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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 06567/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per improcedibilità. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] difesa conclude per annullamento senza rinvio per intervenuta remissione della querela e, in subordine insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 19/12/2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 01/04/2016 pronunciata ad esito di giudizio abbreviato, con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt.81 cpv., 110 e 640 cod. pen., ritenuta la recidiva reiterata e specifica.

Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. "mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen., in ordine alla asserita sussistenza della prova di colpevolezza dell'imputato.

1.2. "mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen." Carente era la motivazione in ordine all'assenza dell'esistenza del rapporto negoziale intercorrente tra l'imputato e la persona offesa, con conseguente configurabilità, in ipotesi, di un inadempimento di carattere civilistico. 1.3.

In data 18/1/2022, la difesa del ricorrente depositava nota alla quale allegava verbale di remissione della querela della p.o. con accettazione dell'imputato, con cui chiedeva, in via principale, dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

1.4. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 14/12/2021, concludeva per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

2. Tanto premesso, gli atti qui appena richiamati evidenziano l'estinzione del reato di truffa ascritto all'imputato (sull'effetto estintivo conseguente alla remissione di querela in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, cfr. Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326).

È solo opportuno precisare che, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, non può trovare applicazione l'art. 649-bis cod. pen., che prevede la procedibilità d'ufficio per i reati di truffa in cui ricorrano aggravanti ad effetto speciale, tra le quali deve essere ricompresa la recidiva qualificata come quella contestata e ritenuta nei confronti del ricorrente (cfr. su punto S.U., n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262).

Tale disposizione è stata invero introdotta dalla legge n. 3 del 2019, e quindi in epoca successiva alla commissione del reato (dal marzo 2013 al 3.6.2013).

Attesa l'identità di ratio, deve essere qui ribadito il principio, affermato da questa Suprema Corte con riferimento ad analoga fattispecie e ad altro titolo di reato, secondo cui «in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime, commesse in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 590-bis cod. pen., introdotto dalla legge 24 marzo 2016 n. 41, non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d'ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela, vigente al momento del fatto» (Sez. 2, n. 41980 del 2021, non mass.; Sez. 4, n. 13577 del 16/01/2019, Calvo, Rv. 275709, la quale ha precisato, in motivazione, che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità).

3. Le considerazioni fin qui svolte in ordine all'estinzione del reato per remissione di querela (ritualmente accettata), impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Le spese del procedimento restano a carico del querelato, in assenza di diversi accordi tra le parti (cfr. art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.).

4. L'applicazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso il 26/1/2022.

Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per improcedibilità. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] difesa conclude per annullamento senza rinvio per intervenuta remissione della querela e, in subordine insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 19/12/2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 01/04/2016 pronunciata ad esito di giudizio abbreviato, con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt.81 cpv., 110 e 640 cod. pen., ritenuta la recidiva reiterata e specifica. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. "mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen., in ordine alla asserita sussistenza della prova di colpevolezza dell'imputato. 1.2. "mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen." Carente era la motivazione in ordine all'assenza dell'esistenza del rapporto negoziale intercorrente tra l'imputato e la persona offesa, con conseguente configurabilità, in ipotesi, di un inadempimento di carattere civilistico. 1.3. In data 18/1/2022, la difesa del ricorrente depositava nota alla quale allegava verbale di remissione della querela della p.o. con accettazione dell'imputato, con cui chiedeva, in via principale, dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. 1.4. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 14/12/2021, concludeva per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. 2. Tanto premesso, gli atti qui appena richiamati evidenziano l'estinzione del reato di truffa ascritto all'imputato (sull'effetto estintivo conseguente alla remissione di querela in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, cfr. Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326). È solo opportuno precisare che, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, non può trovare applicazione l'art. 649-bis cod. pen., che prevede la procedibilità d'ufficio per i reati di truffa in cui ricorrano aggravanti ad effetto speciale, tra le quali deve essere ricompresa la recidiva qualificata come quella contestata e ritenuta nei confronti del ricorrente (cfr. su punto S.U., n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262). Tale disposizione è stata invero introdotta dalla legge n. 3 del 2019, e quindi in epoca successiva alla commissione del reato (dal marzo 2013 al 3.6.2013). Attesa l'identità di ratio, deve essere qui ribadito il principio, affermato da questa Suprema Corte con riferimento ad analoga fattispecie e ad altro titolo di reato, secondo cui «in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime, commesse in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 590-bis cod. pen., introdotto dalla legge 24 marzo 2016 n. 41, non trova applicazione il nuovo regime di procedibilità d'ufficio, ma quello più favorevole della procedibilità a querela, vigente al momento del fatto» (Sez. 2, n. 41980 del 2021, non mass.; Sez. 4, n. 13577 del 16/01/2019, Calvo, Rv. 275709, la quale ha precisato, in motivazione, che il mutamento nel tempo del regime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell'istituto della querela, che costituisce al contempo condizione di procedibilità e di punibilità). 3. Le considerazioni fin qui svolte in ordine all'estinzione del reato per remissione di querela (ritualmente accettata), impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, in assenza di diversi accordi tra le parti (cfr. art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.). 4. L'applicazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata. Così deciso il 26/1/2022. Il Consigliere estensore Il P
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