CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29841/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, il Tribunale di Savona, in funzione digiudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza presentata dall’odiernoricorrente, avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione trai reati giudicati con le seguenti sentenze:- Tribunale di Savona del 12.9.2024, irrev. il 3.10.2024, avente ad oggetto ireati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen., 582, 585, 576 n. 5 cod. pen.,commessi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];- Gip del Tribunale di Savona del 23.4.2025, irrev. il 9.5.2025 avente adoggetto i reati di cui agli artt. 572, 582, 337 cod. pen., commessi BorghettoSanto Spirito il 16.11.2024;rilevato che l’istanza è stata rigettata in quanto, essendo quelle oggettodell’istanza sentenze pronunciate ex art. 444 cod. proc. pen., si rendevanecessario, a pena di inammissibilità, introdurre la procedura di cui all’art. 188disp. att. cod. proc. pen, che, invece, non è stata azionata; che, comunque, nelmerito l’istanza era infondata;rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso avverso l’ordinanza deducendo che,diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, il ricorso allaprocedura ex art. 188 disp. att. cod. proc. pen. costituisce una facoltà e non unobbligo, alla cui inosservanza, pertanto, non può conseguire l’inammissibilitàdell’istanza che si tradurrebbe in una violazione del diritto di difesa; ha, inoltre,contestato gli argomenti di infondatezza dell’istanza rappresentati nelprovvedimento impugnato;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto fondato su motivimanifestamente infondati. Consolidata e risalente è la giurisprudenza di questaCorte la quale, da ultimo con sentenza Sez. 1, n. 37768 del 15/10/2025, Rv.288817-01, ha affermato che «In materia di esecuzione, la richiestadi continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentatasenza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att.cod. proc. pen. è inammissibile, ed il vizio, equiparabile alle nullità assoluteinsanabili, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione. (Fattispecie in cui ilgiudice dell'esecuzione aveva preso in esame, ai fini della decisione, anche unasentenza rispetto alla quale non era stata avanzata alcuna domanda ai sensidell'art. 671 cod. proc. pen.)» (conf. Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018,Rv. 273138 – 01);rilevato che la causa di inammissibilità è stata correttamente rilevata dal giudicedell’esecuzione e che nessun argomento idoneo ad inficiare la costantegiurisprudenza di questa Corte è stata proposta dal ricorrente; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.