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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16466/2026

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ubblicazione 27/05/2026studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in Roma, p.zza Cavour 17;– ricorrente incidentale –avverso la sentenza n.352/22/2022 della Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Campania depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notifi-cata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania veniva parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]S.r.l. avverso la sentenza n. 4586/12/2019 della Commissione tributa-ria provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso introduttivo dellacontribuente avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa perun recupero di credito di imposta relativo all’anno 2015.2.

Si legge negli atti delle parti che l’Agenzia delle entrate contestavaalla società che, nel corso del 2015, aveva utilizzato, portandoli in de-duzione, crediti d’imposta inesistenti ed emetteva quattro distinti avvisidi recupero credito di imposta notificati in data 10.03.2017.

Gli attivenivano impugnati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diCaserta con tre distinti ricorsi in seno ai quali veniva proposta istanzadi sospensione dell’esecutività ex art. 47 del d.lgs. n.546/1992, accoltidal giudice.

Dopo alcune iscrizioni a ruolo oggetto di sgravio, in co-stanza della sospensione cautelare, l’agente della riscossione effet-tuava l’iscrizione a ruolo straordinaria ed emetteva la cartella impu-gnata nel presente processo, la cui legittimità veniva confermata dalgiudice di prime cure.Numero registro generale 17815/2022Numero sez3ion ale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/20263.

Il giudice d’appello accoglieva parzialmente il gravame, stabilendoche la sospensione giudiziale dell’esecutività degli atti presupposti, im-poesattivi, incideva sulla esecutività del titolo, ossia della cartella dipagamento, preclusa in quanto azione esecutiva, ma non incidevasull’iscrizione a ruolo, ritenuta legittima.4.

Propone ricorso per cassazione principale l’Agenzia delle entrate, af-fidato a quattro motivi, mentre la società ha proposto ricorso succes-sivo, da qualificarsi incidentale, per un motivo, cui ha replicato l’Agen-zia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale, in relazione all’art.360,primo comma, n.4, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli artt.101, comma 1, 112 cod.proc. civ., nonché dell’art. 10 del d. lgs. 546/1992 per avere la [OSCURATO:PERSONA] campana rilevato la nullità della cartellaper vizio suo proprio - perché non poteva essere emessa stante la di-sposta sospensione dell’esecutività degli avvisi di recupero creditod’imposta ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 546/1992- a fronte dell’impu-gnazione proposta esclusivamente nei confronti dell’Agenzia delle En-trate, con la quale era stata affermata l’illegittimità della cartella deri-vata dall’illegittimità del ruolo dal quale era scaturita, impugnato con-testualmente e con precedenza rispetto ad essa.2.

Con il secondo motivo l’Agenzia, in relazione all’art.360, primocomma, n.4, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa appli-cazione del combinato disposto dell’art.57 del d.P.R. 546/1992 peravere il giudice affermato la nullità della cartella perché non potevaNumero registro generale 17815/2022Numero sez4ion ale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/2026essere emessa, stante la disposta sospensione dell’esecutività degli av-visi di recupero credito d’imposta ai sensi dell’art. 47 del d.lgs.546/1992, profilo prospettato in termini inammissibili per la primavolta nel contesto del primo motivo d’appello, mentre nel primo motivodel ricorso introduttivo era stata prospettata esclusivamente l’illegitti-mità derivata della cartella dall’illegittimità del ruolo dal quale era sca-turita.3.

Il terzo motivo del ricorso principale, ex art.360, primo comma, n.4,cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.36, comma 2, d. lgs. 546/1992 e 132, n.4, cod. proc. civ. per avere laCommissione Tributaria Regionale riconosciuto che il ruolo da cui erascaturita la cartella impugnata era stato legittimamente formato e con-segnato all’Agenzia delle Entrate Riscossione ai fini dell’emissione dellacartella impugnata di cui è stata invece ritenuta la nullità.

La decisionesi basa su di un percorso motivazionale contenente affermazioni chenon si presentano in alcun modo coerenti e logicamente collegate e,quindi, in radicale contrasto fra loro e del tutto inconciliabili sicché di-viene impossibile comprendere quale sia la ratio su cui poggia la sen-tenza impugnata.4.

