, che contestano l'attendibilità dei testimoni escussi e l'interpretazione delle loro dichiarazioni, sono versati in fatto e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che con il terzo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata motiva adeguatamente il diniego del suddetto beneficio (pag. 8); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così