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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22507/2026

Testo disponibile della fonte

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di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleStefano Tocci, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata limitatamente ai capi B), C), E) ed F);udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Desiderio, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a plurimi reati di furto in abitazione (capiA, B, C, E ed F), commessi nel Comune di Bagheria.L’imputato è stato condannato a risarcire il danno alle costituite parti civili,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], persone offese, rispettivamente, dei delitti dicui ai capi A) e C).2.

Avverso l’indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore,proponendo due motivi, con i quali denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione sull'affermazione di responsabilità dell'imputato e sulla qualificazionedei fatti ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. invece che ex artt. 712 o 648 cod. pen.3.

Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.2.

Sul piano generale, e al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossialla sentenza di appello, è necessario ricordare che tale decisione non può essereisolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con lasentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronuncesi dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamenteconvergenti.2.1.

In presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteriomogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazionedelle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativaunitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595).Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudicidi secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteriomogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alledeterminazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche,e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementinuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nelladecisione di primo grado (tra le ultime Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno,Rv. 259929 - 01).2.2.

I fatti si trovano ampiamente ricostruiti nella sentenza di primo grado.In sintesi, a seguito di perquisizione eseguita il 7 aprile 2016 a caricodell’odierno ricorrente, i Carabinieri della stazione di Bagheria rinvenivano,all’interno di un immobile disabitato nella disponibilità del ricorrente, numerosibeni di sospetta provenienza.

Detti beni sono stati riconosciuti come propri dallepersone offese dei delitti di furto oggetto di addebito; costoro hanno descritto lemodalità delle azioni criminose nei termini trascritti in rubrica (pagg. 10-13sentenza di primo grado).3.

Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati quanto al capo3.1.

Va premesso che, come specificato nella sentenza impugnata (cfr. pag.2), il reato è stato commesso il 2 aprile 2016 e non il 23 giugno 2014, come inveceriportato, per errore materiale, nell'editto accusatorio.L'affermazione di responsabilità muove da dati di fatto ineludibili.La polizia giudiziaria ha visionato le immagini dell'impianto divideosorveglianza installato nei pressi dell'abitazione della persona offesa del furtosub A); ha riconosciuto, dalle caratteristiche fisiche, l'imputato; ha eseguito unaperquisizione domiciliare estesa a immobile disabitato di cui l'imputato stessodeteneva le chiavi; in quest’ultimo luogo ha rinvenuto "137 reperti di sospettaprovenienza illecita".

Alcuni degli oggetti trovati e sequestrati sono statiriconosciuti come propri dalle vittime di vari furti in abitazione.

Da ciò sonoscaturite le contestazioni oggetto del presente procedimento.La tesi difensiva della non esclusiva disponibilità, in capo all'imputato, delmagazzino contenente la refurtiva è meramente riproduttiva di una doglianza giàvagliata e disattesa dal giudice di appello sulla scorta di congrua motivazione chefa leva su: il possesso delle chiavi, le dichiarazioni rese dall'imputato,l'inconsistenza dell'ipotesi di una non meglio precisata locazione (cfr. pag. 3sentenza impugnata).Quanto alla riconducibilità all'imputato del furto di cui al capo A), lo sviluppoargomentativo della decisione non presenta cadute di logicità quando valorizza ilriconoscimento delle caratteristiche fisiche dell'imputato (cui il Tribunaleaggiungeva il modo di camminare e gli indumenti che coincidevano con quelliindossati dall’imputato alla presenza dei Carabinieri, cfr. pag. 13 sentenza di primogrado), la ricerca e il rinvenimento della refurtiva proprio in un immobileappartenente a colui che è stato "riconosciuto" dalla polizia giudiziaria neifotogrammi delle riprese del sistema di videosorveglianza.4.

Il primo e il secondo motivo sono fondati limitatamente al vizio dimotivazione sulla qualificazione dei fatti di cui ai capi B), C), E) F) ai sensi dell'art.648 cod. pen.4.1.

La richiesta di ricondurre i fatti alla contravvenzione prevista dall'art. 712cod. pen. è intrinsecamente generica, poiché non indica da quali concreti elementiprobatori sia emerso un incauto acquisto di un numero così elevato di beni diprovenienza furtiva, accatastati in un magazzino.4.2.

La censura, invece, è fondata, quando contesta la mancatariqualificazione dei fatti ex art. 648 cod. pen.La Corte di appello ascrive all'imputato il delitto di furto in abitazione per"l'evidente analogia con gli altri fatti di reato in contestazione"; si tratta diargomento generico e labilissimo, come tale inidoneo a supportare la qualificazionegiuridica ritenuta in sentenza, la quale implica l'indicazione di elementi concretisuo possesso), ma ha partecipato alla commissione dei furti.5.

Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioquanto alla qualificazione giuridica (ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen. o dell’art.648 cod. pen.) dei fatti descritti ai capi B), C), E) ed F).Il ricorso va respinto nel resto.La posizione dell’unica parte civile che ha partecipato al giudizio di legittimità,riguarda la responsabilità per il capo C) e segue, pertanto, l’annullamento conrinvio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione ai capi B), C), E) ed F) quanto allaqualificazione giuridica, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cortedi appello di Palermo.

Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleStefano Tocci, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata limitatamente ai capi B), C), E) ed F);udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Desiderio, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a plurimi reati di furto in abitazione (capiA, B, C, E ed F), commessi nel Comune di Bagheria.L’imputato è stato condannato a risarcire il danno alle costituite parti civili,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], persone offese, rispettivamente, dei delitti dicui ai capi A) e C).2. Avverso l’indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore,proponendo due motivi, con i quali denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione sull'affermazione di responsabilità dell'imputato e sulla qualificazionedei fatti ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. invece che ex artt. 712 o 648 cod. pen.3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.2. Sul piano generale, e al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossialla sentenza di appello, è necessario ricordare che tale decisione non può essereisolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con lasentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronuncesi dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamenteconvergenti.2.1. In presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteriomogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazionedelle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativaunitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595).Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudicidi secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteriomogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alledeterminazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche,e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementinuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nelladecisione di primo grado (tra le ultime Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno,Rv. 259929 - 01).2.2. I fatti si trovano ampiamente ricostruiti nella sentenza di primo grado.In sintesi, a seguito di perquisizione eseguita il 7 aprile 2016 a caricodell’odierno ricorrente, i Carabinieri della stazione di Bagheria rinvenivano,all’interno di un immobile disabitato nella disponibilità del ricorrente, numerosibeni di sospetta provenienza. Detti beni sono stati riconosciuti come propri dallepersone offese dei delitti di furto oggetto di addebito; costoro hanno descritto lemodalità delle azioni criminose nei termini trascritti in rubrica (pagg. 10-13sentenza di primo grado).3. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati quanto al capo3.1. Va premesso che, come specificato nella sentenza impugnata (cfr. pag.2), il reato è stato commesso il 2 aprile 2016 e non il 23 giugno 2014, come inveceriportato, per errore materiale, nell'editto accusatorio.L'affermazione di responsabilità muove da dati di fatto ineludibili.La polizia giudiziaria ha visionato le immagini dell'impianto divideosorveglianza installato nei pressi dell'abitazione della persona offesa del furtosub A); ha riconosciuto, dalle caratteristiche fisiche, l'imputato; ha eseguito unaperquisizione domiciliare estesa a immobile disabitato di cui l'imputato stessodeteneva le chiavi; in quest’ultimo luogo ha rinvenuto "137 reperti di sospettaprovenienza illecita". Alcuni degli oggetti trovati e sequestrati sono statiriconosciuti come propri dalle vittime di vari furti in abitazione. Da ciò sonoscaturite le contestazioni oggetto del presente procedimento.La tesi difensiva della non esclusiva disponibilità, in capo all'imputato, delmagazzino contenente la refurtiva è meramente riproduttiva di una doglianza giàvagliata e disattesa dal giudice di appello sulla scorta di congrua motivazione chefa leva su: il possesso delle chiavi, le dichiarazioni rese dall'imputato,l'inconsistenza dell'ipotesi di una non meglio precisata locazione (cfr. pag. 3sentenza impugnata).Quanto alla riconducibilità all'imputato del furto di cui al capo A), lo sviluppoargomentativo della decisione non presenta cadute di logicità quando valorizza ilriconoscimento delle caratteristiche fisiche dell'imputato (cui il Tribunaleaggiungeva il modo di camminare e gli indumenti che coincidevano con quelliindossati dall’imputato alla presenza dei Carabinieri, cfr. pag. 13 sentenza di primogrado), la ricerca e il rinvenimento della refurtiva proprio in un immobileappartenente a colui che è stato "riconosciuto" dalla polizia giudiziaria neifotogrammi delle riprese del sistema di videosorveglianza.4. Il primo e il secondo motivo sono fondati limitatamente al vizio dimotivazione sulla qualificazione dei fatti di cui ai capi B), C), E) F) ai sensi dell'art.648 cod. pen.4.1. La richiesta di ricondurre i fatti alla contravvenzione prevista dall'art. 712cod. pen. è intrinsecamente generica, poiché non indica da quali concreti elementiprobatori sia emerso un incauto acquisto di un numero così elevato di beni diprovenienza furtiva, accatastati in un magazzino.4.2. La censura, invece, è fondata, quando contesta la mancatariqualificazione dei fatti ex art. 648 cod. pen.La Corte di appello ascrive all'imputato il delitto di furto in abitazione per"l'evidente analogia con gli altri fatti di reato in contestazione"; si tratta diargomento generico e labilissimo, come tale inidoneo a supportare la qualificazionegiuridica ritenuta in sentenza, la quale implica l'indicazione di elementi concretisuo possesso), ma ha partecipato alla commissione dei furti.5. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioquanto alla qualificazione giuridica (ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen. o dell’art.648 cod. pen.) dei fatti descritti ai capi B), C), E) ed F).Il ricorso va respinto nel resto.La posizione dell’unica parte civile che ha partecipato al giudizio di legittimità,riguarda la responsabilità per il capo C) e segue, pertanto, l’annullamento conrinvio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata in relazione ai capi B), C), E) ed F) quanto allaqualificazione giuridica, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cortedi appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
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