Col quarto motivo la ricorrente principale, ai fini dell’art.360, primocomma, n.4, cod. proc. civ., censura la «violazione e falsa applicazionedegli artt.1, comma 421, della l. 311/2004, 27, commi 16-20, del d.l.185/2008 e 15-bis del d.P.R. 602/1973 per aver il giudice rilevato lanullità della cartella di pagamento impugnata unitamente al ruolo dacui era scaturita trascurando che il combinato disposto delle predetteNumero registro generale 17815/2022Numero sez5ion ale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/2026norme nonostante la CTP di Caserta avesse disposto la sospensionedell’esecutività degli avvisi di recupero crediti d’imposta emessi neiconfronti della Società intimata una volta scaduto il termine ivi indicatoentro cui la stessa doveva provvedere al pagamento del dovuto impo-neva, rispettivamente, alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta di proce-dere alla formazione di ruolo straordinario nonché alla consegna dellostesso all’Agenzia delle Entrate Riscossione e a quest’ultima, preso incarico detto ruolo, di emettere cartella di pagamento astenendosi,però, dall’agire in executivis in caso di mancata corresponsione daparte dell’intimata di quanto in virtù di essa dovuto; ciò che in entrambitali atti era stato testualmente precisato)» (così si legge alle pagg.2 e3 del ricorso dell’Agenzia).5.

L’unico motivo proposto dalla ricorrente incidentale, ai finidell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., censura l’illegittimitàdella sentenza per violazione art. 47, d.lgs. n.546 del 1992 da partedella sentenza che, in presenza di sospensione giudiziale dell’avviso diaccertamento presupposto, ritiene legittima l’iscrizione a ruolo, ma nonl’emissione della cartella di pagamento.6.

Per priorità logica devono essere esaminati i motivi secondo del prin-cipale e il motivo di ricorso incidentale in quanto connessi.Va respinto innanzitutto il secondo motivo del ricorso principale.

Silegge nel ricorso incidentale della società, notificato prima della rice-zione della notifica del ricorso principale: «la [OSCURATO:SOCIETA]. pro-poneva tempestivo ricorso alla C.T.P. di Caserta rappresentando comel’iscrizione a ruolo, così come la successiva notifica della cartella di pa-gamento, risultava eseguita in violazione dell’art 47, d.lgs. n. 546/92,stante l’intimazione al pagamento sotto pena degli atti esecutivi, con-tenuta nella cartella stessa, pur avendo la C.T.P. disposto, con distinteNumero registro gen6era le 17815/2022Numero sezionale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/2026ordinanze nn. 1636-1637-1638 e 1639/2017, la “sospensione esecu-tiva dell’atto impugnato"».Inoltre, le stesse controdeduzioni in primo grado dell’Agenzia, inseritetra gli allegati all’incidentale della società, danno atto che «la ricorrenteha in questa sede impugnato detta cartella ritenendola illegittima per-ché (…) l’atto impugnato (id est: l’avviso di accertamento) avendo por-tata esecutiva può essere sospeso ai sensi dell’art.47 del d.lgs. 546/92(…)».7.

La questione della violazione dell’art.47 è stata perciò posta anchein primo grado, benché la motivazione della sentenza della CTP non nedia conto, ed è fondato il ricorso incidentale sotto tale profilo.Premesso che, ai sensi del sesto comma dell’art.47, nel testo vigenteratione temporis, gli effetti della sospensione cautelare cessano dalladata di pubblicazione della sentenza e che, nel caso di specie, è pacificoil fatto che gli atti impositivi sottesi alla cartella impugnata nel presenteprocesso sono stati oggetto di sospensione da parte del giudice, comepure che la cartella è stata emessa anteriormente alla pubblicazionedella sentenza della CTP su tali avvisi, va data continuità alla più re-cente giurisprudenza della Sezione in tema di esecuzione esattoriale(cfr. Cass. n.21824 del 2023 e giurisprudenza ivi citata; conforme,Cass. n.26801 del 2024).

La sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs.n. 546 del 1992 arresta temporaneamente la possibilità per il creditoredi agire in executivis e preclude all'Amministrazione finanziaria e all'a-gente della riscossione la notificazione della cartella di pagamento e ilcompimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione,la quale deve medio tempore arrestarsi.8. [OSCURATO:PERSONA] non ignora l’esistenza di un più risalente orientamentoche si è pronunciato diversamente (Cass. n.20361 del 2020), ma èconvinto che, qualora l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente aNumero registro gen7era le 17815/2022Numero sezionale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/2026detta sospensione, non vada dato corso agli atti successivi, inclusa lanotifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendol'Amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di se-gno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione, in attesadella pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensionegiudiziale (v. pure Cass. n.40047 del 2021).8.1.

