CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 12092-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2021. 3342 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 490/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/04/2017 R.G.N. 1016/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 12092/2018 RILEVATO che la Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 18.4.2017, ha accolto l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d'ora in avanti [OSCURATO:SOCIETA].), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, resa in data 8.4.2015, con la quale era stato dichiarato il diritto dei due dipendenti - con mansioni di operatori di ricerca delle perdite - di essere inquadrati al livello IV, anziché al III, del CCNL per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas e dell'acqua; che, pertanto, la Corte di merito ha respinto le originarie domande dello Schioppo e del Villani, ritenendo corrette le osservazioni svolte dalla società datrice in merito al fatto che il Tribunale «non ha tenuto conto dell'inquadramento individuato nell'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito della trasformazione dell'[OSCURATO:PERSONA] in società per azioni, disposta dal d.lgs. 11.5.1999, n. 141, con l'effetto dell'applicazione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] del CCNL Federgasacqua>> e del fatto che «i rapporti di equivalenza sottesi al citato accordo nazionale comportino l'immodificabilità dell'inquadramento sulla base di una analisi delle mansioni già svolte dai lavoratori al momento del passaggio alla luce delle declaratorie del nuovo CCNL», consentendo «un simile sviluppo solo per variazioni successive delle mansioni di partenza: circostanza non verificatasi nella fattispecie, poiché risulta che il Villani e lo Schioppo svolgono sin dal 1995 le mansioni di operatore di ricerca delle perdite (come si legge nei ricorsi introduttivi delle due controversie individuali riunite in primo grado)»; pertanto, «considerato che qui non si discute di un demansionamento o comunque di un sacrificio della professionalità pregressa, perché tali circostanze non sono state dedotte né comunque risultano in atti, ma del riconoscimento di un inquadramento in relazione a compiti di fatto invariati e già oggetto di riclassamento in forza dell'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ragionevolmente l'AQP chiede che la disamina della lite non prescinda da tale intesa collettiva, ma tenga conto delle pattuizioni che la compongono per volontà concorde delle parti sociali»; che per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso; che sono state depositate memorie nell'interesse di entrambe le parti; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si deduce testualmente: 1) «violazione e falsa applicazione del combinato disposto del C.C.N.L. [OSCURATO:PERSONA], 1 marzo 2002, in riferimento alla declaratoria del 4 livello e all'art. 2103 c.c.», per avere la Corte di merito effettuato una «erronea ricognizione della fattispecie astratta relativa alla declaratoria del livello contrattuale (IV)... suscettibile di inficiare l'esatta interpretazione della disposizione del C.C.N.L. Gas-Acqua 1.3.2002, erroneamente interpretata, in modo tale da condurre all'attribuzione di un contenuto che la stessa non aveva», non essendosi tenuto conto nella sentenza impugnata che «nel IV livello è richiesta autonomia operativa mentre nel III una mera autonomia; nel IV livello si prevede che il lavoratore si avvale di informazioni differenziate che gestisce mentre nel III livello scambia informazioni; nel IV livello sono contemplate conoscenze approfondite a differenza del III nel quale si richiedono mere conoscenze»; 2) «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1) n. 5, c.p.c.», avendo i giudici di secondo grado, a parere dei ricorrenti, omesso il confronto tra le declaratorie contrattuali di III e di IV livello e dell'elemento che caratterizza l'inquadramento nel IV livello, e cioè, «la gestione di informazioni con margine di discrezionalità ed autonomia operativa»; confronto che - secondo la prospettazione dei ricorrenti - sarebbe stato decisivo per condurre la Corte territoriale «ad una diversa decisione» ed alla «conferma della sentenza di prime cure»; ed inoltre, per avere «omesso l'esame di fatti storici decisivi ed oggetto di discussione tra le parti», quali la deduzione nella memoria di costituzione in appello dei ricorrenti del 7.2.2017 relativa al fatto che «... il sig. D'Alessio (Raffaele), unico dipendente insieme ai sigg.ri Schioppo e Villani ad essere inquadrato nel 3° livello, e che svolgeva mansioni e compiti identici a quelli dei ricorrenti (come dallo stesso D'Alessio dichiarato in qualità di teste), otteneva comunque l'inquadramento superiore come risulta dai