CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 20022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2332/20261. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indNicumaetrao dii nra ccolta generale 20022/2026epigrafe, ha confermato la decisione di grado che, a sua voltaDa,t a pubblicazione 15/06/2026aveva rigettato la domanda di maggiorazione sociale ex art. 38della legge n. 488 del 2001.1.1. In punto di spese, la Corte di appello ha condannatoil ricorrente al pagamento delle stesse in favore dell’Istituto,giudicando insussistenti i presupposti di operativitàdell’esenzione ex art. 152 disp.att.c.p.c. A tale riguardo, haosservato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ritualmentedichiarato di aver percepito, nell’anno precedente a quello diinstaurazione della lite, un reddito familiare imponibile diammontare inferiore ai limiti di legge; la dichiarazione resa dalprocuratore costituito non era idonea allo scopo; ugualmentedoveva dirsi per la dichiarazione resa dal ricorrente in data28.4.2016 e allegata al ricorso che, relativa all’anno 2015, erapriva dell’impegno a comunicare le eventuali variazioni direddito verificatesi nel corso del giudizio.2. Avverso la decisione, il ricorrente propone ricorso, conun motivo. L’INPS deposita controricorso.3. In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato iltermine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 152disp. att. c.p.c. per avere la Corte di appello, erroneamente,giudicato irrituale la dichiarazione resa.5. Il motivo è fondato.5.1. Come, in sintesi, riportato nello storico di litNeu,m elroa r egistro generale 9797/2023Numero sezionale 2332/2026sentenza impugnata ha escluso l’esonero dalla condanNnumae roa dlli era ccolta generale 20022/2026spese sul rilievo, per un verso, che la dichiarazione riportatDaat a pubblicazione 15/06/2026nelle conclusioni del ricorso era sottoscritta solo dal difensore e,per altro verso, che l’autodichiarazione allegata all’attointroduttivo della lite era sprovvista dell’«impegno a comunicarela variazione del reddito».5.2. La seconda delle due statuizioni si pone in contrastocon il prevalente orientamento di questa Corte secondo cui ladichiarazione sostitutiva di certificazione, per gli effetti di cuiall’art. 152 att. c.p.c., non richiede uno schema rigido epredeterminato per legge e, in particolare, non richiedel’impegno a comunicare successivamente variazioni redditualirilevanti ai fini dell’esonero; tale impegno, infatti, derivadirettamente dalla legge (Cass. n. 16132 del 2016 sulla scia, trale altre, di Cass. n. 13367 del 2011; più di recente, Cass. n. 965del 2025, in motivazione).6. La decisione impugnata ha dunque errato nel disporre lacondanna al pagamento delle spese di lite a carico delricorrente; in tal modo, ha infatti violato l’art.152 disp. att. c. p.c. e va, pertanto, cassata. La causa, peraltro, può essere decisanel merito, dichiarando che il ricorrente non è tenuto a pagarele spese di lite relative al giudizio di appello.7. Le spese di lite del presente giudizio sono a caricodell’Inps secondo soccombenza.La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, dichiara non dovute all’Inps le spese dilite del giudizio di appello.Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 1000,00 per compensi, in euroNumero registro generale 9797/2023200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%N umero sezionale 2332/2026Numero di raccolta generale 20022/2026e accessori di legge; spese da distrarsi al procuratorDeat a pubblicazione 15/06/2026antistatario.Così deciso in Roma, il 12 maggio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 9797/2023Numero sezionale 2332/2026Numero di raccolta generale 20022/2026Data pubblicazione 15/06/2026