Il principio di diritto è pienamente condiviso dal Collegio perchél’interpretazione della norma sopra esposta dà senso alla previsionedell’art.47 del d.lgs. n. 546 del 1992, e va specificato nel senso che, amaggior ragione, nella vigenza della sospensione, non può intervenireneppure la formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione, presup-posto sul quale la notifica della cartella si basa, perché anch’essa rien-tra nel cono dell’attività esecutiva, impedita dalla sospensione caute-lare degli atti presupposti.8.2.

Dev’essere inoltre chiarito il rapporto tra la sospensione dell’art.47e l’iscrizione a ruolo straordinaria ex art.15-bis d.P.R. n.602/73 anorma del quale, ai sensi dell’art.27, comma 19, d.l.185/2008 «In casodi mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comun-que non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'attodi recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte aruolo».Infatti, l’art.47, d.lgs. n.546/1992, inibisce l’attività esecutiva dopo laconcessione della sospensione, precludendo all’Amministrazione finan-ziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a realizzare o far pro-seguire l’esecuzione anche con riferimento all’iscrizione a ruolo straor-dinaria, fosse pure per il concreto pericolo di non riuscire ad ottenernela restituzione agendo secondo la normale tempistica secondo cui ven-Numero registro generale 17815/2022Numero sez8ion ale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/2026gono recuperati i crediti fiscali e in presenza di allegata condotta truf-faldina di un soggetto che ha utilizzato crediti di imposta inesistenti conuna condotta che ha dato origine a complesse indagini penali.Infatti, il legislatore ha previsto che il periculum in mora fosse valutatoai fini cautelari dal giudice tributario in sede di sospensiva ex art.47d.lgs. n.546/1992, in questo caso, dell’atto recante la pretesa sostan-ziale prodromica alla cartella.

Inoltre, la sospensione non è atto dovutodal giudice e, se concessa, ha un effetto limitato nel tempo, ossia durasino alla sentenza di primo grado.Tale decisione giudiziale non può essere logicamente vanificata dal suc-cessivo rinnovato apprezzamento, neppure incidenter tantum, delle ra-gioni di urgenza da parte del giudice del processo radicato in conse-guenza dell’iscrizione a ruolo straordinaria ex art.15-bis d.P.R.n.602/73.

Del resto, secondo l’interpretazione qui proposta, le due pre-visioni possono tranquillamente spiegare pienamente la loro funzione,nel senso che l’iscrizione a ruolo straordinaria è possibile in assenza disospensione cautelare dell’atto, comunque efficace solo sino alla pub-blicazione della sentenza che su di esso si pronuncia.In conclusione, la sospensione dell'atto impugnato di cui all’art.47,d.lgs. n.546/1992, nel testo modificato dall’art.9, d.lgs. n.156/2015,impedisce all’Amministrazione finanziaria sino alla data di pubblica-zione della sentenza di primo grado anche di procedere all’iscrizione aruolo straordinaria ex art.15-bis, d.P.R. n.602/73.9.

L’accoglimento dell’incidentale determina, per le medesime ragioni,l’infondatezza dei 4 motivi del ricorso principale in quanto l’Ammini-strazione, in presenza di sospensione ex art.47 d.lgs. n.546/92 relativaai quattro atti impositivi sottostanti, non poteva né formare il ruolo,neppure straordinario, né notificare la cartella di pagamento.Numero registro generale 17815/2022Numero sez9ion ale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/2026La sentenza impugnata dev’essere così cassata e, non essendovi ulte-riori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito con l’accogli-mento dell’originario ricorso della società.10.

Vista la presenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza dilegittimità al momento della formazione del ruolo e tenuto conto dellaevoluzione giurisprudenziale anche successivamente alla proposizionedel ricorso per Cassazione, le spese di lite dell’intero processo sonocompensate.