prospetti paga allegati»; che il primo motivo non è fondato. Al riguardo, va premesso che l'AQP ha cessato di essere ente pubblico non economico dal 2.7.1999, data di entrata in vigore del D.Igs. n. 141 del 1999, ed il rapporto di lavoro dei dipendenti della società è stato, pertanto, assoggettato alla disciplina prevista dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva; inoltre, a seguito della trasformazione dell'AQP in società per azioni, è stato sottoscritto, il 15.6.2000, tra quest'ultima e le 00.SS. a livello nazionale, un [OSCURATO:PERSONA] per regolare le modalità del passaggio dei dipendenti da un CCNL ad un altro che prevede - fatto salvo quanto espressamente disciplinato dall'Accordo stesso - che ai medesimi siano applicate esclusivamente le disposizioni del CCNL Federgasacqua; infine, è da sottolineare che «la posizione dei lavoratori coinvolti dalla trasformazione è stata garantita, nella tutela dei propri diritti, dalle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall'art. 47 legge n. 428/90, richiamate per relationem dall'art. 34 del D.Igs. n. 29/93: procedure che, nel caso in esame, risultano essere state effettuate e concluse con l'Accordo, sottoscritto in data 15.6.2000 in Roma, tra l'[OSCURATO:PERSONA] e le 00.SS. a livello nazionale, finalizzato a disciplinare le modalità del passaggio del personale dal [OSCURATO:PERSONA] a quello privatistico Federgasacqua» (così Cass. n. 4385/2020); che, ciò premesso, la Corte di merito facendo corretta applicazione dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, valutate le norme della contrattazione collettiva che, nelle varie fasi che hanno connotato la natura giuridica dell'AQP, hanno disciplinato ed attualmente disciplinano lo status e l'inquadramento del personale dipendente, sulla scorta del materiale delibatorio acquisito, ha condivisibilmente escluso - attraverso un iter motivazionale scevro da vizi logico-giuridici - che ai ricorrenti potesse essere attribuito un livello superiore; che, infatti, nella sentenza oggetto del presente giudizio si sottolinea che lo Schioppo ed il Villani, secondo quanto dagli stessi dichiarato, hanno sempre svolto le stesse mansioni di operatori di ricerca delle perdite sin dal 1995 e, cioè, sia prima che dopo l'applicazione del CCNL Federgasacqua e dell'Accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ed altresì che i medesimi non hanno dimostrato di avere ottenuto giudizialmente il riconoscimento del superiore inquadramento alla stregua dell'Accordo nazionale previgente. Pertanto, data la possibilità del riclassamento del personale nell'applicazione di un nuovo CCNL, consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra le mansioni (così, tra le altre, Cass. n. 4090/2016, secondo cui «non sussiste violazione del divieto di dequalificazione qualora le mansioni del lavoratore, a seguito del riclassamento, non mutino rispetto al precedente inquadramento»), in mancanza, appunto, del mutamento delle mansioni, non avendo mai avuto i dipendenti di cui si tratta, secondo quanto emerso dalle risultanze istruttorie, compiti di coordinamento - elemento quest'ultimo che connota il IV livello -, correttamente la Corte di merito ne ha escluso il riconoscimento; che, dunque, va rilevata la infondatezza anche della parte del motivo in cui si denunzia la violazione dell'art. 2103 c.c. - e che investe, altresì, la prima parte del secondo mezzo di impugnazione -, poiché, oltre a quanto si è innanzi osservato, va sottolineato che i giudici di seconda istanza si sono uniformati ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla stregua dei quali il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 9414/2018; 17163/2016): l'accertamento in fatto dell'attività lavorativa svolta in concreto; l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria; il raffronto dei risultati delle suddette fasi; ed hanno analizzato le mansioni in concreto svolte dallo Schioppo e dal Villani, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19725/2017) - del tutto condiviso da questo Collegio -, pervenendo ad escluderne l'inquadramento nel IV livello del CCNL di categoria; che neppure il secondo motivo può essere accolto, oltre che per quanto innanzi argomentato relativamente alla prima parte, in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione); per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, in data 18.4.2017, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare», in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione». E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale, come innanzi osservato, con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata; che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va rigettato; che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore import