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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13207/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 25 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Bergamo, pronunciata in data 15 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto le doglianze dedotte sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), dai giudici del merito i quali hanno desunto la sussistenza del dolo di ricettazione dalla palese alterazione del bene ricettato e dalla inattendibile spiegazione sull'origine del possesso (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza di appello).

La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata). osservato che la doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancato concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. non è consentita in quanto ha ad oggetto un vizio di motivazione non dedotto in sede di appello, come si evince dalla lettura dell'atto di gravame.

Deve essere, in proposito, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente eccepisce il vizio di legge e di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base superiore al minimo edittale ma comunque inferiore alla media edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato (pag.6 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 25 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Bergamo, pronunciata in data 15 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto le doglianze dedotte sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), dai giudici del merito i quali hanno desunto la sussistenza del dolo di ricettazione dalla palese alterazione del bene ricettato e dalla inattendibile spiegazione sull'origine del possesso (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza di appello). La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata). osservato che la doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancato concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. non è consentita in quanto ha ad oggetto un vizio di motivazione non dedotto in sede di appello, come si evince dalla lettura dell'atto di gravame. Deve essere, in proposito, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente eccepisce il vizio di legge e di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base superiore al minimo edittale ma comunque inferiore alla media edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato (pag.6 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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