P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale;cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendonel merito, accoglie l’originario ricorso della società;compensa le spese di lite dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ubblicazione 27/05/2026studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in Roma, p.zza Cavour 17;– ricorrente incidentale –avverso la sentenza n.352/22/2022 della Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Campania depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notifi-cata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania veniva parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]S.r.l. avverso la sentenza n. 4586/12/2019 della Commissione tributa-ria provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso introduttivo dellacontribuente avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa perun recupero di credito di imposta relativo all’anno 2015.2. Si legge negli atti delle parti che l’Agenzia delle entrate contestavaalla società che, nel corso del 2015, aveva utilizzato, portandoli in de-duzione, crediti d’imposta inesistenti ed emetteva quattro distinti avvisidi recupero credito di imposta notificati in data 10.03.2017. Gli attivenivano impugnati dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diCaserta con tre distinti ricorsi in seno ai quali veniva proposta istanzadi sospensione dell’esecutività ex art. 47 del d.lgs. n.546/1992, accoltidal giudice. Dopo alcune iscrizioni a ruolo oggetto di sgravio, in co-stanza della sospensione cautelare, l’agente della riscossione effet-tuava l’iscrizione a ruolo straordinaria ed emetteva la cartella impu-gnata nel presente processo, la cui legittimità veniva confermata dalgiudice di prime cure.Numero registro generale 17815/2022Numero sez3ion ale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/20263. Il giudice d’appello accoglieva parzialmente il gravame, stabilendoche la sospensione giudiziale dell’esecutività degli atti presupposti, im-poesattivi, incideva sulla esecutività del titolo, ossia della cartella dipagamento, preclusa in quanto azione esecutiva, ma non incidevasull’iscrizione a ruolo, ritenuta legittima.4. Propone ricorso per cassazione principale l’Agenzia delle entrate, af-fidato a quattro motivi, mentre la società ha proposto ricorso succes-sivo, da qualificarsi incidentale, per un motivo, cui ha replicato l’Agen-zia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale, in relazione all’art.360,primo comma, n.4, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli artt.101, comma 1, 112 cod.proc. civ., nonché dell’art. 10 del d. lgs. 546/1992 per avere la [OSCURATO:PERSONA] campana rilevato la nullità della cartellaper vizio suo proprio - perché non poteva essere emessa stante la di-sposta sospensione dell’esecutività degli avvisi di recupero creditod’imposta ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 546/1992- a fronte dell’impu-gnazione proposta esclusivamente nei confronti dell’Agenzia delle En-trate, con la quale era stata affermata l’illegittimità della cartella deri-vata dall’illegittimità del ruolo dal quale era scaturita, impugnato con-testualmente e con precedenza rispetto ad essa.2. Con il secondo motivo l’Agenzia, in relazione all’art.360, primocomma, n.4, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa appli-cazione del combinato disposto dell’art.57 del d.P.R. 546/1992 peravere il giudice affermato la nullità della cartella perché non potevaNumero registro generale 17815/2022Numero sez4ion ale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/2026essere emessa, stante la disposta sospensione dell’esecutività degli av-visi di recupero credito d’imposta ai sensi dell’art. 47 del d.lgs.546/1992, profilo prospettato in termini inammissibili per la primavolta nel contesto del primo motivo d’appello, mentre nel primo motivodel ricorso introduttivo era stata prospettata esclusivamente l’illegitti-mità derivata della cartella dall’illegittimità del ruolo dal quale era sca-turita.3. Il terzo motivo del ricorso principale, ex art.360, primo comma, n.4,cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.36, comma 2, d. lgs. 546/1992 e 132, n.4, cod. proc. civ. per avere laCommissione Tributaria Regionale riconosciuto che il ruolo da cui erascaturita la cartella impugnata era stato legittimamente formato e con-segnato all’Agenzia delle Entrate Riscossione ai fini dell’emissione dellacartella impugnata di cui è stata invece ritenuta la nullità. La decisionesi basa su di un percorso motivazionale contenente affermazioni chenon si presentano in alcun modo coerenti e logicamente collegate e,quindi, in radicale contrasto fra loro e del tutto inconciliabili sicché di-viene impossibile comprendere quale sia la ratio su cui poggia la sen-tenza impugnata.4. Col quarto motivo la ricorrente principale, ai fini dell’art.360, primocomma, n.4, cod. proc. civ., censura la «violazione e falsa applicazionedegli artt.1, comma 421, della l. 311/2004, 27, commi 16-20, del d.l.185/2008 e 15-bis del d.P.R. 602/1973 per aver il giudice rilevato lanullità della cartella di pagamento impugnata unitamente al ruolo dacui era scaturita trascurando che il combinato disposto delle predetteNumero registro generale 17815/2022Numero sez5ion ale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/2026norme nonostante la CTP di Caserta avesse disposto la sospensionedell’esecutività degli avvisi di recupero crediti d’imposta emessi neiconfronti della Società intimata una volta scaduto il termine ivi indicatoentro cui la stessa doveva provvedere al pagamento del dovuto impo-neva, rispettivamente, alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta di proce-dere alla formazione di ruolo straordinario nonché alla consegna dellostesso all’Agenzia delle Entrate Riscossione e a quest’ultima, preso incarico detto ruolo, di emettere cartella di pagamento astenendosi,però, dall’agire in executivis in caso di mancata corresponsione daparte dell’intimata di quanto in virtù di essa dovuto; ciò che in entrambitali atti era stato testualmente precisato)» (così si legge alle pagg.2 e3 del ricorso dell’Agenzia).5. L’unico motivo proposto dalla ricorrente incidentale, ai finidell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., censura l’illegittimitàdella sentenza per violazione art. 47, d.lgs. n.546 del 1992 da partedella sentenza che, in presenza di sospensione giudiziale dell’avviso diaccertamento presupposto, ritiene legittima l’iscrizione a ruolo, ma nonl’emissione della cartella di pagamento.6. Per priorità logica devono essere esaminati i motivi secondo del prin-cipale e il motivo di ricorso incidentale in quanto connessi.Va respinto innanzitutto il secondo motivo del ricorso principale. Silegge nel ricorso incidentale della società, notificato prima della rice-zione della notifica del ricorso principale: «la [OSCURATO:SOCIETA]. pro-poneva tempestivo ricorso alla C.T.P. di Caserta rappresentando comel’iscrizione a ruolo, così come la successiva notifica della cartella di pa-gamento, risultava eseguita in violazione dell’art 47, d.lgs. n. 546/92,stante l’intimazione al pagamento sotto pena degli atti esecutivi, con-tenuta nella cartella stessa, pur avendo la C.T.P. disposto, con distinteNumero registro gen6era le 17815/2022Numero sezionale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/2026ordinanze nn. 1636-1637-1638 e 1639/2017, la “sospensione esecu-tiva dell’atto impugnato"».Inoltre, le stesse controdeduzioni in primo grado dell’Agenzia, inseritetra gli allegati all’incidentale della società, danno atto che «la ricorrenteha in questa sede impugnato detta cartella ritenendola illegittima per-ché (…) l’atto impugnato (id est: l’avviso di accertamento) avendo por-tata esecutiva può essere sospeso ai sensi dell’art.47 del d.lgs. 546/92(…)».7. La questione della violazione dell’art.47 è stata perciò posta anchein primo grado, benché la motivazione della sentenza della CTP non nedia conto, ed è fondato il ricorso incidentale sotto tale profilo.Premesso che, ai sensi del sesto comma dell’art.47, nel testo vigenteratione temporis, gli effetti della sospensione cautelare cessano dalladata di pubblicazione della sentenza e che, nel caso di specie, è pacificoil fatto che gli atti impositivi sottesi alla cartella impugnata nel presenteprocesso sono stati oggetto di sospensione da parte del giudice, comepure che la cartella è stata emessa anteriormente alla pubblicazionedella sentenza della CTP su tali avvisi, va data continuità alla più re-cente giurisprudenza della Sezione in tema di esecuzione esattoriale(cfr. Cass. n.21824 del 2023 e giurisprudenza ivi citata; conforme,Cass. n.26801 del 2024). La sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs.n. 546 del 1992 arresta temporaneamente la possibilità per il creditoredi agire in executivis e preclude all'Amministrazione finanziaria e all'a-gente della riscossione la notificazione della cartella di pagamento e ilcompimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione,la quale deve medio tempore arrestarsi.8. [OSCURATO:PERSONA] non ignora l’esistenza di un più risalente orientamentoche si è pronunciato diversamente (Cass. n.20361 del 2020), ma èconvinto che, qualora l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente aNumero registro gen7era le 17815/2022Numero sezionale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/2026detta sospensione, non vada dato corso agli atti successivi, inclusa lanotifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendol'Amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di se-gno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione, in attesadella pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensionegiudiziale (v. pure Cass. n.40047 del 2021).8.1. Il principio di diritto è pienamente condiviso dal Collegio perchél’interpretazione della norma sopra esposta dà senso alla previsionedell’art.47 del d.lgs. n. 546 del 1992, e va specificato nel senso che, amaggior ragione, nella vigenza della sospensione, non può intervenireneppure la formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione, presup-posto sul quale la notifica della cartella si basa, perché anch’essa rien-tra nel cono dell’attività esecutiva, impedita dalla sospensione caute-lare degli atti presupposti.8.2. Dev’essere inoltre chiarito il rapporto tra la sospensione dell’art.47e l’iscrizione a ruolo straordinaria ex art.15-bis d.P.R. n.602/73 anorma del quale, ai sensi dell’art.27, comma 19, d.l.185/2008 «In casodi mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comun-que non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'attodi recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte aruolo».Infatti, l’art.47, d.lgs. n.546/1992, inibisce l’attività esecutiva dopo laconcessione della sospensione, precludendo all’Amministrazione finan-ziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a realizzare o far pro-seguire l’esecuzione anche con riferimento all’iscrizione a ruolo straor-dinaria, fosse pure per il concreto pericolo di non riuscire ad ottenernela restituzione agendo secondo la normale tempistica secondo cui ven-Numero registro generale 17815/2022Numero sez8ion ale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/2026gono recuperati i crediti fiscali e in presenza di allegata condotta truf-faldina di un soggetto che ha utilizzato crediti di imposta inesistenti conuna condotta che ha dato origine a complesse indagini penali.Infatti, il legislatore ha previsto che il periculum in mora fosse valutatoai fini cautelari dal giudice tributario in sede di sospensiva ex art.47d.lgs. n.546/1992, in questo caso, dell’atto recante la pretesa sostan-ziale prodromica alla cartella. Inoltre, la sospensione non è atto dovutodal giudice e, se concessa, ha un effetto limitato nel tempo, ossia durasino alla sentenza di primo grado.Tale decisione giudiziale non può essere logicamente vanificata dal suc-cessivo rinnovato apprezzamento, neppure incidenter tantum, delle ra-gioni di urgenza da parte del giudice del processo radicato in conse-guenza dell’iscrizione a ruolo straordinaria ex art.15-bis d.P.R.n.602/73. Del resto, secondo l’interpretazione qui proposta, le due pre-visioni possono tranquillamente spiegare pienamente la loro funzione,nel senso che l’iscrizione a ruolo straordinaria è possibile in assenza disospensione cautelare dell’atto, comunque efficace solo sino alla pub-blicazione della sentenza che su di esso si pronuncia.In conclusione, la sospensione dell'atto impugnato di cui all’art.47,d.lgs. n.546/1992, nel testo modificato dall’art.9, d.lgs. n.156/2015,impedisce all’Amministrazione finanziaria sino alla data di pubblica-zione della sentenza di primo grado anche di procedere all’iscrizione aruolo straordinaria ex art.15-bis, d.P.R. n.602/73.9. L’accoglimento dell’incidentale determina, per le medesime ragioni,l’infondatezza dei 4 motivi del ricorso principale in quanto l’Ammini-strazione, in presenza di sospensione ex art.47 d.lgs. n.546/92 relativaai quattro atti impositivi sottostanti, non poteva né formare il ruolo,neppure straordinario, né notificare la cartella di pagamento.Numero registro generale 17815/2022Numero sez9ion ale 4061/2026Numero di raccolta generale 16466/2026Data pubblicazione 27/05/2026La sentenza impugnata dev’essere così cassata e, non essendovi ulte-riori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito con l’accogli-mento dell’originario ricorso della società.10. Vista la presenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza dilegittimità al momento della formazione del ruolo e tenuto conto dellaevoluzione giurisprudenziale anche successivamente alla proposizionedel ricorso per Cassazione, le spese di lite dell’intero processo sonocompensate. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale;cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendonel merito, accoglie l’originario ricorso della società;compensa le spese di lite dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 16466/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris